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Cass. Pen., sez. V, ud. 23 gennaio 2024 (dep. 23 aprile 2024), n. 17002

- 9 Maggio 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

In tema di atti persecutori, nell’ipotesi di una relazione possessiva auspicata dalla stessa persona offesa e, comunque, in un contesto di opacità ricostruttiva delle reali caratteristiche della relazione, è richiesta al giudice una penetrante valutazione dell’attendibilità della persona offesa che non si limiti a fornire soluzioni ancorate a mere formule di stile né che, in ordine alla valutazione delle restanti risultanze istruttorie, sia caratterizzata da una sostanziale assertività.

Svolgimento del processo 

Con la sentenza del 15 maggio 2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia.

Contro la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’imputato, che affidava le proprie censure a quattro motivi.

Con il primo motivo, lamentava il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa, desunta da riscontri soggettivi quali la linearità del racconto, l’assenza di intento calunniatorio e la sostanziale genuinità del narrato. In particolare modo, l’imputato insisteva affinché si cogliesse l’intrinseca contraddittorietà delle conclusioni della Corte, in primo luogo, rispetto al rilievo, pur emerso nella medesima sentenza impugnata, relativo all’impulsività caratterizzante la persona offesa e l’uso da parte della stessa di “espressioni poco gentili se non addirittura volgari” e, in secondo luogo, rispetto all’indimostrabilità oggettiva dell’assunto in base al quale la decisione dell’imputato di scusarsi con quanti avevano ricevuto offesa dalla propria condotta avrebbe rappresentato un dato da tenere in debita considerazione al fine della valutazione circa la credibilità e attendibilità della persona offesa. Parimenti, l’imputato lamentava la totale indifferenza della Corte territoriale rispetto al rilievo, dedotto specificamente con i motivi di appello, della c.d. “progressione dichiarativa” della persona offesa, la quale – nelle due denunce presentate nell’ottobre del 2018 – non aveva precisato le apparenti condotte vessatorie dell’imputato, emerse solo in seguito alle dichiarazioni rese al Pubblico ministero e come confermate in sede di escussione dibattimentale. A tali considerazioni si aggiungeva l’illogicità motivazionale che contraddistingueva il ragionamento della Corte di appello nel valutare, tra i molteplici elementi di prova esaminati in giudizio, i messaggi inviati all’imputato dalla stessa persona offesa e nei quali la stessa lo esortava a fare in modo che la loro relazione apparisse violenta e che tale rappresentazione si manifestasse attraverso i principali canali social, sicché poteva ritenersi congrua la ricostruzione offerta dalla difesa, quantomeno alla luce del canone b.a.r.d.[1], in base alla quale le espressioni minatorie pronunciate dall’imputato ben potevano essere indirizzate a terzi e non alla persona offesa, eventualità compatibile con la programmata rappresentazione della relazione come violenta e quale ideata dalla persona offesa medesima.

Con il secondo motivo, denunciava il vizio di motivazione con riferimento ai profili di attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa. In relazione all’attendibilità intrinseca, il ricorrente richiamava l’attenzione della Suprema Corte sul percorso argomentativo della Corte territoriale, la quale – al fine di sottrarsi ad una profonda valutazione della presunta incoerenza narrativa della persona offesa – aveva rilevato come l’attendibilità della medesima non fosse desumibile solo dalla linearità del racconto (di fatto, riconoscendo implicitamente la non linearità dello stesso) ma fosse importante individuare ulteriori riscontri esterni, ritenuti, tuttavia, insufficienti a colmare l’incoerenza logica di quanto rappresentato dalla persona offesa. Con riferimento, invece, ai profili di attendibilità estrinseca, si lamentava l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, posto che, negli atti di indagine della Polizia giudiziaria, non vi era menzione dei fatti precisamente accaduti bensì solo una narrazione dello stato d’animo della persona offesa e che le testimonianze dei soggetti escussi non confermavano sostanzialmente quanto narrato dalla persona offesa bensì lo smentivano.

