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L’affermazione del minore nel processo penale: da mero testimone a parte processuale

- 30 Marzo 2023

SOMMARIO: 1. La posizione originaria del minore nel processo penale. 2. L’istituzione del Tribunale per i minorenni come chiave di volta. 3. Disposizioni costituzionali rilevanti. 4. Disciplina processuale. 5. Le innovazioni determinate dalle riforme del 1996 e del 1998. 6. La disciplina attuale. 

La posizione originaria del minore nel processo penale

Nel procedimento penale il minore assume il più delle volte la veste di testimone. Nel codice di procedura penale del 1930, l’attenzione verso il minore coinvolto come testimone era pressoché nulla, ad eccezione dell’art. 449 c.p.p che non prevedeva il dovere di prestare giuramento del minore di 14 anni chiamato a deporre, poiché si riteneva che non avesse raggiunto una matura ed adeguata consapevolezza interiore circa l’importanza solenne del giuramento, ma gli infraquattordicenni potevano ugualmente essere sentiti per semplici indicazioni o chiarimenti. La qualità di testimoni poteva essere, tuttavia, attribuita ai minori che avessero compiuto i 14 anni, dopo aver prestato giuramento e dopo che gli fossero stati fatti presenti i provvedimenti applicabili in caso di falsa testimonianza. Il processo in caso di abuso sessuale sui minori [1]non doveva obbligatoriamente essere celebrato “a porte chiuse”, trattandosi di una decisione rimessa alla discrezionalità del giudice con generico riferimento a ragioni di sicurezza, di ordine pubblico o di moralità [2]Dell’originario sistema repressivo congegnato dal codice penale del 1930, restano tutt’oggi in vita, inalterate, le “vecchie” figure relative alla disciplina minorile della violazione degli obblighi di assistenza familiare[3], dell’abuso di mezzi di correzione o di disciplina[4], dei maltrattamenti in famiglia e della sottrazione consensuale di minorenni[5]; nonché istituti quali il perdono giudiziale, l’incapacità d’intendere e volere e la sospensione condizionale della pena.

L’istituzione del Tribunale per i minorenni come chiave di volta

Bisogna attendere il Regio Decreto Legge del 20 luglio 1934 n. 1404, per assistere ad un primo tentativo di sistemazione capillare della disciplina minorile, attraverso l’istituzione del Tribunale per i minorenni, che ha apportato una profonda trasformazione al sistema giudiziario ordinario ritenuto inadeguato a farsi carico del settore minorile. Il Tribunale per i minorenni, che ha determinato una svolta decisiva verso la creazione del diritto penale minorile, venne istituito presso ogni sede di Corte d’appello o di sezione di Corte d’appello. Ricadevano nel suo ambito tre settori di competenza: civile, penale ed amministrativo. La composizione era data da due membri togati e due onorari. I primi scelti tra i magistrati, mentre i due membri onorari, necessariamente un uomo e una donna, erano benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia aventi il trentesimo anno di età. Nell’ art. 50 dell’Ordinamento Giudiziario si trova un riferimento ad essi sotto la denominazione di “esperti”. Attraverso il loro apporto il Tribunale per i minorenni aggiunse alla sua competenza giuridica competenze psicologiche, pedagogiche, sociologiche, che risultarono di estrema importanza per un organo chiamato ad operare in situazioni complesse che vedevano coinvolti soggetti deboli e bisognosi di tutela, quali erano appunto i minori.

