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Cass. Pen., sez III, ud. 17 ottobre 2023 (dep. 27 dicembre 2023), n. 51442

- 12 Gennaio 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

In tema di atti di pirateria commessi al di fuori delle acque territoriali italiane (e in particolare nella c.d. zona Contigua), la definizione di cui all’art. 1135 c.n., comprende le condotte di chi commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera.

Svolgimento del processo 

Con ordinanza il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, non convalidando il fermo disposto dal pubblico ministero nei confronti dei quattro indagati, indiziati del reato di cui all’art. 1135 c.n. (delitto di “pirateria”), riqualificando il fatto contestato in quello di cui all’art. 629 c.p., avvenuto al di fuori delle acque territoriali italiane.

Ritiene in particolare il giudice agrigentino che il concetto di pirateria richiamato nella Convenzione di Montego Bay del 1982 è simile a quello di cui all’art. 1135 c.n. ed è di tipo predatorio; esso, secondo il giudice denegante, non si presterebbe a ricomprendere la condotta fattuale espressamente contestata agli odierni indagati, ossia l’avere offerto aiuto in cambio di consegna di denaro e telefoni cellulari, condotta che ha spiegato di dover riqualificare in termini estorsivi e non di rapina, violenza o sequestro, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Avverso tale ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica di Agrigento.

Il ricorrente censura, in particolare, violazione di legge e segnatamente dell’art. 1135 c.n., artt. 628-629 c.p., artt. 101-105 della Convenzione di Montego Bay del 1982, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto data dal Giudice per le indagini preliminari.

Evidenzia in particolare come la condotta di pirateria deve ricomprendere sia il delitto di estorsione che quello di rapina.

Il ricorrente deduce altresì violazione dell’art. 15 c.p., in quanto la condotta di pirateria si pone in termini di specialità sia con riferimento al delitto di rapina che a quello di estorsione, ciò da cui conseguirebbe la giurisdizione del giudice italiano ai sensi della Convenzione di Montego Bay.

 

Motivi della decisione

(…)

Gli elementi valutati dalla Corte di Cassazione possono essere così evidenziati:

–     la Corte ha ritenuto fondato il ricorso in quanto l’art. 1135 c.n., rubricato «Pirateria», sanziona con la pena della reclusione da dieci a venti anni il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera.

Nonostante la rubrica dell’articolo, la norma non contiene una precisa definizione delle condotte di pirateria, contenuta invece nell’art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10/12/1982, ratificata in Italia con L. 2 dicembre 1994, n. 689.

La norma, nel testo italiano della Convenzione, definisce la condotta incriminata come ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina. Tale formulazione letterale della norma sembrerebbe, prima facie, includere solamente quelle condotte predatorie indicate dal GIP quali necessarie per integrare la fattispecie penale invocata dal pubblico ministero;

–     inoltre, il testo originale della Convenzione, in lingua inglese, nella definizione di pirateria (piracy) non menziona il termine «robbery», ossia rapina, bensì parla di «any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation», ossia «qualsiasi atto di violenza o sequestro, o qualsiasi atto di depredazione».

Il termine esatto, per descrivere la condotta (accanto alla violenza e al sequestro di persona) è, quindi, non quello di rapina, utilizzato nella traduzione italiana della Convenzione, bensì quello di depredazione (termine inglese/americano, quello di «depredation», che indica ogni «act of preying upon or plundering», ossia qualsiasi atto di predoneria o saccheggio), che, puntualmente, è dato rinvenire nell’art. 1135 c.n.-

Tale disposizione, come correttamente evidenziato dal ricorrente, va letta congiuntamente al successivo art. 1137 c.n., a mente del quale il comandante o l’ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale della Repubblica commette alcuno dei fatti previsti negli artt. 628 e 629 c.p., è punito a norma dell’art. 1135 c.n., previsione che ricalca quella prevista dal «Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships of the International Maritime Organisation (IMO)» (Assembly Resolution A.1025), il quale sanziona gli atti di pirateria compiuti nelle acque interne (ovvero nelle acque territoriali), anziché in mare aperto, definendo i primi quali «armed robbery against ships (territorial waters)», e, i secondi, come «acts of piracy (international waters)»;

– il termine depredazione ricomprende, secondo la legislazione italiana, tutte le ipotesi di spossessamento violento di beni altrui, indipendentemente dalla qualificazione della condotta in termini di rapina ovvero di estorsione.

