259 views

Cass. Civ., sez III, ud. 18 settembre 2023 (dep. 19 gennaio 2024), n. 2122

- 13 Marzo 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

In tema di responsabilità contrattuale, il giudizio di inadempimento (o di adempimento) e il conseguente giudizio di responsabilità (o irresponsabilità), pur essendo riservati al giudice del merito, restano sindacabili in Cassazione quando si pongano in contrasto con i principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono, con i menzionati principi, a comporre il diritto vivente ed entrambi idonei a riempire di contenuto la nozione “elastica” di diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. Nell’ipotesi di contratto di conto corrente bancario a cui accede un servizio telematico che permetta di disporre “bonifici domiciliati” in favore di soggetti sprovvisti di conto corrente o dei quali fossero ignote le relative coordinate, costituisce condotta diligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.,  quella dell’Istituto bancario che, per il tramite del proprio operatore di sportello in qualità di ausiliario, abbia proceduto all’identificazione del beneficiario del bonifico mediante riscontro di un documento di identità apparentemente autentico, esibito da persona in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso comunicata dalla società ordinante il bonifico, atteso che tale comportamento risulta perfettamente conforme al modello sociale di diligenza professionale, escludendo l’esigibilità dalla banca mandataria di ulteriori cautele, salvo che non siano prescritte dal contratto medesimo nell’esercizio dell’autonomia contrattuale private e/o in forza di disposizione normative.

Svolgimento del processo 

Prima ancora di soffermarsi sulla vicenda, sia consentito introdurre la nota con una locuzione “di pancia”: il caso trattato dalla Cassazione è davvero molto interessante (!).

La sua peculiarità trae origine da due precisi aspetti dall’innegabile appeal per il giurista: un è sicuramente sul piano soggettivo, perché vede contrapposte due parti particolarmente “importanti”; da un lato, una nota compagnia assicurativa, Genertel s.p.a., e dall’altra il “colosso” della corrispondenza, Poste Italiane s.p.a.

Dalla vicenda, l’interprete coglie un importante insegnamento espresso dalla Terza Sezione della Corte di cassazione in tema di diligenza qualificata nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, che costituisce un argomento di primaria rilevanza per il diritto civile.

Va subito precisato, però, che il processo è complesso e la motivazione della Corte di cassazione è composita: in questa sede, saranno analizzati i motivi di ricorso – e le rispettive decisioni – che attengono all’interessante tema dell’esatta individuazione del contenuto della diligenza qualificata nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale.

Tutto ciò avviene mediante l’analisi di una vicenda di merito particolarmente articolata.

Con queste premesse, si analizza ora lo svolgimento del processo.

La nota compagnia assicurativa Genertel s.p.a. citava in giudizio Poste Italiane s.p.a. innanzi al Giudice di Pace di Trieste, rappresentando di aver stipulato con la convenuta un contratto di conto corrente bancario cui accedeva il servizio di collegamento telematico Banco Posta Impresa Online (BPIOL).

Il regolamento contrattuale metteva a disposizione della parte attrice un servizio finalizzato a dare esecuzione ai cc.dd. “bonifici domiciliati” in favore di soggetti sprovvisti di conto corrente bancario o dei quali fossero ignote le relative coordinate.

Mediante l’utilizzo di tale servizio, Genertel poteva disporre un bonifico domiciliato direttamente in via telematica, inserendo nel sistema i dati del beneficiario e comunicando a quest’ultimo le indicazioni e il codice di riferimento per il ritiro dell’importo presso un ufficio postale.

Ciò premesso, proprio ricorrendo al servizio telematico, Genertel aveva disposto un bonifico domiciliato, dell’importo di euro 2.600,00, in favore di una sua creditrice, a cui aveva comunicato:

  • la password per l’incasso;
  • le altre istruzioni necessarie per il ritiro della somma;
  • l’invito a presentarsi, a tal fine, presso un qualsiasi sportello postale.

Poste Italiane s.p.a. aveva però eseguito il pagamento a persona diversa dal beneficiario, che aveva falsamente dichiarato di essere il creditore dopo essersi presentata all’incasso munita di documento di identità presumibilmente falso.

Pertanto, Genertel aveva dovuto procedere ad un nuovo pagamento, per soddisfare il reale creditore.

Per tale ragione, sosteneva l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale assunta e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno subìto in ragione della duplicazione del pagamento.

Il Giudice di Pace di Trieste accolse la domanda e condannò Poste Italiane al pagamento in favore di Genertel della somma da questa richiesta, oltre interessi e rivalutazione.

La decisione si radicava sul presupposto che, ai sensi dell’art. 43, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge sugli assegni), la convenuta fosse responsabile, nei confronti della disponente, del pagamento effettuato a persona non legittimata, a prescindere dalla sussistenza della colpa nell’identificazione del beneficiario.

