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Cass. pen. sez VI, ud. 20 marzo 2024 (dep. 19 aprile 2024), n. 16668

- 22 Maggio 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Brevi cenni sull’istituto. 3. Svolgimento del processo. 4Motivi della decisione. 5. Dispositivo.

Massima

In sede di convalida dell’arresto in flagranza differita, il giudice, verificata l’osservanza del termine di cui all’art. 382-bis c.p.p., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga la ipotizzabilità del reato di cui all’art. 572 c.p.p. e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi.

Brevi cenni sull’istituto

Con l’apparato normativo che ha preso il nome di “Codice Rosso Rafforzato”, introdotto con la L. 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e della violenza domestica” (Legge Roccella, entrata in vigore il 9 dicembre 2023), è stato coniato il nuovo arresto in flagranza differita.

Come ampiamente noto, all’art. 382 c.p.p. è disciplinato lo stato di flagranza, per cui si considera in stato di flagranza:

  • chi viene colto nell’atto di commettere il reato;
  • chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone;
  • chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Mediante l’innovazione del Legislatore, lo stato di flagranza si considera tale anche laddove sia “differito”, così come già conosciuto nell’ambito del contrasto dei reati di violenze negli stadi e per gli atti di violenza contro persone o cose durante le manifestazioni pubbliche.

Il nuovo art. 382-bis c.p.p. prevede che sussista lo stato di flagranza (differita) qualora ricorrano specifici requisiti.

La misura precautelare è possibile esclusivamente per i seguenti reati:

  • 387-bis c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);
  • 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi);
  • 612-bis c.p. (atti persecutori).

La misura può essere adottata sempre che vi sia documentazione video fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nonché una positiva valutazione che soddisfi il requisito riassunto nella terminologia “emerga inequivocabilmente il fatto”.

Svolgimento del processo 

Con la sentenza in commento, la Cassazione annulla il provvedimento Giudice per le indagini preliminari che non aveva convalidato un arresto in flagranza differita per il delitto ex art. 572 c.p., commesso dall’indagato in danno della compagna convivente.

Il ricorso era stato presentato dal Procuratore della Repubblica che, tra gli altri motivi, aveva lamentato un errore valutativo da parte del Tribunale, sostenendo la violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 382-bis c.p.p.-

Per tesi del ricorrente, il giudice avrebbe sovrapposto la valutazione della polizia giudiziaria in punto di ipotizzabilità del reato di maltrattamenti e quella relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari ai fini dell’accoglimento della richiesta di applicazione della misura cautelare.

Il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

(…)

La Cassazione evidenzia i profili di innovatività della nuova tipologia di arresto in flagranza differita, richiamando le puntuali ragioni sottese al nuovo intervento legislativo tradottosi nell’art. 382-bis c.p.p.-

La misura precautelare dell’arresto in flagranza differita, in funzione di tutela della vita e dell’integrità fisica delle persone vittime di violenza domestica o di condotte di stalking, ha un precedente in relazione ai reati di violenze negli stadi o nel corso di manifestazioni pubbliche e appare ancorata alla emersione, attraverso un documento autoevidente, quale la documentazione risultante da ripresa videofotografica e da dispositivi di comunicazione (telefonini o altro mezzo informatico), di episodi di violenza, minaccia o aggressione alla persona, integranti i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) o stalking (art. 612-bis c.p.) ovvero connessi alla violazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.).

Come noto l’arresto, che si risolve nella eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona che trova previsione e tutela nell’art. 13 Cost., si giustifica per le sue caratteristiche intrinseche poiché si connatura come misura ” immediata”, presupponendo lo stato di flagranza, per la sua intima essenza, la contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale e trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza), della colpevolezza dell’arrestato, che può essere indotta solo dalla “diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria“.

Per ciò che concerne l’arresto in flagranza differenti, trova giustificazione nella necessità di arginare il fenomeno della violenza domestica; osserva la Cassazione che “L’aumento esponenziale dei casi di violenza domestica e gravi delitti in danno di coniugi e conviventi (il relatore della legge n. 168 del 2023, nel corso dell’intervento dinanzi all’Assemblea parlamentare al momento della votazione del 23 ottobre 2023, aveva sottolineato l’elevata incidenza percentuale della violenza domestica richiamando i dati ISTAT e rilevato che dal 1° gennaio al 15 ottobre 2023 erano stati commessi 266 omicidi, con 94 vittime donne, di cui 77 uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 49 avevano trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner), giustifica, quale fenomeno eccezionale, in linea con il principio innanzi richiamato, l’ampliamento della misura dell’arresto in flagranza differita ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e stalking (art. 612-bis cod. pen.), ma è indiscutibile che il ricorso a tale misura precautelare si pone in contrasto con la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato se interpretate, scritu sensu, alla stregua della contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale”.

