SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
Risulta configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità in favore di persona vulnerabile, in quanto “vittima di tratta” e in condizioni di asservimento nei confronti di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, costretta a compiere un trasporto di stupefacenti, senza possibilità di ricorrere alla protezione dell’Autorità.
Svolgimento del processo
La Corte d’ Appello di Roma con sentenza emessa in data 09/01/2023 ha confermato la pronuncia resa dal Giudice per l’ udienza preliminare del Tribunale locale con la quale, O.L. era ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 congiuntamente ai reati-fine, tutti in materia di stupefacenti, e pertanto veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione.
Con la medesima pronuncia, O.M. veniva assolta dal medesimo reato di associazione a delinquere dedita al narcotraffico per non aver commesso il fatto e veniva dichiarata improcedibilità del delitto del trasporto illecito di sostanza stupefacente del tipo marijuana in ossequio al principio del ne bis in idem; mentre veniva condannata per il trasporto di 5 chili di marijuana a due mesi di reclusione ed euro 400 di multa, a titolo di continuazione con la pena di due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa irrogatele con sentenza irrevocabile della Corte d’Appello di Roma, e sospensione condizionale della pena.
Avverso la sentenza suindicata hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, specificamente O.L. affidando le proprie censure a due motivi ed O.M. a tre complessivi motivi.
Con il primo, la difesa del primo imputato citato, deduce una violazione di legge nonchè un vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito al ricorrente, per la sola attestata circostanza di aver commesso diverse condotte di compravendita di stupefacenti, il ruolo di organizzatore di un’associazione che risultava priva di stabilità e di una struttura organizzativa idonea a mettere in atto gli obiettivi delittuosi perseguiti.
Con il secondo motivo, la difesa deduce una violazione di legge nonchè una violazione di motivazione per avere la sentenza impugnata escluso la qualificazione dell’associazione ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R.
La difesa di O.M. deduce con il primo motive, una violazione di legge in relazione agli art. 117 Cost., 8 Direttiva 2011/36/UE, 4 e 8 CEDU in quanto la sentenza impugnata condannava la ricorrente per una condotta penalmente scriminata dalla particolare clausola di non punibilità, prevista dalla disciplina sovranazionale, delle Raccomandazioni e delle Linee guida sui diritti umani e sulla tratta di persone dell’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani, per le vittime di tratta, condizione concretamente attribuile alla predetta.
Con il secondo motivo, deduce una violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla norma di diritto interno di cui all’art. 54 c.p., per avere la Corte d’ Appllo erroneamente omesso di applicare la scriminante dello stato di necessità innanzi al difficile vissuto della ricorrente che attestava la subordinazione della commissione del reato alla situazione di vulnerabilità socio-economica nonchè alla mancanza assoluta di autonomia e indipendenza, in cui ella versava.
Con il terzo ed ultimo motivo, la difesa deduca un vizio di motivazione per illogicità, apparenza della motivazione e travisamento della prova in quanto la sentenza impugnata ignorava la convergenza delle prove legittimamente acquisite al processo dimostrative della condizione di assoluta vulnerabilità della prefata.
Motivi della decisione
(…)
Gli elementi valutati dalla Corte di Cassazione possono essere così evidenziati:
– con riferimento ai motivi addotti dalla difesa del ricorrente O.L., il Supremo Collegio ne dichiara l’inammissibilità sotto il profilo della specificità.
Ad avviso della Corte di Cassazione, il ricorrente si limita ad una semplice contestazione della pronuncia attenzionata mediante mera riproposizione di quanto censurato con l’atto di appello, senza alcuna indicazione delle ragioni di diritto per cui non ne condivide la valutazione operata dal giudice di seconde cure;
– con riferimento ai motivi di gravame proposti dalla ricorrente O.M., il Supremo Collegio ne dichiara la fondatezza e procede ad una trattazione congiunta, in virtù della necessaria sovrapposizione sussistente tra la norma di diritto interno e la disciplina sovranazionale che ne impone un’interpretazione ad essa conforme, che diviene il fulcro della presente trattazione.
La Corte di Cassazione, analizzando i motivi sopraesposti, osserva che l’assunto da cui prende le mosse il ricorso è che O.M. abbia commesso il delitto di trasporto illecito di stupefacenti in una condizione di necessità, derivante dall’esser vittima del diffuso fenomeno di tratta di esseri umani che l’aveva condotta – dopo aver patito gravissime violenze di diversa natura, tra cui quelle sessuali – ad indebitarsi onerosamente con la criminalità nigeriana, organizzatrice del viaggio volto al raggiungimento della meta della speranza identificata nell’Italia.
