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Codice Etico

- 19 Gennaio 2023
Preambolo

I componenti del Comitato Scientifico di De Iustitia si impegnano a perseguire le finalità sottese alla creazione stessa della rivista nella ricerca, nell’analisi e nella divulgazione delle notizie giuridiche.

L’operato sarà condotto nel rispetto dei principi di indipendenza e del pluralismo informativo.

Particolare attenzione sarà dedicata ai più giovani studiosi, ricercatori e professionisti, garantendo loro, da un lato, un servizio adeguato, dall’altro la più grande disponibilità alle pubblicazioni ed alle collaborazioni.

Art. 1. Pubblicazioni

La Direzione Scientifica della Rivista di informazione giuridica De Iustitia è responsabile della decisione di pubblicare articoli sulla Rivista stessa. La Direzione Scientifica è vincolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del copyright e plagio. La Direzione Scientifica della Rivista, nell’assumere queste decisioni, si avvale del supporto dei referee del Comitato di valutazione (composto di soli Professori italiani e stranieri) o di referee esterni, in ragione della loro autorevolezza e della competenza specifica richiesta.

La Direzione Scientifica della Rivista valuta gli articoli sottoposti alla rivista per il loro contenuto scientifico, senza distinzione di razza, sesso, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento scientifico, accademico o politico degli autori.

La Direzione Scientifica della Rivista e chiunque collabori alla redazione della rivista sono tenuti a non divulgare alcuna informazione sui dattiloscritti inviati ad alcuna persona diversa dagli autori, revisori e potenziali revisori, consulenti editoriali, e editore della rivista. Il materiale inedito contenuto nei dattiloscritti sottoposti alla rivista non può essere usato dai membri del Comitato scientifico per proprie ricerche senza il consenso scritto dell’autore. Se la Direzione Scientifica della Rivista rileva o riceve segnalazione di un problema rilevante in merito ad errori o imprecisioni, conflitto di interessi o plagio in un articolo pubblicato, ne darà tempestiva comunicazione all’autore e all’editore e intraprenderà le azioni necessarie per chiarire la questione e, in caso di necessità, ritirerà l’articolo o pubblicherà una ritrattazione.

Art. 2. Doveri dei revisori (peer reviewers)

I revisori assistono la Direzione Scientifica della Rivista nelle decisioni editoriali e, attraverso le comunicazioni veicolate dalla Redazione, possono aiutare l’autore a migliorare il proprio articolo. Il revisore selezionato che non si senta qualificato alla revisione dei tempi richiesti, deve notificare la sua decisione alla Redazione, rinunciando a partecipare al processo di revisione. I manoscritti ricevuti per la revisione devono essere trattati come documenti riservati. Essi non devono essere mostrati ad altri o discussi con chiunque non sia previamente autorizzato dalla Redazione. La revisione deve essere condotta obiettivamente. Non è ammesso criticare o offendere personalmente un autore. I revisori devono esprimere le proprie opinioni basandole su argomentazioni scientifiche documentate. Debbono suggerire bibliografia rilevante non utilizzata dall’autore. Debbono segnalare alla Redazione eventuali somiglianze sostanziali o plagio tra il dattiloscritto esaminato e altre pubblicazioni di cui sono a conoscenza. Le informazioni o idee ottenute tramite la revisione devono essere mantenute riservate e non utilizzate per vantaggio personale. Non devono accettare dattiloscritti nei quali abbiano conflitti di interesse derivanti da rapporti di concorrenza, collaborazione o altro tipo di collegamento con gli autori, aziende o enti che abbiano relazione con l’oggetto del dattiloscritto.

