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Adozione del maggiorenne e dissenso del figlio dell’adottante: un potere di veto insuperabile? – Corte Cost., