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Corte di Giustizia del 14 settembre 2023 nella causa C-83/22, Tuk Tuk Travel, ECLI:EU:C:2023:664

- 2 Novembre 2023

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.

Massima

In caso di risoluzione di pacchetti turistici per sopraggiunte circostanze straordinarie: un giudice nazionale può, a talune condizioni, informare d’ufficio il viaggiatore del suo diritto di risoluzione senza spese.

Antefatto della causa

Nell’ottobre 2019 un viaggiatore, RTG, ha acquistato un pacchetto turistico per due persone con destinazione il Vietnam e la Cambogia tramite l’organizzatore di viaggi noto come Tuk Tuk Travel SL. Il viaggio programmato prevedeva la partenza da Madrid, Spagna, fissata per l’8 marzo 2020, con il ritorno pianificato per il 24 marzo successivo. Il viaggiatore ha effettuato un pagamento iniziale pari a quasi la metà dell’importo complessivo del pacchetto, equivalente a 2.402 euro, in un anticipo sul prezzo totale del viaggio, valutato in 5.208 euro. Il contratto forniva informazioni relative alla possibilità di annullamento del viaggio prima della data di partenza, soggetta al pagamento di eventuali spese. Tuttavia, non faceva alcun cenno alla possibilità di annullamento senza spese dovuto a circostanze eccezionali e inevitabili verificatesi nel luogo di destinazione, come previsto dalla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.

Il 12 febbraio 2020, considerando la diffusione del coronavirus in Asia, il viaggiatore ha notificato alla Tuk Tuk Travel la sua intenzione di risolvere il contratto e ha richiesto il rimborso completo di tutte le somme dovute. Dato che l’organizzatore del viaggio aveva precedentemente informato il viaggiatore che, dopo la detrazione delle spese di annullamento, avrebbe ricevuto un rimborso parziale dell’importo inizialmente versato di EUR 81, poi maggiorato a EUR 302, dal momento che la compagnia aerea incaricata di operare il volo di cui trattasi concedeva ai suoi viaggiatori il beneficio di una cancellazione senza spese, il viaggiatore ha deciso di citare la Tuk Tuk Travel nel procedimento principale dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena (Tribunale di primo grado n. 5 di Cartagena, Spagna).

Il viaggiatore ha dichiarato di aver risolto il contratto quasi un mese prima della data di partenza programmata, sostenendo che ciò sia avvenuto a causa di una situazione di forza maggiore rappresentata dalla diffusione del coronavirus in Asia. Degna di nota è la circostanza che il viaggiatore, che ha agito senza rappresentanza legale, ha richiesto solamente un rimborso parziale dell’importo inizialmente versato, giustificando tale richiesta con l’idea che un quarto di tale somma rappresentasse un’equa compensazione per le spese di gestione sostenute dalla Tuk Tuk Travel.

Il giudice spagnolo investito della causa ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sui pacchetti turistici. Egli ha posto l’accento, in particolare, sulla fattibilità di assegnare d’ufficio al viaggiatore, in conformità con la direttiva pacchetti turistici, il rimborso totale dei pagamenti effettuati, nel caso in cui quest’ultimo risolva il contratto a causa di circostanze eccezionali. Inoltre, il giudice spagnolo ha osservato che tale possibilità potrebbe andare in contrasto con i principi fondamentali del diritto processuale spagnolo.

Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha sottolineato, anzitutto, che la direttiva pacchetti turistici impone ad un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore, in particolare, del suo diritto di risoluzione. La Corte di giustizia ha successivamente constatato che, considerando l’importanza del diritto di risoluzione conferito dalla direttiva e del conseguente diritto al rimborso totale dei pagamenti effettuati, la tutela effettiva di tali diritti richiede che il giudice nazionale sia in grado di rilevarne d’ufficio la violazione, specialmente quando il viaggiatore non fa valere il suo diritto perché ne ignora l’esistenza.

L’esame d’ufficio è tuttavia subordinato a talune condizioni, che possono essere riassunte nei seguenti termini: in primo luogo, una delle parti coinvolte nel contratto di pacchetto turistico in questione deve aver avviato un procedimento giurisdizionale davanti al giudice nazionale, e tale procedura deve riguardare il contratto in oggetto. In secondo luogo, il diritto di risoluzione deve essere direttamente correlato al tema della controversia, così come definito dalle parti coinvolte. In terzo luogo, il giudice nazionale deve avere a disposizione tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per valutare se il viaggiatore interessato può legittimamente richiedere il diritto di risoluzione. Infine, il viaggiatore in questione non deve aver esplicitamente dichiarato al giudice nazionale di opporsi all’applicazione della direttiva riguardante tale diritto.

Nel caso di specie, fatto salvo il giudizio del giudice spagnolo, tali condizioni sembrano essere soddisfatte, considerando che la Corte di giustizia ha già dichiarato in via generale che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» può comprendere lo scoppio di una crisi sanitaria mondiale. Inoltre, il caso pendente davanti al giudice spagnolo riguarda il rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore a seguito della sua decisione di risolvere il contratto a causa della diffusione del coronavirus, come precedentemente sottolineato nella sentenza della Corte di giustizia dell’8 giugno 2023, UFC — Que choisir e CLCV, C-407/21.

Non si può escludere che il viaggiatore abbia ignorato l’esistenza del suo diritto di risoluzione poiché la Tuk Tuk Travel non l’ha informato al riguardo. Pertanto, il giudice spagnolo è tenuto a esaminare d’ufficio il diritto di risoluzione. In particolare, il giudice deve, da un lato, comunicare al viaggiatore l’esistenza di tale diritto e, dall’altro, offrirgli l’opportunità di farlo valere nel procedimento legale in corso.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’esame d’ufficio non impone al giudice nazionale di risolvere autonomamente il contratto di pacchetto turistico in questione senza costi aggiuntivi e concedendo al viaggiatore il diritto al rimborso totale dei pagamenti effettuati. La decisione spetta al viaggiatore stesso se desidera o meno far valere questo diritto dinanzi al giudice.

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