Disposizioni costituzionali rilevanti

La necessità di un profondo rinnovamento del sistema penale minorile e quindi una riforma della scarna disciplina introdotta dal r.d.l. n. 1404 del 1934, venne progressivamente recepita dalla Carta Costituzionale del 1948. Con l’entrata in vigore della Costituzione si determina, infatti, il maturare di una nuova sensibilità nei confronti delle problematiche minorili che attinge a premesse di ordine culturale ed ideologico profondamente mutate.  Giova allargare lo sguardo sulla portata di alcuni valori primari della persona che, con particolare riferimento ai minori, l’evoluzione dei costumi e la sensibilità sociale hanno fatto emergere in maniera sempre più esplicita, a partire da alcuni principi fondamentali enunciati nella nostra Costituzione soprattutto là dove si trova affermato il dovere per le pubbliche istituzioni di rimuovere gli ostacoli che impediscono “il pieno sviluppo della persona umana” [6] ed è attribuito allo Stato l’obbligo di “proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù”[7], unitamente al dovere di tutelare la salute, “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”[8]. Nei menzionati principi risiede il fondamento delle numerose disposizioni di legge che impongono di decidere “nel preminente interesse del minore”. Principio questo, che viene annoverato dalla stessa Corte Costituzionale tra gli interessi costituzionalmente garantiti. A ben vedere, il termine minore non è esplicitamente  impiegato nella carta costituzionale, proprio a voler sottolineare che i diritti del minore non sono altra cosa rispetto ai diritti di ogni altro individuo. La necessità della loro affermazione, dunque, non nasce dal contenuto dei diritti[9], ma dal rapporto del soggetto con i diritti stessi, perché il suo sviluppo psicofisico incompleto, la sua non compiuta affermazione sociale, la sua condizione di debolezza nei confronti degli adulti richiedono specifici mezzi di protezione e tutela per superare, appunto, gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della sua soggettività. A differenza dello Statuto Albertino, che ignorava totalmente la posizione del minore e le sue esigenze, la Carta Costituzionale identifica quelle situazioni che meritano una particolare tutela, “riconoscendo attenzione al minore, alla sua famiglia e dando impulso ad un sistema di promozione e protezione della sua personalità”.  La Costituzione italiana non delinea un compiuto statuto di tutela del soggetto “minore” – come del resto non prevede statuti particolari per altre categorie di soggetti deboli – ma, ciò, anziché costituire un elemento negativo, risulta essere estremamente positivo.

Non viene infatti convalidata la logica di una separazione, e quindi di una disciplina specifica, dei soggetti istituzionalmente deboli, ma si inserisce opportunamente il favor minoris in un quadro generale di promozione dei diritti del cittadino, per una più globale realizzazione della pienezza umana. Il che comporta una maggiore duttilità dell’ordinamento costituzionale dinanzi alle nuove necessità della vita, difficilmente incasellabili in specifiche categorie di diritti. Chiaro intento del legislatore costituzionale, era quello di valorizzare il ruolo del minore all’interno del processo, attribuendogli, a chiare lettere, il diritto di essere ascoltato, principio che affonda le sue radici nell’ambito dell’art. 2 della Costituzione (sotto il profilo dell’affermazione del primato della dignità della persona). Sempre la Costituzione, unitamente alle norme del diritto internazionale di riferimento, rappresenta nella materia minorile il parametro attuativo di diritti fondamentali imposto al legislatore ordinario. La legge n. 81 del 1987 – contenente una delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale – agli artt. 2 e 3 ha espressamente rapportato ai principi costituzionali (oltre che alle norme delle Convenzioni Internazionali relative ai diritti della persona e al procedimento penale) la costruzione del nuovo sistema processuale, in particolare in relazione al passaggio ad un sistema penale di tipo accusatorio[10]. Nonostante la persistenza per diversi anni di alcuni retaggi derivanti dalle concezioni storicamente stratificatesi[11], la Costituzione ha rappresentato un profondo mutamento anche in punto di riconoscimento e di tutela dei diritti inerenti al minore. Rispetto alle codificazioni anteriori all’ordinamento repubblicano, che consideravano il minore (neonato, bambino o adolescente) oggetto di diritti e aspettative altrui e non soggetto di diritti e di doveri, la Carta Costituzionale ha cambiato definitivamente l’asse concettuale consentendo, attraverso l’estesa griglia di disposizioni in punto di diritti di libertà nonché di principi in materia penale e processuale , di porre le basi per l’istituzione di un distinto sistema di giustizia minorile. In questo quadro di tutele si inserisce anche l’art. 21 della Costituzione Italiana, che enuncia il diritto di tutti a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Non v’è dubbio che la parola “tutti” adoperata dalla norma costituzionale includa anche e soprattutto il fanciullo, il quale, dunque , ha il diritto di esprimere e di far conoscere la propria opinione. Mediante il riconoscimento e l’esercizio di tali diritti il fanciullo non è un mero spettatore passivo, bensì attivo e partecipante.