Ciò premesso, sotto l’aspetto pratico, per l’adozione della misura precautelare è necessario che sia accertata la contestualità eziologica tra il reato e la constatazione da parte della polizia giudiziaria degli elementi costitutivi dell’illecito.

Tale valutazione è particolarmente ostile nei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking che, per loro natura, individuano un fenomeno in cui la condotta – l’elemento materiale del reato – si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo.

D’altro canto, l’abitualità costituisce un elemento indefettibile ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p., che appare difficilmente evincibile dal mero dato documentale costituito dalla videoripresa o dalla documentazione informatica.

Questa asserzione, però, non deve trarre in inganno, perché se interpretata in maniera eccessivamente restrittiva potrebbe, di fatto, condurre a una paralisi dell’istituto.

Non vi è dubbio che il momento dell’adozione della misura precautelare e la successiva valutazione delle responsabilità dell’indagato sono due aspetti differenti (!) e non sovrapponibili nell’interezza.

Questo è il “nocciolo” della questione affrontata dalla Cassazione.

Sovente la p.g. interviene in contesti in cui non è evincibile nella sua completezza la “condotta di reato (se riferita all’abitualità dei maltrattamenti), ma a situazioni che descrivono aggressioni, violenza alle persone o alle cose poco prima consumate; allo stato di paura e di soggezione della vittima e dei figli, dunque, a frazioni di condotte, che, sommate a quella oggetto di denuncia, sono state ritenute idonee ad integrare l’abitualità richiesta dalla norma, a tacere del caso in cui la polizia sorprende l’indagato con cose o tracce indicative dell’avvenuta commissione del reato immediatamente prima (ad es. quando l’indagato venga trovato armato di coltelli o altre armi improprie, utilizzate per la minaccia, cfr. Sez. 6, n. 17853 del 27/05/2020, Haisam, n.m.). A questo riguardo correttamente il Pubblico Ministero ha richiamato giurisprudenza di questa Corte, in materia di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, in cui si è affermato che l’arresto è legittimo tutte le volte in cui il fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi”.

È logico, dunque, affermare che, in relazione all’arresto a flagranza differita, diverse, rispetto all’arresto in flagranza, sono le modalità in cui la polizia giudiziaria viene in contatto con il fatto reato: nel primo caso sulla base di diretta osservazione, nel secondo caso attraverso l’osservazione della documentazione videografica o informatica dimostrativa del fatto, valutata, anche avvalendosi di altre fonti di prova

La Cassazione, pertanto, giunge ad affermare che “in sede di convalida dell’arresto in flagranza differita, il giudice, verificata l’osservanza del termine di cui all’art. 382-bis cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga la ipotizzabilità del reato di cui all’art. 572 cod. pen. e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi”.

Il principio di diritto espresso costituisce il parametro per valutare l’operazione ermeneutica compiuta dal G.I.P.-

Il giudice per le indagini preliminari si è posto nella prospettiva di esaminare la gravità indiziaria escludendo che gli elementi acquisiti presentassero requisiti di gravità tali da richiedere un titolo restrittivo e, dunque, sovrapponendo le proprie valutazioni in relazione all’adozione della misura cautelare a quelle che, ragionevolmente, la polizia giudiziaria aveva effettuato per procedere all’arresto in flagranza differita sulla scorta della denuncia della persona offesa (denuncia che aveva determinato l’arresto dell’indagato sulla scorta della documentazione video costituita dal filmato che riproduceva un litigio all’esito del quale l’indagato aveva strattonato la convivente con violenza, aveva tentato di afferrarla per il collo e l’aveva colpita alla testa e poi con dei calci alle gambe e di altre due videoriprese in cui si vedeva l’indagato litigare con la persona offesa procurandole un taglio al dito per sottrarle le chiavi dell’abitazione e di altra, ancora più risalente, che documentava un’aggressione alla persona offesa che ne aveva riportato lesioni refertate in sette giorni di guarigione, pur avendo reagito prendendo l’indagato per il collo e mordendolo alla spalla).

Così facendo:

  • il giudice ha compiuto un apprezzamento di merito, calibrato sui gravi indizi di colpevolezza e sulla responsabilità dell’indagato;
  • non ha esaminato gli elementi rilevanti ai fini della convalida, onde valutare, ex ante, la situazione conosciuta alla polizia giudiziaria, ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza, al momento dell’esecuzione del provvedimento di arresto.

Due giudizi diversi che non devono essere confusi.

(…)

Dispositivo

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata dichiarato la legittimità dell’arresto.

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