La condizione di pressione ed impotenza a cui ella era sottoposta, la rendevano priva di qualsiasi forma di autonomia rispetto alla proposta di O.L. di diventare la sua corriera della droga.
La sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità della scriminante de qua mediante una valorizzazione di due profili: da un lato, la Corte territoriale ha evidenziato le concrete modalità con cui la condotta si poneva in essere – come ad esempio, i tempi ravvicinati di due trasporti di droga; ritrovamento, al momento dell’arresto, di due telefoni cellulari; spese per la sua difesa in giudizio sostenute dal capo dell’associazione – che evidenziano un’ attiva complicità della ricorrente alle vicende del sodalizio criminale e dall’altro lato, l’assenza di elementi idonei a sostenere la persistente impossibilità della donna di sottrarsi alle direttive dei compatrioti, osservando sul punto la mancata attivazione da parte della stessa ad un coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, avvenuto solo successivamente all’arresto e alla vicenda giudiziaria.
La Suprema Corte, con una pronuncia dal profondo rilievo giuridico e sociale, ritiene che tale motivazione risulti lacunosa e generica in quanto in primo luogo, priva di un qualsiasi riferimento all’ampio materiale probatorio fornito dalla difesa di O.M., ed in secondo luogo, in quanto contrastante la più recente e consolidata giurisprudenza che da anni si confronta con il vivace dibattito tecnico-giuridico in tema di interpretazione dell’art. 54 cod. pen. nelle vicende di tratta di esseri umani.
Il principio di non punibilità delle vittime di tratta che commettono delitti in ragione della loro peculiare ed inumana posizione, discerne dalla disciplina sovranazionale.
Rileva in materia, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (c.d. Convenzione di Varsavia), la quale adottando una prospettiva fondata sulla tutela dei diritti umani, ha introdotto il concetto dell’identificazione delle vittime di tratta e una causa di non punibilità per i reati commessi in condizione di costrizione quali presupposti indefettibili per far emergere il fenomeno criminale e sviluppare le misure di protezione e promozione delle persone trafficate di cui sono violati diritti inalienabili quali la libertà e la stessa dignità.
Anche la Corte EDU ha incluso la tratta nell’art. 4 CEDU che vieta la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato.
L’Italia ha attuato la Direttiva 2011/36/UE con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 che, oltre ad introdurre norme penali e disposizioni sulle persone vulnerabili, ha previsto un articolato sistema di emersione del fenomeno criminale centrato sul sostegno alle vittime di tratta anche quando non possano o non intendano rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
L’articolato panorama dell’ordinamento sovranazionale, recepito nel nostro sistema interno, impone di riconoscere come momento cruciale nella lotta al fenomeno transnazionale delittuoso di tratta, il principio di non incriminazione della vittima.
Sul punto, la Suprema Corte ribadisce che una delle principali conseguenze giuridiche del costituire la tratta una violazione dei diritti umani delle vittime, è proprio il principio della loro non incriminazione per reati commessi in connessione o come conseguenza della condizione di asservimento cui sono gravemente sottoposti.
Un principio che risponde al generale baluardo di non contraddizione dell’ordinamento giuridico che, nel condannare la condotta di chi pone in essere un delitto in condizioni di asservimento con gravi violazioni dei propri diritti umani inalienabili, finirebbe per annientare il ventaglio di tutele di diritti e libertà previste.
La principale questione da dover affrontare, secondo la Cassazione, è quella riguardante la presenza, nell’ordinamento interno, di strumenti che prevedano la non punibilità delle vittime di tratta per il loro coinvolgimento in attività illecite cui siano state obbligate con abuso della loro posizione di vulnerabilità o di qualsiasi altra situazione rispetto alla quale la persona coinvolta non abbia alternative reali ed accettabili alla propria condizione di sottomissione.
La questione s’impone in virtù dell’assenza nel nostro ordinamento di una norma specifica che sancisca il principio di non punibilità per le vittime di tratta.
Il vuoto normativo viene colmato mediante un’interpretazione conforme alle Convezioni del Consiglio d’Europa e alla normativa euro-unitaria, della norma generale codificata nell’art. 54 cod. pen. Il giudice quando si trova a dover operare il bilanciamento tra opposti interessi in relazione a reati commessi dalle vittime di tratta è tenuto ad interpretare l’art. 54 cod. pen. in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali cui l’Italia è sottoposta.
(…)
Dispositivo
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di O.M. e rinvia per nuovo giudizio ed altra Sezione della Corte d’Appello di Roma.
Dichiara inammissibile il ricorso di O.L. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.