Sul versante processuale occorre ricordare l’art. 24 Cost. che, assicurando la tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi a tutti , la riconosce anche ai minori. In particolare nei confronti di questi soggetti, quella delle garanzie processuali dei diritti inviolabili è diventata, in questi ultimi anni , una questione centrale, nel momento in cui la titolarità di tali diritti risulterebbe vuota e senza effettivo esercizio. Così si riscontrò la necessità di pervenire ad una regolamentazione ad hoc per lo svolgimento dell’esame di persone minorenni, sulla considerazione che le forme dell’esame incrociato potevano risultare inopportune nei confronti di soggetti la cui personalità, ancora in formazione, necessita di particolari cautele.  L’inevitabile esigenza di accertare la penale responsabilità dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio , deve raffrontarsi con l’avvertita necessità di salvaguardare la salute e la riservatezza del testimone, specie quando oggetto di valutazione è il contributo probatorio offerto da un minore.

Disciplina processuale

La progressiva stesura del codice del 1988 ha posto il problema di tutelare la personalità del minore, al fine di metterlo al riparo da ogni possibile trauma ricollegabile alla sua partecipazione al processo, e ciò sulla base della direttiva punto 73 art. 2 della legge-delega del 1987 (Delega al governo per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale) , la quale dispone che “l’esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della persona”

Sia pur nella formulazione di indirizzo, tipica di questo tipo di legge , il principio enunciato sembra del tutto trasparente nell’affermare la peculiarità di questa prova in ragione dell’età del soggetto. Come prima applicazione di questa direttiva si era pertanto stabilito[12] che il giudice potesse disporre “a porte chiuse” l’esame dei testi minorenni e – innovazione ben più pregnante – a salvaguardia della dignità, integrità affettiva e psicologica del minore bisognoso di specifiche procedure con le quali impedire «l’accanimento investigativo tipico del controesame»[13] , si era vietato [14]l’uso della metodologia dell’esame incrociato previsto per il nuovo rito accusatorio.

La ratio di una tale previsione, risiede nella constatazione che lo svolgimento del processo pubblico potrebbe sfociare in un meccanismo di vittimizzazione secondaria. Il minore sarebbe costretto, cioè, a rievocare pubblicamente e alla presenza dell’imputato l’andamento dei fatti nonché il reato subito, rivivendo così, con effetti traumatizzanti sulla sua persona , lo stato di vittimizzazione primaria e dunque l’ansia, la paura e il malessere vissuto in quanto protagonista del fatto di reato. L’art. 498 co. 4 c.p.p. stabilisce poi che “l’esame testimoniale del minorenne è condotto dal Presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il Presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile”. La prova testimoniale, dunque, quando vedeva coinvolto un bambino, aveva luogo in virtù di siffatta modalità, per la quale risultava di fatto necessaria la presenza di un esperto in psicologia per un regolare e sereno svolgimento del processo.

L’ art. 498/4, 4-bis, 4-ter c.p.p. costituisce, a ben vedere, una vera e propria deroga alla disciplina ordinaria prevista per l’acquisizione della prova testimoniale.  La deroga di cui al citato articolo è ispirata dall’esigenza di tutelare la personalità del minore e di garantirne serenità e attendibilità.

Si prendono in tal modo in considerazione, tutte quelle dinamiche psicologiche che possono interferire con la genuinità del contributo testimoniale, laddove il dichiarante è un soggetto particolarmente vulnerabile per la giovane età o in quanto soggetto passivo di atti particolarmente violenti.

La disciplina così predisposta, ha avuto il merito di realizzare un concreto bilanciamento tra la tutela del diritto di difesa dell’imputato e la tutela del diritto alla salute e all’integrità psicofisica del testimone – persona offesa. Alla base della garanzia della nuova forma conferita alla dialettica probatoria esterna, il meccanismo dell’esame incrociato, risiede senza dubbio nel principio del contraddittorio dal momento in cui la prova non può essere il frutto del contributo solitario di un solo soggetto,  ma dell’incontro e dello scontro dialettico delle parti. Una disposizione di inderogabile principio, attinente al tema dell’utilizzabilità , è rappresentata dall’art 188 c.p.p. in base alla quale “Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”.

