Abstract
È valido ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., l’accordo stipulato tra coniugi in costanza di matrimonio e in previsione dell’eventuale separazione personale, con cui uno dei coniugi riconosce un’obbligazione restitutoria nei confronti dell’altro a fronte di contributi economici da questi sostenuti per esigenze familiari e patrimoniali, subordinando tale obbligo all’avverarsi della condizione sospensiva della separazione. Tale patto, in quanto espressione dell’autonomia negoziale, non è contrario all’ordine pubblico né alle norme imperative ex artt. 143 e 160 c.c., ove non riguardi diritti indisponibili né si traduca in una rinuncia all’assegno di mantenimento o divorzile.
—
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. I fatti di causa. 3. I motivi della decisione. 4. Evoluzione giurisprudenziale (e normativa) in materia di accordi preventivi inerenti alla crisi matrimoniale. 5. La crisi matrimoniale tra evento condizionale ed elemento causale del contratto.
*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 2 del 2026.
Citazione del contributo:
M. Pintossi, Sulla validità degli accordi in costanza di matrimonio inerenti alla crisi coniugale, in De Iustitia, 2, 2026.




