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Cass. Civ., sez. I., ud. 23 gennaio 2024 (dep. 20 febbraio 2024) n. 4448

- 8 Aprile 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

Il diritto alla quota ereditaria di pertinenza del coniuge superstite cessa ove, nella fattispecie concreta, si rivengano due condizioni essenziali e connesse, quali la nullità del matrimonio e la mancanza di buona fede da parte del coniuge superstite, elevando la buona fede a elemento cardine della fattispecie successoria in seguito alla dichiarazione di nullità del matrimonio. Pertanto, ove non sia stata accertata la carenza di buona fede, la declaratoria di nullità del matrimonio non rileva ai fini successori.

Svolgimento del processo 

In via preliminare si rileva che, in data 11 Novembre 1969 il sig.              ebbe a contrarre matrimonio con la sig., da cui nacque la figlia; con sentenza del Tribunale di Sassari del 18 Febbraio 2009 fu pronunciata la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio.

In data 13 Giugno 2009, il sig. contrasse matrimonio civile con la sig. e in data 15 ottobre 2011 morì.

In data 15 Giugno 2013, la sig. citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari la sig. per far dichiarare la nullità del matrimonio da quest’ultima contratto con il padre nel 2009, in quanto carente del requisito della libertà di stato del nubendo al momento del matrimonio.

Parte attrice, difatti, contestava che la sentenza di divorzio intervenuta nel 2009 tra gli ormai ex coniugi, nonché suoi genitori, non era passata in giudicato al momento in cui fu celebrato il nuovo matrimonio.

Il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda attorea, dichiarando la nullità del matrimonio contratto in data 13 Giugno 2009 tra il sig.  e la sig.   e disponendone le annotazioni di rito a cura dell’ufficiale di Stato Civile.

Parte soccombente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari.

La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione ritenendo che la parte attrice nel giudizio di primo grado non fosse legittimata ad agire, avendo addotto un interesse di natura successoria in conseguenza all’avvenuto decesso del padre.

Avverso la sentenza d’appello, la sig.  proponeva Ricorso per Cassazione articolato in tre motivi. La sig. resisteva con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

(…)

I motivi in virtù dei quali la Corte di Cassazione ha rigettato con ordinanza il ricorso principale possono essere così riassunti:

Con il primo motivo, la ricorrente denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla dedotta dimora della sig.       in Cagliari, costituito dal perfezionamento della notifica della sentenza di primo grado a quell’indirizzo, nonché dall’estratto delle pagine bianche.

La Suprema Corte rigettava il primo motivo, considerandolo inammissibile in quanto non si confrontava con la ratio decidendi, ove era affermato che era pacifico che la sig.      da anni si era trasferita a Milano e che, pertanto, non poteva avere dimora abituale a Cagliari, di guisa che la notifica lì eseguita non soddisfava i requisiti di legge.

Ancora, quanto al fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame, parte ricorrente non aveva dato prova della illustrata decisività della questione.

Con il secondo motivo, parte ricorrente denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla dedotta dimora della sig.     in Milano, costituito dal fatto che l’annotazione del cambio di residenza era stato eseguito dal comune di Milano in epoca successiva alla notifica della sentenza di primo grado, di guisa che non si poteva affermare che la sig.     non avesse più la sua residenza o/e dimora in Cagliari, alla via        , al momento della notifica.

La Suprema Corte rigettava il secondo motivo del ricorso principale, ritenendolo infondato.

I giudici di legittimità, difatti, affermavano che i giudici della Corte d’Appello avevano motivato la loro decisione proprio sulla base dell’esame dei documenti della ricorrente dai quali si evinceva che, al momento della notifica, la sig.   non aveva residenza in Cagliari e il cui contenuto non era stato oggetti di contestazioni.

Con il terzo motivo parte ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 354 c.p.c., in relazione agli artt. 86, 117, 128, e 584 c.c., riferita al contestato accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla controparte.

I giudici di legittimità rigettavano anche il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale, ritenendolo infondato.

In via preliminare, avevano affermato l’assenza della legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, la quale aveva agito dopo la morte del padre per conseguire una declaratoria di nullità del matrimonio, prospettando proprie aspettative successorie che, di fatto, non la legittimavano ad agire posto che la legittimazione a promuovere azione di nullità del matrimonio è circoscritta ad alcuni soggetti specifici, es. coniuge, e a tutti coloro che vantino un “interesse concreto ed attuale”, requisito quest’ultimo, non posseduto dalla stessa ricorrente.

Chiarito il perimetro entro il quale opera l’istituto della legittimazione ad agire, i giudici della Corte affermavano la centralità del tema della “buona fede” nella fattispecie relativa alle condizioni alla stregua delle quali il matrimonio nullo produce gli effetti del matrimonio valido.

Ed invero, la presunzione di buona fede dei nubendi corrisponde, nella giurisprudenza di legittimità, ad un principio ampiamente recepito tale per cui l’onere di provare l’inefficacia del matrimonio nullo e la mala fede del nubendo è posto a carico della parte che lo alleghi.

Sulla scorta di quanto appena detto, i giudici di legittimità affermavano, dalla lettura dell’art. 584 c.c., il venir meno del diritto alla quota ereditaria spettante al coniuge superstite, soltanto in caso di nullità del matrimonio e di accertata mala fede del coniuge superstite, requisito quest’ultimo del tutto assente nella fattispecie concreta.

(…)

Dispositivo

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.

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