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Sindacato del giudice della prevenzione sui presupposti di applicazione del controllo giudiziario volontario ad un’impresa sottoposta ad interdittiva antimafia – Cass. Pen. SS.UU. ud. 11 dicembre 2025, n. 21077

- 30 Giugno 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa.

Il fatto 

La Corte d’Appello di Napoli rigettava la richiesta di ammissione al controllo giudiziario volonatario ex art. 34 bis comma sei del c.d. Codice Antimafia, nell’interesse della società AL.MI. A. s.r.l. (di seguito solo “La Società”) poiché i rapporti con la criminalità organizzata, seppur considerati esistenti in passato, si ritevano ormai cessati. Ciò, secondo la Corte, avrebbe fatto venire meno il presupposto determinante dell’adesione a tale misura di prevenzione, mancando una reale necessità di “bonifica” della Società in questione.

La suddetta, quindi, proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. 159/2011e l’omessa pronuncia della Corte sui rilievi critici depositati con apposita nota.

Secondo la ricorrente il controllo giudiziario volontario avrebbe natura autonoma rispetto alle altre misure di prevenzione patrimoniali; di conseguenza, per accedervi basterebbe la valutazione condotta dal Prefetto all’atto dell’emissione dell’interdittva antimafia e non sarebbe necessario accertare nuovamente il pericolo concreto di infiltrazione mafiosa. Pertanto, una volta proposta impugnazione all’interdittiva davanti al giudice amministrativo, il giudice della prevenzione dovrebbe limitarsi a verificare se l’impresa sia effettivamente bonificabile, senza rimettere in discussione l’accertamento già compiuto dal Prefetto.

Data la presenza di orientamenti contrastanti in seno alla Suprema Corte, la questione in oggetto veniva rimessa alle Sezioni Unite. Infatti, un primo indirizzo riportava la necessità che il giudice della prevenzione svolgesse una verifica piena anche nell’ipotesi in cui il controllo giudiziario venisse richiesto volontariamente dall’impresa e indipendente dalle valutazioni condotte dal Prefetto. Tale accertamento si ritieva dovesse essere volto ad individuare un pericolo attuale d’infiltrazione mafiosa al momento della richeista di applicazione della misura. Il giudice che avesse ritenuto sussitente tale pericolo, avrebbe dovuto attuare una valutazione circa l’occasionalità di tale condotta e la possibilità che l’impresa venisse risanata. Il secondo orientamento, posto in evidente contrasto con il primo, portava a statuire che in presenza di un’interdittiva antimafia già adottata dal Prefetto, il giudice della prevenzione avrebbe dovuto predere per assodata la sussitenza di condizioni inflintranti e concentrarsi soltanto sulla possibilità di recupero dell’impresa.

La decisione

Il nodo giuridico sottoposto alle Sezioni Unite riguarda l’ampiezza del potere valutativo del giudice della prevenzione. In particolare, si tratta di stabilire se, davanti alla richiesta dell’impresa colpita da interdittiva antimafia, il giudice debba limitarsi a prendere atto del provvedimento prefettizio e verificare soltanto la possibilità di risanare l’impresa, oppure se egli sia tenuto ad accertare autonomamente l’effettiva sussistenza di un pericolo attuale d’infiltrazione mafiosa.

Per poter dare risposta a tale quesito interpetretativo le Sezioni Unite partono con il ricostruire la natura del controllo giudiziario volontario, il quale, pur essendo richiesto dall’impresa destinataria, resta una misura di prevenzione patrimoniale che, di conseguenza, presuppone sempre una situazione di pericolosità da contenere o da correggere. La funzione del controllo giudiziario volontario non è quella di garantire la continuità dell’operatività della società destinataria della misura interdittiva, ma è quella di favorire il recupero di un’impresa che presenti un rischio d’inflietrazione mafiosa occasionale, attuale ed emendabile. Ciò posto, la misura risulta idoenea quando la società è effettivamente infiltrata in un contesto mafioso, ma c’è la possibilità di bonificarla poiché i rapporti con la criminalità organizzata non si ritengono essere stabili e continuantivi.