Tale principio di fondo, posto a tutela della libertà morale della persona , è stato inserito tra le disposizioni generali relative alle prove, al fine di sancirne il rango di regola basilare nel settore, idonea a configurare un limite assoluto all’ammissibilità di mezzi o procedure con essa confliggenti. Del resto, il contenuto della norma sembrerebbe adattarsi perfettamente a quelle situazioni in cui risulta coinvolto il bambino.

In verità, il problema si pone relativamente a metodologie di indagine psicologica aventi capacità invasiva della personalità del minore, e come tali per l’appunto, idonee a condizionarne le capacità di rappresentazione e ricordo. Si comprendono le ragioni, per cui il ruolo dell’esperto forense, nella fase dell’interrogatorio, sia considerato di preminente valore, fornendo al giudice un contributo decisivo nell’arduo compito di decidere “se fidarsi o non fidarsi” della testimonianza del bambino. Un riferimento utile all’individuazione di quella che poi sarà definita “vittima vulnerabile” proviene chiaramente dall’art. 392 comma 1 bis c.p.p che si è preoccupato di selezionare alcuni reati i cui offesi (sia minorenni che maggiorenni) possono essere uditi in contraddittorio incidentale a prescindere dalle condizioni di deperibilità della prova normalmente richieste per l’anticipazione del contraddittorio (con conseguente rinuncia all’oralità).

Le innovazioni determinate dalle riforme del 1996 e del 1998

Ulteriori passi in avanti sono stati fatti in seguito, in vista della riforma dei reati sessuali del 1996 e dell’introduzione nel nostro ordinamento della legge sulla pedofilia nel 1998 , con cui sono state introdotte nel tessuto codicistico particolari regole e modalità di acquisizione della testimonianza, con l’obiettivo primario di salvaguardare la vulnerabilità delle persone offese e dei testimoni di particolari reati a sfondo sessuale ma anche di un minimo sacrificio sul piano del contraddittorio e del diritto di difesa. Quest’ultimo scopo è stato perseguito attraverso la valorizzazione dell’incidente probatorio e il riconoscimento normativo anche per la sede dibattimentale, di tecniche di audizione protette[15]. La l.15/2/1996 n. 66 rubricata: “Norme contro la violenza sessuale”, contempla una serie di disposizioni processuali e sostanziali che sottolineano la costante preoccupazione del legislatore di salvaguardare la personalità del minore. Una tutela particolare è ad essi riservata in ragione della loro immaturità psichica e fisica, della loro conseguente incapacità di esprimere un consenso automaticamente libero e cosciente, della loro inesperienza e delle conseguenze altamente dannose per un equilibrato ed armonico processo di crescita. Scopo primario della novella del 1996 è quella di evitare ai soggetti infrasedicenni ,  aventi una personalità ancora in evoluzione , specificamente deboli da un punto di vista emotivo e fisico, che sono stati già soggetti ad un danno , in quanto hanno assistito o sono stati vittime di delitti gravi quali appunto la violenza sessuale (così come rubricata la suddetta legge) , l’ulteriore trauma delle deposizioni nelle aule dei tribunali[16]. In questo risiede il ricorso all’anticipazione probatoria, con una presunzione “iuris et de iure” di pericolo di dispersione della prova scollegata dai presupposti tipici, con l’inevitabile conseguenza della scelta, ad opera del legislatore , di spostare il baricentro del processo penale alla fase preliminare, a scapito di quella dibattimentale[17], dal momento che la prova si formerà di fronte ad un giudice diverso da quello che sarà chiamato a decidere sui fatti per cui si procede.

Del resto, già qualche anno prima, la Corte Costituzionale, con sentenza n.77 del 1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni , l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare.

