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Cass. Pen., Sez Un, ud. 13 luglio 2023 (dep. 13 dicembre 2023), n. 49686

- 9 Gennaio 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

In ossequio al principio di offensività e alla funzione selettiva del dolo specifico, la fattispecie incriminatrice di cui all’ art. 7, primo comma, d.l. n. 4 del 2019 deve essere letta in termini di pericolo concreto, punendo le sole omesse o false informazioni, contenute nella autodichiarazione volta a conseguire il beneficio del reddito di cittadinanza, che siano concretamente idonee a ottenere un beneficio altrimenti non dovuto o a ottenere un beneficio dovuto ma in misura superiore a quello effettivamente spettante.

Svolgimento del processo 

La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato l’imputato alla pena di due anni e due mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, co. 2 c.p., 640, co. 2, n.1, c.p., 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con mdoif in legge 28 marzo 2019, n, 26.

La vicenda trae origine dall’aver l’imputato portato all’attenzione dell’amministrazione erogatrice del reddito di cittadinanza (d’ora in avanti, Rdc) dati non veritieri, seppur questi ultimi non avessero alterato in termini economici i limiti reddituali fissati per l’ottenimento del beneficio.

L’imputato ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, articolando tre motivi di ricorso.

In particolare, il ricorrente lamentava l’errata interpretazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 7, primo comma, d.l. n. 4 del 2019, affermando che, in forza del dolo specifico ivi previsto nonché leggendo la fattispecie in termini aderenti al principio di offensività, la condotta decettiva assuma rilevanza penale nei soli casi in cui il soggetto abbia agito al fine di ottenere indebitamente un beneficio che altrimenti risulterebbe non dovuto, non sussistendo cioè le condizioni per l’erogazione dello stesso.

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito all’interpretazione del primo comma dell’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.

Motivi della decisione

(…)

La questione sottoposta all’intervento risolutore delle Sezioni Unite riguarda la possibilità di ritenere integrato il reato descritto dall’art. 7, comma 1, anche nelle ipotesi in cui – a prescindere dalla condotta di mendacio – il richiedente fosse comunque nelle condizioni (reddituali, ma non solo) per accedere al beneficio.

Il Supremo Consesso nomofilattico ricostruisce i due opposti indirizzi esegetici nei termini che seguono.

Secondo un primo orientamento, il reato in esame va ricostruito in termini di pericolo astratto. In altri termini, tale figura criminis sussisterebbe indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, e dunque anche nel caso in cui il mendacio non incida sul diritto a ottenere il Rdc o sull’ammontare di quest’ultimo, diritto effettivamente sussistente in capo al richiedente.

Tale tesi si fonda su un argomento assiologico e su un argomento sistematico.

In primo luogo, opererebbe un generale principio antielusivo, che trova il suo fondamento nell’art. 53 Cost., e che si riflette in un dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico, idoneo di per sé solo a giustificare la punibilità del mendacio o della reticenza.

In secondo luogo, alla luce di un confronto tra la fattispecie in materia di falso per l’ottenimento del Rdc e l’ipotesi di cui all’art. 95 d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, relativa alle false dichiarazioni sostitutive per l’accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ritenute figure di reato omogenee, anche in relazione all’art. 7, primo comma, d.l. n. 4 del 2019 opererebbero i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di falso per l’ammissione al gratuito patrocinio (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2009, n. 6591). Ad avviso della giurisprudenza appena richiamata, infatti, il reato è integrato indipendentemente dalla sussistenza effettiva delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio.

Secondo un secondo orientamento, invece, la fattispecie delittuosa in esame va ricondotta al paradigma del pericolo concreto: sono penalmente rilevanti le sole condotte finalizzate all’ottenimento di un beneficio non dovuto. Tale indirizzo ermeneutico fa leva sul dolo specifico rappresentato dal “fine di ottenere indebitamente il beneficio”, non presente nella fattispecie che punisce le false dichiarazioni sostitutive per l’accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Proprio la presenza del dolo specifico induce a ritenere che, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 7 , primo comma, d.l. n. 4 del 2019, occorre che la condotta sia necessariamente idonea a conseguire l’obiettivo di ottenere un sussidio non dovuto.

Le Sezioni Unite hanno accolto il secondo orientamento.

Il massimo organo nomofilattico mostra, infatti, di non condividere il parallelismo effettuato dal primo filone esegetico tra le ipotesi di cui all’art. 7, primo comma, d.l. n. 4 del 2019 e all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

Tra queste fattispecie intercorrono, infatti, differenze strutturali, di contesto e funzionali.

La prima risulta caratterizzata dal dolo specifico e prescinde dall’effettivo conseguimento del sussidio, laddove invece la seconda contempla il semplice dolo generico e offre rilevanza all’ottenimento del beneficio (l’accesso al gratuito patrocinio) in termini di circostanza aggravante.