Art. 3. Doveri degli autori

Gli autori devono garantire che le loro opere siano originali e, qualora utilizzino il lavoro e le parole di altri autori che queste siano citate esplicitamente. Gli autori devono indicare sempre il riferimento preciso al lavoro di altri autori. Gli autori hanno l’obbligo di citare tutte le pubblicazioni che hanno avuto influenza nel determinare la natura del lavoro proposto. Gli autori devono presentare lavori scientifici originali documentati accuratamente nei procedimenti scientifici di indagine e sulla base di fonti primarie e di letteratura scientifica aggiornata. Dichiarazioni fraudolente o volontariamente inesatte costituiscono un comportamento non etico e sono inaccettabili. Non possono essere presentate critiche ad altri autori per motivi non scientifici e in particolare per motivi di carattere religioso, politico, etnico, razziale, di genere sessuale, di orientamento sessuale.

La maternità o paternità letteraria del dattiloscritto è limitata a coloro che hanno dato un contributo significativo per l’ideazione, progettazione, esecuzione o interpretazione dello studio. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo debbono essere elencati come co-autori o co-autrici.

Gli autori devono garantire che tutti i relativi co-autori siano inclusi nel dattiloscritto, che abbiano visto e approvato la versione definiva dello stesso e che siano d’accordo sulla presentazione per la pubblicazione. Gli autori devono indicare nel dattiloscritto conflitti finanziari o altre tipologie di conflitto di interesse che possono influenzare i risultati o l’interpretazione del dattiloscritto. Tutte le eventuali fonti di sostegno finanziario al progetto devono essere indicate. Qualora un autore riscontri errori significativi o inesattezze nel dattiloscritto pubblicato ha il dovere di comunicarlo tempestivamente alla Redazione della rivista o all’editore e cooperare con gli stessi al fine di ritrattare o correggere il manoscritto. L’esposizione di eventuali materiali personali, interviste, dichiarazioni relative a persone viventi ottenute in seguito a rilevazioni etnografiche o antropologiche o interviste deve sempre essere fatta o in modo che non sia possibile individuare la persona in causa o con l’assenso dichiarato e sottoscritto dell’interessato.

Art. 4. Conflitto di interessi

Un conflitto di interessi può sussistere quando un autore (o l’istituzione cui appartiene), un revisore o un membro della Redazione hanno rapporti personali o economici che possono influenzare in modo inappropriato il loro comportamento. Questo conflitto può sussistere anche se il soggetto ritiene che tali rapporti non lo influenzino. Sta alla direzione della rivista gestire nel miglior modo possibile eventuali conflitti di interesse e agli autori può venire richiesta una dichiarazione in merito.

Art. 5. Organigramma della rivista

La Rivista giuridica “De Iustitia” si compone dei seguenti organi:

A) Direttore scientifico

iIl Direttore scientifico esercita poteri di controllo e di direzione sulle varie attività della Rivista, sui progetti formativi, sulle iniziative editoriali, promuove le riunioni con i Vice Direttori, il Comitato scientifico e il Comitato editoriale.

Unitamente al Comitato di Direzione valuta le proposte di pubblicazione e le candidature per eventuale inserimento nell’organico della Rivista.

B) Direttore responsabile

Il Direttore responsabile cura la linea editoriale e, unitamente allo staff tecnico, lo sviluppo della Rivista trimestrale. Coadiuva il Direttore scientifico nei rapporti con le altre Riviste giuridiche.

C) Vice Direttori (in numero massimo di 4)

I Vice Direttori coadiuvano il Direttore scientifico e tengono i contatti con il Comitato scientifico, svolgono attività di ricerca di nuovi docenti, coinvolgimento dei componenti del Comitato scientifico a scrivere e pubblicare articoli.

Per tale ruolo è preferibile scegliere i membri esperti della Rivista con pregresse conoscenze in ambito accademico.

D) Comitato scientifico

Il Comitato scientifico si compone di Professori Ordinari, Professori Associati, Consiglieri di Stato, Consiglieri di Cassazione, Magistrati ordinari ed Avvocati di comprovata professionalità e di prestigio.

Tali membri contribuiscono allo spessore culturale della Rivista.

