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Sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2023, ARTS SPA – azienda regionale sarda trasporti contro TR e a. nella causa C-477/22, ECLI:EU:C:2023:838

- 5 Dicembre 2023

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.

Massima

La nozione di “percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri” corrisponde all’itinerario stabilito dall’ impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo di cui trattasi deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell’ambito del servizio regolare cui è adibito. Inoltre, la nozione di “periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive”, contenuta in tale disposizione, include solo il “tempo di guida”, ai sensi dell’articolo 4, lettera j), di tale regolamento, ad esclusione di tutte le “altre mansioni”, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, di detto regolamento, svolte dal conducente nel corso di tali due settimane.

Antefatto della causa

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’ interpretazione dell’articolo 3, lettera a), dell’articolo 4, lettera j), nonché dell’articolo 6, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU 2014, L 60, pag. 1) (in prosieguo: il “regolamento n. 561/2006”).

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la A. SpA – A.R.S. (in prosieguo: la “A.”), azienda di trasporto pubblico locale della regione S. (I.), e alcuni dipendenti di tale azienda, in merito al pagamento di un indennizzo e/o di un compenso parametrato alle ore di riposo non godute e alle ore eccedenti il limite massimo del periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive, chiesto da tali dipendenti a detta azienda.

Le questioni pregiudiziali sono due e la prima si divide a sua volta in ulteriori due parti, che è opportuno esaminare in successione.

Con la prima parte della prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri” corrisponde al chilometraggio dell’itinerario stabilito dall’impresa di trasporto per i servizi regolari di trasporto di passeggeri da essa forniti. La nozione di “percorso di linea” non è definita dal regolamento n. 561/2006 e l’articolo 3, lettera a), di quest’ultimo non effettua alcun rinvio al diritto degli Stati membri per definire tale nozione.

Ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, occorre quindi tenere conto del senso abituale dei termini di quest’ultima nel linguaggio corrente, nonché del suo contesto e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, P., C-13/21, EU:C:2022:531, punto 22 e giurisprudenza citata). Nel linguaggio corrente, il termine “percorso” designa un itinerario o un tragitto, seguito o da seguire, in particolare su strada, che collega un punto di partenza a un punto di arrivo. Il termine “linea” designa un tratto continuo che collega tali punti.  Il testo dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 si riferisce quindi a una distanza concreta, percorsa o da percorrere, su strada seguendo un itinerario che collega un punto di partenza a un punto di arrivo, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell’ambito di servizi regolari al quale il veicolo di cui trattasi è adibito (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, P., C-13/21, EU:C:2022:531, punto 24). Tale testo non contiene alcun riferimento alla distanza effettivamente percorsa, su strada, dal conducente in un determinato periodo di lavoro, o alla distanza massima percorsa dal veicolo di cui trattasi rispetto al suo punto di partenza. La nozione di “servizi regolari” è definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 1073/2009, al quale rinvia l’articolo 4, lettera n), del regolamento n. 561/2006 (…), in cui la nozione di “itinerario determinato” esclude la presa in considerazione di qualsiasi distanza effettivamente percorsa, su strada, dal conducente in un determinato periodo di lavoro, o della distanza massima percorsa dal veicolo di cui trattasi rispetto al suo punto di partenza, che vadano al di là di tale itinerario.

(…)

Pertanto, l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che la nozione di “percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri” corrisponde all’itinerario stabilito dall’ impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo di cui trattasi deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell’ambito del servizio regolare cui è adibito.

Con la seconda parte della prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica alla totalità dei trasporti stradali effettuati dall’impresa interessata, qualora i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare siano utilizzati per coprire, in via principale, percorsi di linea non superiori a 50 km e, occasionalmente, percorsi di linea superiori a 50 km. quando, come nel caso di specie, un’impresa effettua il trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea con percorso superiore ai 50 km utilizzando veicoli che sono normalmente adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea con percorso inferiore ai 50 km, tale uso misto non può rendere applicabile il regolamento n. 561/2006 alla totalità dei trasporti di passeggeri in servizio regolare effettuati da tale impresa. Infatti, i trasporti di passeggeri in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 km sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione di tale regolamento, conformemente all’articolo 3, lettera a), di quest’ultimo. (…)

Quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che tale regolamento non si applica alla totalità dei trasporti stradali effettuati dall’impresa interessata, qualora i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare siano utilizzati per coprire, in via principale, percorsi di linea non superiori a 50 km e, occasionalmente, percorsi di linea superiori a 50 km. Detto regolamento si applica solo quando tali percorsi sono superiori a 50 km.

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive”, contenuta in tale disposizione, include, oltre al “tempo di guida”, ai sensi dell’articolo 4, lettera j), di tale regolamento, tutte le “altre mansioni”, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, di detto regolamento, svolte dal conducente in tali due settimane.

Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia

Per questi motivi, la Terza Sezione della CGUE dichiara:

– L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di “percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri” corrisponde all’itinerario stabilito dall’ impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo di cui trattasi deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell’ambito del servizio regolare cui è adibito.

– Il combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che: tale regolamento non si applica alla totalità dei trasporti stradali effettuati dall’impresa interessata, qualora i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare siano utilizzati per coprire, in via principale, percorsi di linea non superiori a 50 km e, occasionalmente, percorsi di linea superiori a 50 km. Detto regolamento si applica solo quando tali percorsi sono superiori a 50 km.

– L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di “periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive”, contenuta in tale disposizione, include solo il “tempo di guida”, ai sensi dell’articolo 4, lettera j), di tale regolamento, ad esclusione di tutte le “altre mansioni”, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, di detto regolamento, svolte dal conducente nel corso di tali due settimane.

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