Diversi sono anche contesti procedimentali entro i quali si inseriscono gli illeciti. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato segue una procedura informata alla massima celerità e snellezza, nella quale il giudice procedente si limita di fatto a recepire quanto dichiarato dal richiedente, mentre il procedimento relativo al Rdc, pur caratterizzato anch’esso da rapidità, contempla una sia pur minima attività istruttoria volta a verificare il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio.

Sul piano funzionale, infine, si contesta il riferimento al già menzionato principio antielusivo. Si evidenzia, invero, che il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico non costituisce il corrispondente di un beneficio concesso per grazia al cittadino, essendo piuttosto attribuito in forza di un diritto espresso riconosciuto per legge sulla base di dati obiettivi e verificabili. Parimenti, alla luce di una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale in tema di principio di offensività, si sottolinea come la violazione di un generico dovere di lealtà non può costituire elemento idoneo a giustificare la sanzione penale, atteggiandosi piuttosto quale un guscio vuoto, privo di sostanza concreta, che attrae a sé anche fatti privi di ogni offensività. Il disvalore di fattispecie deve allora essere individuato nella circostanza per la quale il mendacio possa esporre a pericolo o ledere gli interessi pubblici alla cui tutela il beneficio economico è finalizzato.

Pertanto, letto al lume del principio di offensività, il reato in esame viene espressamente qualificato in termini di reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, posto a tutela del patrimonio dell’ente erogante, da intendere come le limitate risorse destinate all’erogazione del Rdc e al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso.

Tale conclusione è supportata da un argomento letterale e da un argomento sistematico:

– in primo luogo, si valorizza l’uso dell’avverbio “indebitamente” utilizzato dal legislatore nella descrizione del dolo specifico. Ad avviso del giudice di legittimità, con tale sintagma il legislatore richiede, sul piano dell’elemento soggettivo, un quid plurisrispetto alla mera consapevolezza del mendacio, che si sostanzi nella volontà di accedere ad un beneficio che il soggetto sa essere non dovuto;

– in secondo luogo, le Sezioni Unite si soffermano sui rapporti tra la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 7, d.l. n. 4 del 2019 e quella di cui al successivo secondo comma, ove viene sanzionata l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio ovvero di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del Rdc.

In particolare, la relazione tra le due ipotesi criminose può essere ricostruita in termini di coerenza soltanto laddove si consideri quale comune bene giuridico protetto quello del patrimonio dell’ente erogante il beneficio, inteso in chiave dinamica, contemplando cioè anche l’interesse pubblico al cui perseguimento tali risorse patrimoniali risultano destinate.

Emblematica in questa prospettiva è la disciplina prevista per l’ipotesi di decadenza dal beneficio di cui al comma sesto dell’art. 7, dove il legislatore dispone che l’ente erogatore, in caso di percezione del Rdc in misura maggiore di quanto dovuto per effetto delle condotte decettive di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, debba recuperare solo quanto versato in eccesso (e non l’intero ammontare del sussidio). Il suddetto dato normativo induce allora a ritenere che il legislatore non abbia inteso dare rilievo alcuno al richiamato dovere di lealtà. Se così fosse stato, infatti, la decadenza dal beneficio a seguito di false o omesse comunicazioni avrebbe dovuto determinare il recupero totale delle somme erogate.

Ne consegue che la disciplina di cui al primo comma dell’art. 7 risulta applicabile solo nei casi in cui il Rdc è integralmente non dovuto oppure laddove il dichiarante agisca nella prospettiva di ottenere il sussidio in misura superiore a quanto spettante.

In conclusione, i giudici di legittimità escludono che il bene protetto dalla fattispecie di cui all’art. 7, primo comma, d.l. n. 4 del 2019 sia rappresentato dalla tutela della fede pubblica. Il reato in parola viene dunque iscritto non nel novero dei reati di falso, bensì in quello delle frodi nelle erogazioni pubbliche. Ad essere tutelate sono, invero, le risorse pubbliche e le finalità (anch’esse di rilevanza pubblicistica) al cui perseguimento le stesse risorse sono destinate.

Il dolo specifico funge qui da parametro di selezione delle condotte penalmente rilevanti, identificate nelle sole condotte suscettibili di esporre a concreto pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.

Se ne ricava che, laddove il richiedente abbia comunque diritto ad accedere al beneficio, a prescindere dalle informazioni mendaci o da quelle indebitamente omesse, non vi è alcuna offesa al bene protetto: una siffatta condotta è pertanto estranea al fatto tipico, poiché è esclusa la natura indebita del beneficio.

Sulla base dei suddetti principi, le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello omesso di verificare se, ed in che misura, l’infedele rappresentazione della consistenza del patrimonio immobiliare del ricorrente potesse incidere sull’an o sul quantum del beneficio richiesto (ed ottenuto).

(…)

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

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