474 views

Cass. Pen., sez. II, ud. 25 ottobre 2023, (dep. 15 novembre 2023), n. 46097

- 28 Dicembre 2023

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

L’interesse proprio del terzo esecutore materiale che determina il mutamento della qualificazione giuridica del fatto da esercizio arbitrario delle proprie ragioni a estorsione deve essere correlato all’ingiusto profitto e al danno altrui, elementi costitutivi del reato di cui all’art. 629 c.p. Laddove il terzo agisca nell’erronea convinzione, determinata dall’inganno dello pseudo-creditore, circa la fondatezza del credito altrui, ai sensi degli artt. 47 e 48 c.p., del più grave reato di estorsione risponde il creditore-mandante, mentre del meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni risponde l’incaricato.

Svolgimento del processo 

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del GUP presso il medesimo tribunale, ha riformato la sentenza, riducendo per ciascuno degli imputati la pena ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed € 3334,00 di multa in ordine al delitto di concorso in estorsione aggravata agli stessi contestato.

I fatti da cui scaturisce la vicenda possono essere così riassunti.

Gli imputati avevano ricevuto l’incarico da parte della proprietaria di un immobile di sfrattare i conduttori e lo avevano eseguito ricorrendo a violenza e minaccia. Le persone offese erano poi rientrate nell’abitazione il giorno seguente in virtù della qualifica di detentori legittimamente posseduta in forza di un regolare contratto di locazione.

Avverso tale sentenza i difensori degli imputati hanno proposto ricorso.

Il motivo di gravame di maggior interesse concerne la qualificazione dei fatti in termini di estorsione, anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Si sostiene che il giudice di merito abbia attribuito peso ad un elemento, l’aver la proprietaria dell’immobile promesso ai due imputati una retribuzione di € 5.000,00 per il loro intervento, circostanza rimasta tuttavia del tutto labile. Si contesta, in ogni caso, che tale compenso possa configurare l’ingiusto profitto richiesto quale elemento costitutivo dall’art. 629 c.p.: secondo i ricorrenti la somma summenzionata era stata invero concepita non già come corrispettivo dell’attività illecita, bensì come possibile frutto dell’attività di mediazione per la futura vendita dello stesso appartamento.

Motivi della decisione

(…)

La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi.

La pronuncia in esame si pone quale ideale completamento dei principi di diritto formulatoidalle Sezioni Unite in merito ai rapporti tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il reato di estorsione (Sez. Un., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 02).

Volendo richiamare brevemente quanto già affermato dal Supremo Consesso, a distinguere i due reati è l’elemento soggettivo.

Nel reato di ragion fattasi, reato proprio non esclusivo, l’agente persegue il profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, di esercitare un suo diritto o di soddisfare personalmente una sua pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Se ne ricava che, per aversi esercizio arbitrario, occorre che l’agente abbia posto in essere la condotta per la realizzazione di una pretesa giuridica esattamente tutelabile senza travalicarne il contenuto.

Inoltre, in ipotesi di concorso di terzi, sussiste concorso nel reato di cui all’art. 393 c.p. nei soli casi in cui l’incaricato si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore. Viceversa, risulta configurato il più grave di reato di estorsione (sia per l’incaricato che per il creditore), laddove l’incaricato persegua anche o solo un diverso fine.

Da quanto sinteticamente richiamato risulta, dunque, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano o meno perseguito (anche o solo) un interesse proprio.

Con la sentenza in esame, come anticipato, la Cassazione ha ritenuto di fornire talune interessanti precisazioni che, in particolare, si appuntano sulla nozione di interesse proprio del terzo. Quest’ultimo è un elemento idoneo a determinare la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 629 c.p., piuttosto che dell’art. 393 c.p. Per tale ragione, allora, tale interesse va individuato sulla scorta degli elementi costitutivi del delitto di estorsione e, in particolare, dei due eventi naturalistici ivi contemplati (l’ingiusto profitto e l’altrui danno).