Le Sezioni Unite statuiscono che il controllo giudiziario di carattere volontario e quello disposto d’ufficio o su richiesta pubblica non siano misure diverse quanto ai presupposti sostanziali e quindi, anche nell’ipotesi in cui l’iniziativa di applicazione della misura sia proveniente dall’impresa, il giudice è tenuto ad accertare i presupposti tipici del controllo giudiziario, quali l’esistenza di un pericolo di infiltrazione o agevolazione mafiosa, il carattere occasionale di tale agevolazione e la concreta possibilità di recupero dell’impresa. La Suprema Corte, infatti, valorizza il dato letterale della norma in oggetto, ossia l’articolo 34 bis del Codice Antimafia, il quale al comma sei fa riferimento all’applicazione della msiura in constanza “dei presupposti” che, a parere della Corte di Legittimità, devono intendersi come quelli di carattere sostanziale in precedenza menzionati.

Nelle motivazioni viene inoltre escluso che il giudice della prevenzione sia vincolato alla valutazione contenuta nell’interdittiva antimafia. Si ritiene, infatti, che il provvedimento prefettizio debba certamente essere preso in considerazione in quanto origine della vicenda, ma che esso non rappresenti un dato intangibile. Il giudice della prevenzione conserva una cognizione piena e autonoma, potendo, quindi, giungere anche a conclusioni diverse da quelle dell’autorità amministrativa. I provvedimenti oggetto di analisi, interdittiva e controllo giudiziario volontario, sono autonomi e differenti in quanto l’interdittiva costituisce un provvedimento amministrativo fondato su una valutazione preventiva e probabilistica del rischio d’infiltrazione, mentre il controllo giudiziario richiede una valutazione giudiziale più ampia che non guarda solo al passato dell’impresa, ma anche alla sua condizione attuale, al rischio di reiterazione dei rapporti patologici e alla possibilità concreta di riallineamento dell’attività economica a un contesto legale. 

Le Sezioni Unite respingono l’argomento proposto per cui il controllo giudiziario ad un’impresa ritenuta non attualmente inflitrata produrrebbe una disparità di trattamento specificando che le circostanze sono profondamente distinte: in un caso l’impresa necessità di essere bonificata poiché, appunto, inflitrata, in un altro l’impresa è ritneuta sana e priva di collegamenti con la criminalità organizzata, pertanto non bisgnosa di alcuna misura di prevenzione.

La Corte precisa, inoltre, che la sospensione degli effetti interdittivi è una conseguenza dell’ammissione alla misura, ma non può diventare la ragione autonoma per disporla. Se così fosse, il controllo giudiziario verrebbe snaturato e utilizzato per una finalità diversa da quella voluta dal legislatore.

In ogni caso, la decisione del giudice della prevenzione non rimane priva di effetti nel rapporto con l’autorità amministrativa. Di conseguenza, la decisione giudiziale con la quale si accerta l’insussitenza  del pericolo attuale di infiltrazione, costituisce un fatto nuovo che il Prefetto deve valutare nell’ambito del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva antimafia. Con tale impostanzione di pensiero la Suprema Corte cerca di coordinare il piano giudiziario-preventivo e quello amministrativo, mantenendoli distinti e separati ed evitando la subordianzione di uno all’altro.

Le Sezioni unite, in Sentenza, ricordano che le misure di prevenzione incidono su libertà fondamentali e priprio per questo motivo devono essere applicate soltanto quando siano necessarie e soprattutto proporzionate rispetto al pericolo che si vuole neutralizzare.

Tutto ciò premesso, la Corte enuncia il principio di diritto seocondo cui il giudice della prevenzione, investito di una richiesta di controllo giudiziario volontario, deve prendere atto dell’esistenza dell’interdittiva antimafia e della pendenza del giudizio amministrativo, ma è comunque tenuto a  verificare autonomamente la sussitenza di un pericolo attuale d’ infiltrazione mafiosa, in mancanza del quale la richiesta deve essere rigettata.

Conclusioni

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione dichiarano corretta la decisione della Corte d’Appello di Napoli, che aveva negato l’ammissione della Società al controllo giudiziario volontario in assenza di una contaminazione mafiosa attuale. Il ricorso viene pertanto rigettato con condanna della società al pagamento delle spese processuali.

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