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Cass. Civ., Sezioni Unite, ud. 29 settembre 2023 (dep. 27 dicembre 2023) n. 35969

- 31 Gennaio 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiamato dalla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 25, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorchè lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76 cit.

Svolgimento del processo 

La parte conviene in giudizio chiedendo lo scioglimento dell’unione civile, escludendo l’obbligo di corresponsione dell’assegno alla parte convenuta. La controparte non si oppone allo scioglimento ma chiede il riconoscimento dell’assegno. Il tribunale riconosce-in via provvisoria- a quest’ultima un assegno di euro 350, che viene successivamente confermato anche in appello. Il tribunale, in un secondo momento, in via definitiva riconosce assegno di euro 550, richiamando altresì la giurisprudenza in tema di assegno divorzile, con particolare riferimento al danno da perdita di chance riguardante attività lavorative che la parte economicamente più debole avrebbe subito, in quanto avrebbe rassegnato le dimissioni proprio per intraprendere la convivenza con la compagna in un luogo differente rispetto a quello in cui abitava. Tale sentenza viene impugnata, con esito positivo a favore della parte ricorrente, in quanto è stato ritenuto irrilevante il pregiudizio economico asseritamente subìto dalla parte richiedente il riconoscimento dell’assegno, in quanto trattavasi di eventi che si sono verificati anteriormente all’entrata in vigore della legge n.76/2016.

Contro tale sentenza viene proposto ricorso per Cassazione alla Prima Sezione Civile, che a causa della particolarità e importanza della materia, decide di assegnare il ricorso in questione alle Sezioni Unite, avente ad oggetto la possibilità di valutare, ai fini del riconoscimento dell’assegno ex art. 5, comma 6, l. 898/70 in caso di unione civile nei confronti della quale sia stato pronunciato lo scioglimento, anche i fatti intercorsi anche anteriormente all’instaurazione dell’unione civile.

Motivi della decisione

(…)

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 comma 2 e 183 commi 4 e 6 c.p.p, in quanto nel ritenere non provato il danno da perdita di chance, la Corte avrebbe dato rilievo a una questione riguardante il vecchio rapporto lavorativo che la ricorrente aveva cessato che non era mai stata sollevata né dalle parti, né tantomeno rilevata dal Tribunale, senza stimolare il contradditorio preventivamente. Tale motivo è stato comunque ritenuto infondato.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 25 della l. 76/2016 e art. 5, comma 6, l.898/70 e art. 11, comma1, disp. prel. Cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui venivano ritenuti irrilevanti i fatti anteriori alla convivenza “riconosciuta” dalla legge sulle unioni civili, in quanto il danno da perdita da chance doveva essere valutato a prescindere dalla sua collocazione temporale.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 25, l. 76/2016 e art. 5, comma 6, l.898/70, poiché la sentenza, non prendendo in considerazione gli eventi precedenti all’entrata in vigore della legge delle unioni civili non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che prima di tale momento era preclusa alle coppie dello stesso sesso la possibilità di costituire un’unione con effetti legali, con evidente disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali.

Con il quarto ed ultimo motivo invece la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la Corte infatti non aveva tenuto in considerazione della funzione non solo compensativa-risarcitoria, ma anche assistenziale dell’assegno.

Il secondo e il terzo motivo invece sono fondati e soprattutto sono di particolare rilevanza: è stato infatti osservato che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno a favore del componente dell’unione civile, vi è da considerare altresì le eventuali circostanze fattuali anteriori all’entrata in vigore della legge sulle unioni civili. Tale questione, secondo la Corte, è da inquadrarsi nella situazione che si è determinata successivamente alla famosa sentenza Oliari c. Italia, ove lo Stato Italiano è stato condannato per violazione dell’articolo 8 della CEDU, per non aver ottemperato al riconoscimento di un quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Di fondamentale rilevanza, secondo i giudici della Corte, sarebbe invece il riconoscimento del periodo antecedente alla convivenza legalmente riconosciuta, alla luce altresì del fatto che secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità l’assegno non avrebbe unicamente una funzione assistenziale, ma altresì una funzione perequativo-compensativa. Nell’ordinanza è stato rilevato che l’entrata in vigore della legge 76/2016 non incida al rilievo che è necessario dare ai fatti precedenti all’instaurazione dell’unione civile, in quanto un’interpretazione del genere andrebbe a rappresentare una discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali.

Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, è già presente il riconoscimento dell’unione di fatto quale modello di relazione familiare, dalla cui instaurazione scaturiscono degli obblighi ben precisi, che si riflettono poi su quelli che derivano dal matrimonio, anche nel senso di giustificare una diversa valutazione del vincolo legale, ove lo stesso abbia fatto seguito ad un periodo di convivenza, dovendosi ritenere che il matrimonio rappresenti unicamente una formalizzazione del rapporto che era già consolidato. Dovendosi dare seguito ad un’interpretazione di questo tipo per le coppie eterosessuali, è necessario applicarla anche in caso di unione civile, pena un trattamento discriminatorio.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, che dovrà procedere ad un nuovo accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno: non può condividersi la decisione di escludere la possibilità di tenere conto- ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno in favore della ricorrente- della perdita di chance che la stessa ha subito a causa del trasferimento e delle scelte professionali effettuate per poter intraprendere la convivenza con la compagna, nonostante non fosse ancora entrata in vigore la legge n.76/2016.

(…)

Dispositivo

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo ed il terzo, dichiara assorbito il quarto motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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