Con il terzo motivo, si lamentava l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in punto di sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., in ragione del fatto che:

– con particolare riguardo alle minacce rivolte agli amici della persona offesa, le conversazioni intercorse tra le parti non risultavano essere informate a particolare vessatorietà, anche nella suprema considerazione in base alla quale non appariva dimostrato in alcun modo che l’imputato avesse agito nella convinzione che la persona offesa ne sarebbe stata messa a conoscenza, così ingenerando le condizioni richieste dal delitto de quo;

– con riguardo alla pubblicazione sul social network “Ask” di un messaggio dal contenuto diffamatorio, la stessa non appariva connotata da una rilevante invasione della sfera privata del destinatario e il messaggio stesso non risultava idoneo, comunque, a costituire una condotta persecutoria in quanto riferito ad un soggetto indeterminato e perché non sorretto dalla consapevolezza che fosse conoscibile dalla persona offesa.

Con il quarto motivo, si denunciava il vizio di motivazione nonché l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 61 nr. 2 c.p., posto che la stessa appariva configurabile “nei limiti in cui il nesso teleologico presupponga che le azioni esecutive dei reati siano distinte” e che la stessa doveva essere conosciuta, il che non si sarebbe verificato nel caso di specie, dove – anzi – appariva mancante del tutto la prova che la volontà dell’imputato fosse preordinata a commettere il delitto in esame, anche considerato che la condotta attribuita all’imputato si sarebbe consumata all’incirca 3 mesi dopo la fine della relazione con la persona offesa e senza che nel frattempo si fossero realizzate ulteriori condotte vessatorie.

Il Sostituto Procuratore generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

 

Motivi della decisione

(…)

La Suprema Corte di Cassazione ha così compendiato gli esiti del corso.

Ha, in particolare, ritenuto di esaminare i primi tre motivi di ricorso congiuntamente, in virtù della loro stretta connessione, ritenendoli ammissibili e, per di più, assorbenti il quarto motivo.

In particolare, la Corte di legittimità ha precisato che:

– la motivazione della sentenza impugnata, sia con riferimento al tema della valutazione dell’attendibilità di quanto narrato dalla persona offesa sia in ordine alla valutazione delle restanti risultanze istruttorie, appare caratterizzata “da una sostanziale assertività” e da“soluzioni ancorate a formule di stile” ben lontane dagli standard formali e sostanziali necessari ad affrontare gli snodi problematici sollevati con l’atto di appello. In tal senso, infatti, la ricostruzione della Corte territoriale non ha fornito un’apprezzabile “collocazione cronologica e logica” dei fatti narrati dalla persona offesa e contestati dalla difesa, anche alla luce dei messaggi nei quali la persona offesa chiedeva all’imputato di prospettare falsamente sul profilo della prima minacce anche gravi nei suoi confronti, “al fine apparente di risultare un partner geloso”, così palesando “modalità rappresentative di una relazione possessiva che era stata, almeno in alcuni momenti, auspicata dalla persona offesa”;

– tale carente analisi si è adagiata su di un sostrato caratterizzato da “opacità ricostruttiva delle reali caratteristiche della relazione” che la Corte territoriale avrebbe dovuto ponderare con grande attenzione al fine di valutare la reale attendibilità del narrato della persona offesa, al netto di mere “valutazioni apodittiche che non si confrontano con le questioni sollevate”, non potendosi non apprezzare l’assenza di “reali conferme esterne del narrato, come pure del significato dell’apparente smentita di alcune dichiarazioni” rese dai testi escussi in sede dibattimentale;

– non può essere caratterizzata da una “sostanziale assertività” la motivazione circa l’episodio aggressivo ai danni della persona offesa né quella relativa alla riconducibilità all’imputato del profilo del social network “Ask” attraverso il quale si sarebbero consumate le condotte persecutorie, anche nell’ottica della valutazione in merito all’idoneità delle stesse a giungere a conoscenza della persona offesa.

(…)

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

[1] Acronimo per “Beyond any reasonable doubt”, vale a dire oltre ogni ragionevole dubbio.

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