La sentenza veniva integralmente riformata, in appello, dal Tribunale di Trieste, che in accoglimento dell’impugnazione proposta da Poste Italiane, rigettava la domanda di Genertel, sulla base dei seguenti rilievi:

  • il bonifico domiciliato, quale sistema di pagamento che consente ai correntisti di Poste Italiane s.p.a., sulla base di specifica convenzione, di effettuare pagamenti in contanti su tutto il territorio nazionale, anche a favore di chi non ha, invece, un conto postale o bancario, avrebbe natura di delegatio solvendi, che si inserisce nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente, per effetto della quale l’istituto depositario riceve l’incarico dall’ordinante di accreditare al beneficiario la somma oggetto della provvista;
  • quale delegazione titolata, ma non “cartolarizzata”, il bonifico domiciliato concreterebbe dunque un istituto ontologicamente diverso rispetto all’assegno, sia pure munito della clausola di non trasferibilità, il quale è invece un titolo di credito, sicché non sarebbe applicabile a tale diverso istituto la regola di cui all’art. 43, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dettata per l’assegno bancario non trasferibile ed estesa all’assegno circolare per effetto del richiamo contenuto nell’art. 86 dello stesso regio decreto;
  • esclusa l’applicabilità dell’art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni, doveva però riconoscersi che l’assetto contrattuale vigente tra le parti comportava, nella fattispecie, una deroga alla regola generale dell’art. 1189 c.c., non potendo la mandataria reputarsi liberata in ragione dell’apparente legittimazione a ricevere dell’accipiens, ma dovendo essa ritenersi onerata, secondo i principi generali che presiedono all’esperimento delle azioni contrattuali, della dimostrazione dell’esatto adempimento o della non imputabilità dell’inadempimento, provando o di aver pagato al reale creditore o di avere adoperato la dovuta diligenza nella identificazione della persona presentatasi all’incasso;

Per il Tribunale, Poste Italiane s.pa. aveva fornito prova di aver provveduto diligentemente all’identificazione dell’accipiens nel rispetto delle condizioni generali di contratto, che imponevano, da un lato, di riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata dall’ordinante con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario per la riscossione; e, dall’altro lato, di ricevere, da parte del beneficiario, la comunicazione del proprio codice fiscale e della parola chiave fornitagli dall’ordinante, per controllarne la coincidenza con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico.

L’istruzione probatoria aveva permesso di accertare come la carta di identità in corso di validità e il codice fiscale esibiti dalla persona presentatasi all’incasso erano stati verificati e annotati nella quietanza; non solo, la quietanza, riportava, oltre al codice fiscale del richiedente (corrispondente a quello dell’effettivo beneficiario), anche gli estremi di un documento di identità, verificato unitamente al codice fiscale e alla password per l’incasso, comunicata dalla società che aveva ordinato il bonifico.

Tale commistione di elementi di prova consentivano di ritenere assolto l’onere di avere adoperato la dovuta diligenza nell’identificazione del destinatario del pagamento.

Proponeva ricorso per cassazione Genertel s.p.a.

Per ciò che interessa in questa sede, il ricorso si fonda su di un interessante aspetto della responsabilità da inadempimento contrattuale, poiché prospettava che il Tribunale, in sede di impugnazione, avesse violato o falsamente applicato gli artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.; 1218, 1175 e 1176, II comma, c.c.; 2697 c.c., 35, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000.

Nel suo complesso, il motivo di interesse riguarda la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che Poste Italiane s.p.a., pur non fornendo la prova dell’esatto adempimento (cioè, di aver pagato al reale creditore), avesse però fornito quella della non imputabilità del proprio inadempimento, dimostrando di aver tenuto una condotta diligente nell’identificazione della persona presentatasi come beneficiario.

Esso muove dall’assunto che la violazione della regola di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. sarebbe censurabile in Cassazione quando, come nella specie, “il caso concreto sia idoneo a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi», sicché il giudice di legittimità può essere chiamato a sindacare il relativo giudizio reso dal giudice di merito per verificarne la coerenza o il contrasto con gli «standard valutativi esistenti nella realtà sociale”.

Motivi della decisione

(…)

La Cassazione rigetta il ricorso.

La conferma della sentenza di secondo grado trae origine, inizialmente, dalla corretta interpretazione delle condizioni generali di contratto che imponevano a Poste Italiane di riscontrare “la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario della riscossione”, inquadrando l’espressione “documenti di riconoscimento presentati” contenuta nella clausola come riferita al documento di identità di volta in volta esibito allo sportello dal richiedente il pagamento.

In tal modo, l’esatto adempimento dell’obbligazione assunta poteva considerarsi avvenuto laddove l’operatore avesse provveduto a verificare i dati anagrafici, contenuti nella disposizione telematica, rispetto a quelli presenti nel documento di identità di volta in volta esibito dai richiedenti.

In tal modo, censurava il motivo di ricorso in cui veniva sostenuto che la diligenza, su questo punto, avrebbe richiesto l’identificazione mediante un duplice documento di identità.

