Abstract
La recente approvazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 in materia di autonomia differenziata ripropone, tra le altre questioni, quella di “come coniugare la differenziazione, che è alla base dell’attuale fase progettuale del regionalismo italiano, con la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (c.d. Lep)”.Si tratta di una delle sfide principali dell’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost., dal momento che l’attribuzione di funzioni relative ad ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia impone una riflessione sul possibile impatto di tale disposizione costituzionale rispetto alla tutela dei diritti, in particolare quelli di carattere sociale.
In assenza di una attuale omogeneità “dei punti di partenza” in termini di quantità e qualità dei servizi erogati da parte dei sistemi regionali, soprattutto di quelli connessi al diritto alla salute, l’attuazione della disposizione potrebbe accentuare drasticamente tale divario, dipendendo quest’ultima dall’effettiva capacità della singola regione di garantire efficacemente ed efficientemente le prestazioni, nonché di garantirne parità di accesso a tutti, indipendentemente dal luogo di residenza. Occorre quindi distinguere due diversi piani: da un lato vi è l’esigenza che le regioni adottino un livello organizzativo che tenga conto delle esigenze delle loro diverse aree territoriali; dall’altro, è indispensabile garantire che la declinazione territoriale della disposizione costituzionale sui Lep, scritta per assicurare un’uniformità quantitativa e qualitativa delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, non generi ulteriori disuguaglianze (invece di ridurle).
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SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La complessa definizione del livello essenziale di un diritto sociale. 3. Il (delicato) rapporto tra tutela della salute e regionalizzazione del sistema sanitario. 4. Tutela della salute e regionalismo nell’attuale fase di differenziazione.
*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 3 del 2024.
Citazione del contributo:
D. Messina, Autonomia differenziata e garanzie dei livelli essenziali delle prestazioni. Quali prospettive nel percorso di differenziazione, in De Iustitia, 3, 2024.