I membri del Comitato scientifico si occupano del referaggio di contributi dottrinali e delle note a sentenza che devono espletare entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto inoltro.

E) Comitato di valutazione

I membri del Comitato di valutazione vengono scelti su proposta dei membri del Comitato scientifico previo assenso del Direttore scientifico. Questi curano l’attività di correzione logico-grammaticale e svolgono una funzione di controllo sul rispetto delle note redazionali della Rivista e dei criteri minimi che consentano la successiva sottoposizione dei contributi al Comitato scientifico entro e non oltre il termine indicato nell’art. 6.

F) Comitato editoriale

Requisito per l’ammissione al comitato editoriale è il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza. L’ammissione è  subordinata all’assenso del Direttore scientifico. Ogni anno verrà valutata l’attività e la qualità dei membri del comitato al fine di confermare la propria permanenza all’interno del comitato stesso. L’attività che richiesta è:

-selezione della più recente e rilevante giurisprudenza rispetto alle materie trattate dalla Rivista;

elaborazione di una breve sintesi redazionale del principio di diritto affermato dalla sentenza segnalata, e la compilazione del documento secondo il format editoriale indicato. 

-revisione degli articoli degli aspiranti autori n particolare rispetto alla correttezza delle citazioni nonchè il controllo della rispondenza dei canoni formali dell’articolo pronto per la pubblicazione.

Vi rientrano:

1) Caporedattori (massimo 2): hanno funzioni di raccordo e di coordinamento con i Revisori e con la Segreteria di Redazione;

2) Segreteria di redazione: quest’organo cura i contatti con gli Autori ed invia gli articoli ai Capiredattori che li smisteranno poi in forma anonima alla Direzione scientifica per la successiva sottoposizione al Comitato scientifico.

Art. 5.1 Cause di esclusione dal Comitato editoriale

Si considerano motivi di esclusione automatica ed immediata:

la prolungata inerzia nell’attività di redazione ivi indicata nonchè linvio dei materiali destinati alla pubblicazione;

labitudine a presentare ritardi nella trasmissione delle sentenze ai destinatari indicati;

– non superamento della valutazione annuale compiuta dal Consiglio direttivo.

Art. 6. Referaggio

I membri del Comitato di valutazione ed quelli del Comitato scientifico hanno il compito di valutare il contributo sottoposto a refereggio entro 30 gg. sulla base dei seguenti requisiti:

  1. Padronanza del linguaggio e rispetto delle regole grammaticali;
  2. Originalità del contributo: capacità del candidato di effettuare un ragionamento logico-giuridico sugli istituti (es., evitare i copia e incolla, si alla perifrasi del testo), nonché di prefigurare collegamenti appropriati con la dottrina e con la giurisprudenza;
  3. Sussistenza della Bibliografia e delle note a piè di pagina;
  4. Presenza di altri parametri tecnici (Abstract, Sommario).

L’esito potrà essere:

  1. Contributo approvato;
  2. Contributo approvato, necessita però di modifiche minime;
  3. Pubblicazione del contributo sottoposta a modifiche sostanziali;
  4. Non doversi procedere alla pubblicazione del contributo (gravi e ripetuti errori grammaticali o giuridici, mancanza della Bibliografia o uso eccessivo di copia e incolla determineranno automaticamente tale esito).

Il referaggio è disposto in forma anonima e tra pari.

Sono esclusi dalla procedura di referaggio le pubblicazioni proposte alla Rivista dai Professori di prima Fascia che andranno sottoposte in via anonima al giudizio di un membro esperto del Comitato Scientifico.

Tutte le schede di valutazione sono conservate a cura dei Capo redattori del Comitato Editoriale.

Art. 7. Attestato di frequenza

Tutti i componenti della Rivista hanno diritto all’attestato di frequenza che dovrà contenere la qualifica del componente in seno alla Rivista, la data di inizio incarico e di cessazione e firma del Direttore scientifico.

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