SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.
Massima
Il consumatore che stipula un contratto di leasing auto senza obbligo di acquisto non dispone dal diritto dell’Unione del diritto di recesso. Invece, nel caso di un contratto di credito stipulato in vista dell’acquisto di un’auto, invece, il consumatore può, senza commettere un abuso di diritto, esercitare il suo diritto di recesso in qualsiasi momento, fino a quando non abbia ricevuto informazioni complete ed esatte sui suoi diritti e obblighi e il contratto sia in fase di esecuzione, ossia, tipicamente, prima dell’ultima scadenza di rimborso
Antefatto della causa
Le tre controversie riunite riguardano dispute tra consumatori e istituti finanziari associati a concessionari di automobili, concentrandosi sulla validità dell’esercizio del diritto di recesso in relazione a differenti tipi di contratti. Questi includono un contratto di leasing per un veicolo senza obbligo di acquisto (C‑38/21) e vari contratti di credito finalizzati all’acquisto di autoveicoli usati (C‑47/21 e C‑232/21).
Nella causa C‑38/21, VK si è rivolto a un concessionario BMW, dove un dipendente, agendo come intermediario per la BMW Bank GmbH, gli ha presentato un’offerta di leasing per un veicolo, spiegando dettagli come la durata e i pagamenti mensili. Nel novembre 2018, utilizzando la comunicazione a distanza, VK ha concluso un contratto di leasing con la BMW Bank per un veicolo ad uso privato. Il contratto, della durata di 24 mesi e basato su un prestito concesso dalla BMW Bank, non obbligava VK ad acquistare il veicolo al termine del periodo. Il 25 giugno 2019, VK ha comunicato l’intenzione di recedere dal contratto, sostenendo che il periodo di recesso di 14 giorni previsto dalla normativa nazionale non era ancora iniziato a decorrere a causa di informazioni insufficienti e illeggibili fornite secondo tale normativa.
Nelle cause C‑47/21 e C‑232/21, diversi consumatori hanno stipulato contratti di finanziamento per l’acquisto di autoveicoli usati per uso privato. I concessionari, agendo come intermediari per C. Bank AG (C‑47/21) e Volkswagen Bank GmbH e Audi Bank (C‑232/21), hanno facilitato tali transazioni. Successivamente, i consumatori hanno receduto dai contratti di finanziamento, richiedendo il rimborso delle rate versate fino alla data del recesso.
Dinanzi al Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania), giudice del rinvio, hanno sostenuto che il periodo di recesso di 14 giorni previsto dalla normativa nazionale non è iniziato a decorrere a causa della mancata trasmissione di informazioni essenziali, inclusi i dettagli sul diritto di recesso. Le banche, da parte loro, hanno sostenuto che un recesso dopo tanto tempo deve essere considerato abusivo in ogni caso.
Pertanto, il Tribunale del Land, ha interpellato la Corte di giustizia al riguardo.
Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha stabilito che un consumatore, il quale sottoscrive un contratto di leasing per un’autovettura ordinata secondo le sue specifiche e nel quale non è obbligato ad acquistare l’auto al termine del periodo di leasing, non ha diritto di recesso in conformità alla normativa dell’Unione Europea (si veda la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, riguardante la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori).
In pratica, un contratto di leasing senza l’obbligo di acquisto è assimilato più a un contratto di locazione che non rientra nella categoria di servizi finanziari secondo il diritto dell’Unione. Inoltre, la drettiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, non si applica altresì a un contratto di leasing senza obbligo di acquisto.
Nel caso di un contratto di leasing concluso per un periodo determinato e relativo a un’auto conforme alle specifiche richieste dal consumatore, si verifica un’eccezione al diritto di recesso, volta a proteggere il professionista dal rischio di non riuscire a reimmettere sul mercato l’auto senza subire significativi danni economici (direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori).
Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato stipulato a distanza o al di fuori dei locali commerciali. Per quanto riguarda i contratti di credito ai sensi della direttiva 2008/48/CE, la Corte di giustizia ha precisato che il periodo di recesso di 14 giorni non inizia a decorrere se le informazioni fornite dal professionista al momento della stipula del contratto sono incomplete o erronee al punto da influenzare la valutazione del consumatore sui suoi diritti e obblighi, e sulla sua decisione di stipulare il contratto.
In questo caso, l’esercizio del diritto di recesso oltre i 14 giorni non può essere considerato abusivo, anche se avviene molto tempo dopo la conclusione del contratto. Tuttavia, la Corte di giustizia ha specificato che una volta che il contratto di credito è stato completamente eseguito, il consumatore non può più esercitare il suo diritto di recesso.