Abstract È valido ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., l’accordo stipulato tra coniugi in costanza di matrimonio e in previsione dell’eventuale separazione personale, con cui uno dei coniugi riconosce un’obbligazione restitutoria nei confronti dell’altro a fronte di contributi economici da questi sostenuti per esigenze familiari e patrimoniali, subordinando tale obbligo all’avverarsi della condizione sospensiva […]