Nei casi di specie, ciò darebbe luogo, ad avviso del rimettente , a contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dato che ne deriverebbe una menomazione del diritto di difesa dell’indagato e un deteriore trattamento rispetto alla pubblica accusa nell’attività probatoria utilizzabile nell’udienza preliminare[18]. L’art. 13, 1° comma della legge n. 66/1996 ha , in tal modo , introdotto all’art. 392 c.p.p. il comma 1-bis (contenente un riferimento utile all’individuazione di quella che poi sarà definita “vittima vulnerabile”) mediante il quale sono stati selezionati alcuni reati le cui parti offese (sia minorenni che maggiorenni) possono essere uditi in contraddittorio incidentale, a prescindere dalle condizioni di deperibilità della prova normalmente richiesta per l’anticipazione del contraddittorio (con conseguente rinuncia all’oralità).

Il testo della norma sopra citata recita infatti: “nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609octies del codice penale, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1[19]. Si è voluta formulare, in sostanza , una precisa raccomandazione affinché, ove l’esame del testimone minore sia ritenuto indispensabile , questo sia effettuato nel più breve tempo possibile, cercando di evitare che sia differito alla fase del giudizio[20]. La ratio della tutela del testimone minorenne, tuttavia, non è arrivata fino al punto di scalfire la disciplina prevista in relazione alle letture dibattimentali, dato che, di norma , le dichiarazioni rese dal minore di sedici anni nel corso dell’incidente probatorio in uno dei procedimenti previsti dall’art. 392 comma 1bis c.p.p. , andranno rielaborate in sede di giudizio con le opportune cautele previste dall’art. 498 comma 4 c.p.p[21].

D’altra parte, le istanze già da tempo manifestatesi nei diversi tribunali, nella direzione di una maggiore protezione del minore dichiarante , si sono concretizzate nel contesto penale attraverso l’istituto dell’ audizione protetta, e più precisamente si è previsto – così come è avvenuto a partire dalla fine degli anni ’80 anche nei paesi di tradizione  anglosassone – che, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno , il suo esame si svolga, con “modalità particolari” anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano , di “strutture specializzate” di assistenza (quali i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e i servizi istituiti dagli enti locali) o, in mancanza , presso l’abitazione dello stesso minore.

L’innovazione, introdotta in un primo tempo con esclusivo riferimento all’esame praticato con le forme dell’incidente probatorio[22] , è stata poi estesa nel 1998 anche alla fase dibattimentale vera e propria, con una formulazione approssimativa, che ad una prima lettura sembra non far distinzione tra procedimenti penali per reati di abuso sessuale e procedimenti penali per ogni altro tipo reato[23].

Con l’entrata in vigore nel nostro ordinamento della legge del 3 agosto 1998 n. 269 , rubricata “”Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù”, sono state introdotte nel tessuto codicistico nuove fattispecie di reato, nel chiaro intento di punire e colpire l’attività di coloro che si servono dei minori al fine di trarne benefici economici. Si tratta dei reati di prostituzione minorile[24], pornografia minorile [25] e di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione [26]. Un intervento regolatore, tramite l’art.13 comma 2 della legge del 1998 , viene attuato anche sull’art. 190-bis c.p.p. , al quale viene aggiunto il comma 1 bis , secondo il quale , quando si procede per i reati di cui gli artt. 600-bis, 600-ter, 609quater, 609-quinquies, 609-octies c.p. , se il minore di sedici anni ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio e queste sono state acquisite ai sensi dell’art. 238 c.p.p. , non va sottoposto nuovamente all’esame dibattimentale, a meno che il giudice non lo ritenga assolutamente necessario.

L’estensione del regime dell’art. 190-bis c.p.p. , relativo alla criminalità organizzata, ai reati di violenza sessuale e di sfruttamento sessuale di minorenni, risponde all’esigenza di permettere, una volta cristallizzata la prova , l’estromissione del minore dal procedimento[27].

Occorre precisare che la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto per sottolineare che “il giudice dell’incidente probatorio ha il potere di valutare discrezionalmente se sussistano le condizioni per l’adozione della particolare modalità di espletamento dell’esame protetto del testimone minorenne, tenuto conto delle esigenze del minore stesso”[28].

