SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
La condizione di proponibilità dell’azione di riduzione nei confronti dei donatari non coeredi, prevista dall’art. 564, comma 1, c.c., non sussiste qualora il legittimario sia stato totalmente pretermesso, ancorché l’asse relitto presenti beni di valore meramente simbolico o irrisorio. In tal caso, l’assenza di un “relictum” economicamente apprezzabile esclude la necessità dell’accettazione beneficiata, poiché viene meno la ratio di tutela dei terzi donatari.
Il fatto
La controversia trae origine da un conflitto successorio insorto tra coeredi in relazione alle successioni dei genitori.
Il ricorrente agiva dinanzi al Tribunale competente chiedendo la declaratoria di simulazione di una serie di atti di compravendita, con cui il de cuius avrebbe dissimulato donazioni in favore di una società riconducibile ad altro coerede, nonché la riduzione di tali liberalità, ritenute lesive della propria quota di legittima.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo improponibile l’azione di riduzione per mancata accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, essendo risultato da verbale notarile che l’asse relitto comprendeva beni mobili e la somma di euro 30,07 su un conto corrente intestato al defunto.
La Corte d’appello confermava la pronuncia, ritenendo che la mera esistenza di un “relictum” – seppur minimo – imponesse il rispetto della condizione prevista dall’art. 564 c.c.
Il legittimario proponeva quindi ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c.,sostenendo di essere stato totalmente pretermesso, poiché il de cuius si era spogliato in vita di tutto il proprio patrimonio in favore della società convenuta, rendendo superflua l’accettazione beneficiata.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con la sentenza n. 26289/2025, accoglie parzialmente il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Il Collegio affronta in modo sistematico la questione dell’interpretazione dell’art. 564 c.c. con riferimento al legittimario totalmente pretermesso, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui l’accettazione con beneficio d’inventario è richiesta a tutela dei terzi donatari o legatari estranei, i quali devono poter verificare l’effettiva esistenza della lesione di legittima mediante la formalizzazione dell’asse ereditario.
Tuttavia – osserva la Corte – tale ratio non sussiste quando non vi è un patrimonio ereditario di rilievo economico, poiché in tal caso viene meno la stessa esigenza di garanzia nei confronti dei terzi.
Il concetto di “relictum” – afferma la Corte – non può essere ridotto a un dato meramente formale: la presenza di un saldo bancario di entità simbolica o di effetti personali di modico valore non integra un vero e proprio asse ereditario da dividere.
Pertanto, il legittimario che non riceve beni di apprezzabile valore deve considerarsi totalmente pretermesso, con conseguente esonero dall’onere di accettare con beneficio d’inventario prima di agire in riduzione contro i terzi donatari.
La Corte aggiunge che la Corte territoriale ha errato nel ritenere tardiva la deduzione difensiva relativa alla proprietà dei beni mobili compresi nell’inventario, trattandosi di mera difesa e non di nuova allegazione: una precisazione di rilievo, che conferma la distinzione tra “nuove allegazioni” e “mere difese” ai fini del giudizio d’appello.
Il ricorso è invece dichiarato inammissibile con riferimento ad altre censure relative a differenti profili successori, non adeguatamente impugnati nelle loro rationes decidendi.
Conclusioni
La pronuncia in esame rappresenta un contributo significativo alla definizione dei limiti applicativi dell’art. 564 c.c. e del concetto di pretermissione del legittimario, proponendo una lettura evolutiva e sostanzialmente equitativa della norma.
La Cassazione chiarisce che la condizione dell’accettazione beneficiata non può essere applicata come formalismo astratto, ma deve essere letta in funzione della tutela effettiva dei diritti successori. Laddove l’asse relitto sia di valore irrisorio, l’onere dell’accettazione con beneficio d’inventario si tradurrebbe in un ostacolo ingiustificato all’esercizio dell’azione di riduzione, svuotando di contenuto la garanzia della quota di riserva e il diritto costituzionale di agire in giudizio.
La decisione riafferma, dunque, una visione teleologica e sostanziale del diritto successorio, volta a bilanciare la tutela dei terzi con quella dei legittimari, e a privilegiare la funzione giustificatrice delle forme rispetto al loro valore puramente procedurale.
Si assiste a un superamento del formalismo codicistico in favore di un principio di ragionevolezza e proporzionalità: non ogni “relictum” formale è idoneo a fondare un’azione successoria; occorre che esso presenti un valore economico apprezzabile e suscettibile di divisione.
Da ciò deriva una ridefinizione del concetto di “pretermissione totale”, non più limitato alla mancata chiamata testamentaria, ma esteso all’ipotesi di esclusione economica sostanziale del legittimario dal patrimonio del defunto.
In tal modo, la Cassazione conferisce all’art. 564 c.c. una funzione equilibratrice, che armonizza la certezza dei rapporti con la tutela dei diritti ereditari, collocandosi nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla dimensione sostanziale della giustizia successoria.




