Abstract
Il presente contributo tratta i caratteri salienti del sequestro preventivo, con particolare riguardo all’ablazione ex art. 321 comma 2 c.p.p. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, infatti, a causa dei contrasti giurisprudenziali sui presupposti che ne giustificano l’applicazione, non dispone di una disciplina uniforme che ne orienti l’adozione. In relazione al fumus, per esempio, si fluttua tra la tesi che ritiene sufficiente la sussistenza di meri indizi di reato e quella che pretende i gravi indizi di colpevolezza, mentre con riferimento al periculum, sebbene l’interpretazione prevalente richieda il rispetto delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., non mancano approcci proiettati ad ammetterne la legittimità ogniqualvolta la misura cui è preordinato, ossia la confisca, assuma carattere obbligatorio, indipendentemente dalla sussistenza delle sopracitate esigenze.
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SOMMARIO: 1. Il sequestro preventivo: quadro generale. 2. Il fumus: dall’astratta sussumibilità di un’ipotesi di reato ai gravi indizi di colpevolezza. 3. Il periculum. 4. Il periculum alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, n. 36959. 5. Considerazioni conclusive.
*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 3 del 2023.
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Citazione del contributo:
A. Irimca, Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: i caratteri del fumus e del periculum alla luce dell’evoluzione ermeneutica di legittimità, in De Iustitia, 3, 2023.