SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
Il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso nel corso delle indagini preliminari, da parte del pubblico ministero, deve essere sorretto da adeguata motivazione che consenta di identificare concretamente il fumus commissi delicti, non essendo sufficiente una mera indicazione delle norme di legge assunte come violate. Ne consegue che, qualora si disponga il sequestro di beni pertinenti al reato, il decreto deve dare adeguata contezza delle motivazioni per cui quei determinati beni siano configurabili in tale accezione, illustrando in maniera chiara e puntuale anche le finalità probatorie perseguite. Per tali ragioni, è affetto da nullità il decreto di perquisizione e sequestro che non racchiude in sé tali imprescindibili requisiti, sicché da ritenersi emesso in violazione di legge e in frustrazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Svolgimento del processo
Il Tribunale del Riesame di Fermo rigettava l’istanza di riesame promossa da un indagato avverso un decreto di convalida di perquisizione e sequestro di beni costituenti cose pertinenti al reato, perché ritenuti legati da vincolo di pertinenzialità con l’attività illecita ipotizzata dal pubblico ministero.
Nel ricorso per Cassazione, il ricorrente riteneva che la perquisizione fosse stata disposta in assenza di una puntuale indicazione nel decreto, da parte dell’Autorità giudiziaria, della motivazione da cui ricavare la sussistenza del fumus commissi delicti.
Questa carenza avrebbe comportato – quale conseguenza logica – l’impossibilità di comprendere la finalità probatoria sottesa alla decisione di sottoporre a vincolo determinati beni.
Motivi della decisione
(…)
La Corte di Cassazione condivide le doglianze del ricorrente.
In primo luogo, evidenzia come la decisione dell’Autorità giudiziaria di disporre una perquisizione esiga che sia indicata l’astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari, senza che ciò si traduca in un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa.
In altre parole, nel corso delle indagini preliminari l’impulso investigativo del pubblico ministero non deve essere sostenuto da un giudizio prognostico in ordine all’esito del procedimento/processo, ma non può nemmeno essere svincolato dalla sussistenza di idonei elementi di prova che diano contezza che l’ipotesi di reato non sia nebulosa e/o infondata.
Pertanto, la motivazione che deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio attiene:
– alla esistenza di un fumus commissi delicti;
– alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato o cose pertinenti;
– alla concreta finalità probatoria perseguita.
Si è detto e si rimarca, come non si tratti di un sindacato che investe la fondatezza dell’accusa, ma riguarda la possibilità di verificare concretamente la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera postulazione della sua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato.
Nel caso sottoposto al giudizio della Cassazione è emerso che il sequestro e il decreto di perquisizione fossero carenti circa la descrizione fattuale, seppure sommaria, della fattispecie per cui era procedimento; non solo, la Corte rileva come non potesse essere sufficiente un generico richiamo alle norme violate (sintomo di un mero adempimento formale non in grado di prospettare adeguatamente la motivazione che la legge esige).
Di tal guisa, il mezzo di ricerca della prova è tramutato, in modo occulto, in un mezzo di ricerca della notizia di reato, con finalità meramente esplorativa.
La carenza motivazione circa il requisito del fumus commissi delicti impediva, quale conseguenza inevitabile, la possibilità di comprendere perché fossero stati sequestrati quei determinati beni e per quale ragione costituissero, nella loro specie, corpo di reato.
La Cassazione, proseguendo nella sua argomentazione, ricorda come sia tralatizio in giurisprudenza il principio per cui il sequestro probatorio, ancorché avente una funzione cautelare, deve essere in armonia con i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità di cui all’art. 275 c.p.p.
Orbene, il principio di proporzione è innegabile che assolva a una funzione strumentale per un’adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, nonché soddisfa una esigenza finalistica essendo un parametro necessario per verificare la giustizia della soluzione nel caso concreto.
Dopo aver tracciato queste coordinate ermeneutiche, la S.C. giunge alla soluzione e stabilsce che il decreto di perquisizione e sequestro:
– non consentiva di chiarire per quale fatto si stesse procedendo (la mera indicazione degli articoli di legge assunti violati non basta);
– non permetteva di comprendere perché i beni sequestrati dovessero essere considerati cose pertinenti al reato (non c’è alcun automatismo o presunzione di legge);
– non era in grado di spiegare le ragioni per cui il sequestro potesse essere considerato proporzionale e adeguato.
(…)
Dispositivo
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro e ordina il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.