Si legge nella sentenza che “nella fattispecie non solo deve recisamente escludersi tale contrasto, ma deve riconoscersi che, al contrario, tanto i principi ordinamentali espressi dal diritto vivente quanto gli standard sociali integrativi dello stesso sarebbero stati violati proprio se fosse stata affermata la necessità della esibizione di due documenti di identità. In tal modo, infatti, per un verso, sarebbero stati disattesi i principi affermati da questa Corte circa il carattere non precettivo della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 (Cass. 19/12/2019, n. 34107 e Cass. 13/09/2022, n. 26866, citt.); per altro verso, sarebbe stata disapplicata la regola, desumibile dalle disposizioni di legge sull’efficacia certificativa dei singoli documenti d’identità e comunque socialmente riconosciuta, secondo cui l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale”.

Inoltre, la Cassazione non trova alcune lacune nella parte di motivazione che ha riconosciuto la diligenza qualificata nella condotta di Poste Italiane.

Quale premessa in chiave nomofilattica, che qui costituisce il principio cardine della decisione, la S.C. evidenzia che il giudizio di inadempimento (o di adempimento) e il conseguente giudizio di responsabilità (o irresponsabilità) contrattuale, pur essendo riservati al giudice del merito, restano sindacabili in Cassazione quando si pongano in contrasto con i principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono, con i menzionati principi, a comporre il diritto vivente, poiché entrambi idonei a riempire di contenuto la nozione “elastica” di diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c.

Nel caso di specie, questo contrasto non è stato ravvisato perché nella fattispecie non solo deve recisamente escludersi tale contrasto, ma deve riconoscersi che, al contrario, tanto i principi ordinamentali espressi dal diritto vivente quanto gli standard sociali integrativi dello stesso sarebbero stati violati proprio se fosse stata affermata la necessità della esibizione di due documenti di identità.

Dunque, non serve l’esibizione di un doppio documento di identità e, soprattutto, il processo aveva permesso di dimostrare come l’identificazione fosse avvenuta a regola d’arte.

La procedura operativa di Poste Italiane è pertanto da qualificarsi come diligente: il giudice di appello ha dato contezza che il documento presentato, i cui estremi erano stati annotati sulla quietanza di pagamento insieme al codice fiscale, fosse stato debitamente verificato senza poterne evidentemente apprezzare, prima facie, l’eventuale falsità.

Pertanto, la condotta dell’operatore che ha proceduto all’attività di identificazione mediante riscontro di un documento di identità apparentemente autentico (tra l’altro esibito da persona in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso comunicata dalla società ordinante il bonifico) è da qualificarsi perfettamente conforme al modello sociale di diligenza professionale, escludendo l’esigibilità dalla banca mandataria di ulteriori cautele (tra l’altro, contrattualmente non previste).

Ne consegue che la convenuta Poste Italiane s.p.a. ha debitamente assolto all’onere probatorio impostole dalla norma generale di cui all’art. 1218 c.p., pur traendo questa dimostrazione, anziché dal mezzo di prova precostituita rappresentato dalla copia del documento (che non è stata prodotta agli atti), dal ragionamento inferenziale fondato su una presunzione che, movendo dal fatto accertato dell’annotazione del documento sulla quietanza di pagamento, ha consentito di risalire al fatto ignoto della verifica della sua – almeno prima facie – apparente autenticità.

Il Tribunale, sulla base di un ragionamento presuntivo motivato (e dunque incensurabile), movendo dalla circostanza nota della annotazione del documento di identità di cui non era dato conoscere la falsità ed esibito dal preteso beneficiario, unitamente al codice fiscale, nella quietanza di pagamento, da quegli debitamente firmata, il giudice di appello è risalito alla circostanza ignota che la banca delegata avesse debitamente proceduto alla verifica del documento di identità, evidentemente riscontrandone l’apparente autenticità, così dando prova di avere tenuto una condotta professionalmente diligente nell’identificazione del soggetto.

Seppure non enuncia alcun principio di diritto, si coglie perfettamente quello sotteso alla decisione e che appare così riassumibile: “Nell’ipotesi di contratto di conto corrente bancario a cui accede un servizio telematico che permetta di disporre “bonifici domiciliati” in favore di soggetti sprovvisti di conto corrente o dei quali fossero ignote le relative coordinate, costituisce condotta diligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.,  quella dell’Istituto bancario che, per il tramite del proprio operatore di sportello in qualità di ausiliario, abbia proceduto all’identificazione del beneficiario del bonifico mediante riscontro di un documento di identità apparentemente autentico, esibito da persona in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso comunicata dalla società ordinante il bonifico, atteso che tale comportamento risulta perfettamente conforme al modello sociale di diligenza professionale, escludendo l’esigibilità dalla banca mandataria di ulteriori cautele, salvo che non siano prescritte dal contratto medesimo nell’esercizio dell’autonomia contrattuale private e/o in forza di disposizione normative”.

Sussisteva quindi la diligenza qualificata esigibile rispetto allo specifico programma contrattuale, non potendosi allora ritenere inadempiente agli occhi del giudice.

(…)

Dispositivo

Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

- Published posts: 232

webmaster@deiustitia.it

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.