Abstract
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato, prendendo le mosse da una giurisprudenza pregressa e consolidata anche di matrice europea, identifica gli elementi costitutivi dell’organismo di diritto pubblico ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici. Afferma il Consiglio di Stato che per poter parlare di organismo di diritto pubblico devono sussistere tre condizioni: deve trattarsi, in particolare, di un soggetto 1) dotato di personalità giuridica/soggettività giuridica; 2) sottoposto ad influenza pubblica dominante; 3) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Si tratta di una tipologia di amministrazione fondata su parametri oggettivi, ossia sulla tipologia delle attività esercitate e sulla natura delle stesse. Enuncia, altresì, parallelamente, il principio in base al quale i requisiti in questione non sono tra loro alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente e sono valutati dal giudice caso per caso, in quanto l’elenco degli organismi di diritto pubblico – di cui all’allegato IV del Codice dei contratti pubblici – non ha carattere tassativo ma solo esemplificativo.
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SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I fatti di causa. 3. Le argomentazioni del Consiglio di Stato sui presupposti che devono sussistere per la configurazione di un organismo di diritto pubblico, con particolare riguardo al requisito teleologico. 4. Considerazioni finali.
*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 4 del 2023.
Citazione del contributo:
F. D’Abronzo, Nota a sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 26/9/2023 n. 8542, in De Iustitia, 4, 2023.