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L’unicità del reato di stalking discende dall’unicità dell’evento “per accumulo”

- 12 Giugno 2024

Abstract

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di atti persecutori, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 13 dicembre 2023, n. 49658 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui aveva omesso la Corte d’appello di confutare i rilievi svolti con l’appello circa l’erroneità della qualificazione degli atti persecutori come reato abituale anziché complesso ovvero con riguardo all’illogica estensione della querela agli atti successivi ovvero anteriori di oltre sei mesi alla sua presentazione – ha invece ribadito il principio secondo cui il delitto di atti persecutori si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l’unitarietà della condotta di stalking non può essere interrotta dall’essersi realizzato prima l’uno o l’altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice, né dalla presentazione della querela, la cui funzione è solo quella di rimuovere l’ostacolo alla procedibilità del reato e non già quella di segnare il momento consumativo del reato.

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La tipicità della condotta. 3. L’unicità dell’evento per accumulo. 4. Conclusioni.  

*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 3 del 2024. 

Citazione del contributo:

A. Bellini, L’unicità del reato di stalking discende dall’unicità dell’evento “per accumulo”, in De Iustitia, 3, 2024.

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