Ai presenti fini, pertanto, stante la latitudine del concetto di depredazione, a nulla rileva la tradizionale distinzione secondo cui la rapina si differenzia dall’estorsione in virtù del fatto che nell’estorsione il soggetto passivo, benché coartato, partecipa alla condotta criminosa ponendo in essere l’atto di disposizione patrimoniale che rappresenta l’ingiusto profitto, mentre nella rapina la vittima è soggetto meramente passivo della violenza esercitata dal rapinatore sulla sua persona, e quindi la consumazione del reato non richiede la cooperazione della persona offesa (differenza che porta, tradizionalmente, ad affermare che nella rapina vi è unavis absoluta e nell’estorsione una vis relativa), anche se le condizioni in cui è maturato il fatto, in concreto, già inducessero a ritenere sussistente un atto di violenza ricompreso nella prima parte della definizione di pirateria, posta la evidente mancanza di scelta in capo alle persone offese, minacciate di essere lasciate alla loro sorte alla deriva.

–     per quanto poi attiene il delitto di pirateria, oltre ad essere un reato proprio del comandante o dell’ufficiale di nave nazionale o straniera (nonché, ai sensi del comma 2, ma con pene via via ridotte, degli altri componenti dell’equipaggio e degli estranei, comunque a bordo di nave), contiene l’ulteriore elemento specializzante costituito dall’essere, la condotta, commessa in danno di una nave nazionale o straniera o del carico.

In applicazione del principio di specialità, pertanto, la norma di cui all’art. 1135 c.n. deve trovare applicazione in luogo degli artt. 628 e 629 c.p., risolvendo un caso di concorso apparente di norme.

Non può quindi dubitarsi, in presenza di una condotta sussumibile nell’ambito dell’art. 1135 c.p., proprio in applicazione del principio di specialità, della sussistenza della giurisdizione italiana.

Ed infatti, l’art. 7 c.p., n. 5), richiama ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana, tra cui va sicuramente ricompreso l’art. 105 della citata Convenzione di Montego Bay, a mente del quale nell’alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buonafede, così disciplinando una ipotesi di giurisdizione universale;

– in conclusione, la Corte ha dettato i seguenti principi di diritto:

  1. in tema di atti di pirateria commessi al di fuori delle acque territoriali italiane (e in particolare nella c.d. zona Contigua), la definizione di cui all’art. 1135 c.n., comprende le condotte di chi commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera.

La definizione di pirateria (piracy) si desume dall’art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10/12/1982, ratificata in Italia con L. 2 dicembre 1994, n. 689, il cui testo originale definisce la condotta come «any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation» (termine, quest’ultimo, erroneamente tradotto in italiano con “rapina”), ossia «qualsiasi atto di violenza o sequestro, o qualsiasi atto di depredazione», termine comprensivo di qualsiasi sottrazione a base violenta. La norma include anche il delitto di estorsione, come si ricava dal combinato disposto dell’art. 1135 c.n. con il successivo 1137, a norma del quale «il comandante o l’ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale della Repubblica commette alcuno dei fatti previsti negli artt. 628,629 c.p., è punito a norma dell’art. 1135 c.n.»;

  1. la norma di cui all’art. 1135 c.n. si pone in termini di specialità rispetto alle disposizioni contenute nel codice penale.

A ciò consegue l’applicazione, alle condotte di pirateria commesse in acque internazionali, del principio di “giurisdizione universale” di cui all’art. 105 della citata Convenzione di Montego Bay, applicabile ai sensi dell’art. 7 c.p., n. 5), che richiama “ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”.

(…)

Dispositivo

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il fermo è stato legittimamente eseguito.

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