In tal senso, ai fini dell’integrazione del reato di estorsione, occorre che vi sia una correlazione tra l’interesse che l’incaricato soddisfa (e che realizza il profitto) e il danno inflitto alla vittima del reato. In altri termini, il terzo risponde di estorsione ogni volta che, incaricato di riscuotere un credito di un determinato importo, abbia poi agito richiedendo alla persona offesa un importo superiore a quanto dovuto. Tale importo superiore è infatti estraneo al diritto originariamente agito: in tale ipotesi il terzo arreca alla vittima un danno e consegue un ingiusto profitto corrispondente alla soddisfazione di un proprio interesse.

La suddetta correlazione difetta, invece, laddove il terzo richieda alla persona offesa esattamente lo stesso importo del diritto agito. A nulla rileva, invece, l’eventuale motivo che possa averlo spinto ad agire. Si pensi alla prospettiva di ottenere una ricompensa dal creditore: non si tratta di un interesse proprio diretto, in quanto non determina alcun danno alla vittima (che paga l’esatto importo del suo supposto debito). Semmai l’eventuale guadagno sotteso può costituire il prezzo del reato di cui all’art. 393 c.p. o il movente del reato.

I giudici di legittimità osservano allora come sia nota l’irrilevanza del movente ai fini della sussistenza del reato: un conto, invero, è il dolo che è elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera di rappresentazione e volizione dell’evento; un altro conto è il motivo che è causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l’individuo ad agire.  E, con particolare riguardo al delitto di estorsione, la volizione e rappresentazione deve avere ad oggetto la coartazione del soggetto passivo per conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, senza che alcun rilievo assuma la spinta a delinquere che ha mosso il reo a realizzare la condotta criminosa.

Nel caso di specie, la Corte di appello aveva attribuito rilievo decisivo, ai fini della qualificazione dei fatti a titolo di estorsione, alla somma di € 5.000,00. Tuttavia, questa somma era stata prospettata come eventuale e futura possibilità di guadagno dalla proprietaria dell’immobile e, pertanto, non aveva mai costituito oggetto di richiesta ai conduttori dell’immobile. In altri termini, i terzi-incaricati alla riscossione avrebbero qui soddisfatto un proprio interesse, distinto da quello del creditore-mandante, non collegato all’inflizione di un danno alla persona offesa.

In chiusura, i giudici di legittimità pongono l’accento sulla necessità di verificare se i terzi abbiano agito nei confronti delle persone offese con la convinzione di esercitare un preteso diritto del creditore sulla base di una falsa rappresentazione della realtà da parte di quest’ultimo. Potrebbe, invero, aversi un’ipotesi in cui il creditore ben sa che la propria pretesa è infondata, ma induce in errore gli incaricati descrivendo loro la propria pretesa come fondata.

In tale evenienza vengono allora in considerazione gli artt. 47 e 48 c.p.

A mente dell’art. 47, infatti, l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente (comma 1) ma ciò non esclude la punibilità per un reato diverso (comma 2).

Quando il suddetto errore è dipeso dall’altrui inganno, ai sensi dell’art. 48 c.p., del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.

Applicando tali norme al caso specifico, gli incaricati agiscono, dunque, nella convinzione di esercitare un diritto in capo al titolare-mandante che li ha indotti in errore, agendo con il dolo tipico dell’esercizio arbitrario. Diversamente, lo pseudo-creditore (il deceptor) risponde del più grave reato di estorsione, cioè del più grave fatto materialmente commesso dai terzi incaricati.

Ne consegue, pertanto, la possibilità di ipotizzare un concorso di persone nel medesimo fatto storico ma con titoli di reato diversi. Del resto, una siffatta possibilità non deve sorprendere, essendo già stata riconosciuta dalla giurisprudenza in più occasioni. 

Va segnalato, infine, che, peraltro, il concorso di persone in titoli di reato eterogenei è stato, di recente, riconosciuto in via generale dalle Sezioni Unite (di tale pronuncia è, allo stato attuale, nota la sola informazione provvisoria, non essendo state ancora depositate le motivazioni).

(…)

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

- Published posts: 255

webmaster@deiustitia.it

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.