Le disposizioni richiamate nascono dalla duplice esigenza : che l’ascolto del minore avvenga sempre in via anticipata, in quanto le prime dichiarazioni del bambino sono considerate maggiormente attendibili, e che si pervenga ad una conclusione accelerata del dibattimento,  per evitare la reiterazione di interrogatori relativi ad esperienze dolorose e traumatiche con inevitabili ripercussioni sul minore. La ratio della riforma, è che, ufficializzando questa particolare tipologia di audizione , il legislatore ha dimostrato di aver operato la scelta vincolante di privilegiare la tutela della personalità del minore, nella presunzione che farlo partecipare al processo alla stessa stregua di un adulto – anche se al riparo dalla pubblicità – lo esporrebbe a un disagio maggiore delle sue forze , assoggettandolo alla incontestabile “brutalità” e aggressività insita nella tecnica dell’esame incrociato e pretendendo da lui un comportamento (la conferma “pubblica” delle accuse) che in quanto tale rischierebbe di pregiudicare la serenità della sua deposizione, finendo in buona sostanza per danneggiare non soltanto lui, ma anche la ricerca sia della verità reale che della verità processuale.

La disciplina attuale

La ratio di tutela del minore sottesa alla disciplina fin qui ripercorsa è, comunque, ribadita anche nell’intento legislativo della novella riforma ex D.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia); infatti, all’art. 337 c.p.p. è stato aggiunto il comma 2 quater, il quale stabilisce che : “ Le dichiarazioni della persona minorenne – nonché inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità – sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto”. È, quindi, tuttora ritenuta di fondamentale importanza, anche se nell’ottica primaria di una maggiore efficienza e speditezza del processo, la figura del minore quale parte processuale vulnerabile ma allo stesso tempo dotata di una propria autonomia, conquistata nel tempo grazie al percorso legislativo e sociale fin qui delineato.

[1] Art. 472 c.p.p.

[2] Art. 423 c.p.p.

[3] Art. 570 c.p.

[4] Art. 571 c.p.

[5] Art. 573 c.p.

[6] Art. 3 Cost.

[7] Art. 31 Cost.

[8] Art. 32 Cost.

[9] A. C. MORO, Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna, 2014

[10] F. Verdoliva, Lineamenti del Processo penale minorile, principi generali, relazione tenuta al convegno dibattito sulle proposte di modifica al “sistema Giustizia, Catanzaro, 2002

[11] G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile, profili giuridici, psicologici o sociali, con la collaborazione di Salvo La Rosa e Domenico Palermo, Giuffrè editore 2005

[12] Art. 472 co. 4 c.p.p.

[13] C. Pansini, Le dichiarazioni del minorenne nel processo penale, Cedam, 2001

[14] Art. 498 co.4 c.p.p.

[15] L. Scomparin, La tutela del testimone nel processo penale, Cedam, Padova, 2000

[16] A. Famiglietti, La testimonianza del minore di sedici anni in incidente probatorio ed il raggiungimento della maggiore età, in Riv. It. dir. proc. pen., 2004

[17]  C. Pansini, Le dichiarazioni del minore nel processo penale, Cedam, 2001

[18] Corte Cost., 10 marzo 1994 n.77, dichiara costituzionalmente illegittimi gli artt. 392 e 393 dal momento in cui impedivano l’instaurazione dell’incidente probatorio anche nella fase dell’udienza preliminare, dando luogo ad un vero e proprio dirottamento dal principio basilare per cui la formazione della prova deve avvenire in dibattimento attraverso il confronto dialettico delle parti.

[19] Art. 13, l. 15 febbraio 1996 n. 66, in materia di “Norme contro la violenza sessuale”

[20] Art. 392 co. 1 bis c.p.p.

[21] Art. 401 co.5 c.p.p.

[22] Art. 398 co.5 bis c.p.p.

[23] Art. 498 co. 4 bis c.p.p.

[24] Art. 600 bis c.p.

[25] Art. 600 ter c.p.

[26] Art. 600 quinquies c.p.

[27] S. Sau, L’incidente probatorio, Cedam, 2001.

[28] Cass. Sez III 8 Gennaio 2009 n. 7141.

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