Abstract
La sentenza della CEDU Adamčo c. Slovacchia ha aperto una breccia nella regolamentazione “immateriale” delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese nell’ambito di processi contro la criminalità organizzata, sostenendo che esse sono contrarie all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo . Ha stabilito che un processo basato esclusivamente sulle prove testimoniali, derivate dalle narrazioni dei collaboratori di giustizia, viola il giusto processo nella misura in cui i tribunali nazionali si sono limitati a un processo ordinario, senza considerare l’alto rischio di manipolazione delle dichiarazioni rese e della accordi con l’organismo investigativo che non sono soggetti ad alcun controllo giurisdizionale. Lo scopo di questo contributo è quello di interrogarsi sui possibili effetti di tale pronuncia nell’ordinamento giuridico italiano.
The ECHR judgment Adamčo v. Slovakia opened a breach in the “intangible” regulation of the statements of collaborators of justice made in the context of organised crime trials, arguing that they are contrary to Article 6(1) of the European Convention on Human Rights. It ruled that a trial based solely on witness evidence, derived from the narratives of collaborators of justice, violates due process to the extent that national courts have limited themselves to an ordinary trial, without considering the high risk of manipulation of the statements made and the agreements with the investigating body that are not subject to any judicial scrutiny. The purpose of this paper is to question the possible effects of this pronouncement in the italian legal system.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il fatto. 3. La decisione della Corte. 3.1. I precedenti della Corte. 4. I possibili risvolti pratici nell’ordinamento giuridico italiano. 4.1. (segue) gli effetti delle sentenze CEDU . 4.2.(segue) valutazione probatoria e regime della collaborazione. 5. Conclusioni.
*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 1 del 2024.
Citazione del contributo:
F.V. Valenti, Collaboratori di giustizia e dichiarazioni eteroaccusatorie: per la CEDU il processo basato sui soli “pentiti” viola l’art. 6, in De Iustitia, 1, 2024.