555 views

Cass. Pen., sez III, ud. 16 febbraio 2024 (depositata 6 marzo 2024), n. 9477

- 5 Aprile 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

Ai fini dell’accertamento della destinazione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente non è sufficiente a fondare l’automatica presunzione l’entità delle dosi rinvenute e il conseguente superamento dei limiti-soglia di cui all’art. 75 comma 1, bis, d.p.r. n. 309/1990, in quanto il giudice dovrà valutare anche le modalità e i presupposti della condotta, nonché tutti i parametri obiettivi e subiettivi riguardanti l’illecito penale.

Svolgimento del processo 

La Corte di Appello di Caltanissetta, rispetto a quanto precedentemente statuito dal giudice di primo grado, ha parzialmente confermato la decisione con cui l’imputato era stato condannato per la fattispecie penale di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con contestuale riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990.

 Avverso la sentenza impugnata, il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Con il primo motivo, il legale eccepiva vizio di motivazione in quanto la Corte d’Appello di Caltanissetta aveva rigettato il rilievo critico mediante cui si delineava la mancata esistenza della prova riguardante la detenzione degli stupefacenti finalizzata all’attività di spaccio.

Con il secondo motivo, il difensore lamentava vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione da parte del giudice di merito della causa di estinzione del reato per particolare tenuità del fatto ex. art. 131-bis c.p., in quanto si valorizzava soltanto il parametro quantitativo dell’entità delle sostanze stupefacenti detenute dall’imputato.

Motivi della decisione

(…)

I motivi analizzati dalla Suprema Corte possono così essere articolati:

Preliminarmente, il primo motivo di doglianza della difesa del ricorrente risulta infondato.

Com’è noto, un seguito orientamento giurisprudenziale ha evidenziato come la sola entità degli stupefacenti rinvenuti nei riguardi dell’agente e il contestuale superamento dei valori soglia sanciti dall’art. 75 comma 1-bis, del d. p. r. n. 309/1990 non determinino alcuna automatica presunzione di illecita detenzione di droga finalizzata allo spaccio, in quanto l’organo giudicante deve esaminare non solo il criterio quantitativo, ma anche le modalità e i presupposti della condotta.

 In altri termini, l’accertamento dell’esatta destinazione delle sostanze stupefacenti ai fini di spaccio o per uso personale deve essere condotto dal giudice sulla base dell’analisi delle circostanze obiettive e soggettive del fatto, nell’ipotesi in cui la condotta dell’agente non si esplichi nell’immediatezza del consumo  (Cass. pen. Sez. IV, 11.01.2018 n. 7191; Cass. pen. Sez. III, 09.10.2014 n. 46610).

Sotto il profilo processuale, nel caso in cui la Corte d’Appello valuti le doglianze sollevate dall’imputato con criteri simili a quelli impiegati dal giudice di primo grado e si limiti a richiamarne l’iter logico giuridico mediante l’accertamento positivo degli elementi probatori posti alla base della pronuncia, il modello strutturale della decisione d’appello si salda con quella di primo grado, in modo da delineare un unico corpus argomentativo (Cass. pen. Sez. III, 16.7.2013 n. 44418).

Nel caso di specie, l’esclusione del consumo a titolo personale delle sostanze stupefacenti detenute dal prevenuto può desumersi da una serie di rilievi fattuali, rappresentati non solo dall’esito della perquisizione domiciliare e dal contestuale sequestro all’agente di dati quantitativi di marijuana e hashish ma anche dal tenore contradditorio e illogico delle dichiarazioni rese dall’imputato.

 Come può osservarsi dalla lettura della sentenza di primo grado, l’uso esclusivamente personale del consumo di sostanze psicotrope risulta difficilmente giustificabile in virtù dell’eccessiva scorta di sostanze psicotrope rinvenute nella disponibilità dell’imputato che quest’ultimo aveva acquistato non soltanto attraverso i canali tradizionali (aree di spaccio) ma anche mediante internet (canale Telegram).

Nemmeno i rilievi sollevati dal difensore riguardanti la giovane età dell’agente, l’acquisizione della droga mediante il sostegno economico dei familiari e l’inserimento dei propri dati identificativi nella ricarica Postepay costituiscono elementi valevoli ad escludere la derivazione dell’illecita attività di spaccio, potendo al massimo incidere positivamente sulla mancanza di professionalità nella commissione del reato e quindi sulla derubricazione dell’illecito penale a fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990.

Quanto al secondo motivo di ricorso, esso risulta infondato poichè ai fini dell’adozione della causa di esclusione per particolare tenuità del fatto occorre che l’organo giudicante predisponga adeguata motivazione con riguardo alla modalità della condotta criminosa, all’entità del fatto e alla necessità di pena, per cui ai fini della mancata applicabilità dell’art. 131-bis c.p. è sufficiente l’assenza di uno dei presupposti previsti da tale normativa penale.

Nel caso de quo, la Corte d’Appello ha affermato l’inapplicabilità di quest’ultima disposizione penale in quanto l’offesa all’interesse tutelato non era connotata da minima entità, in virtù del rinvenimento della quantità di sostanza stupefacente nella disponibilità dell’imputato; e la lieve entità riconosciuta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990 non risultava compatibile con la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. III, 16.4.2021 n. 18155; Cass. pen. Sez. VI, 20.12.2018 n. 18180; Cass. pen. Sez. VI, 08.11.2018 n. 55107; Cass. pen. Sez. III, 18.06.2018 n. 34151).

(…)

Dispositivo

La Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

- Published posts: 248

webmaster@deiustitia.it

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.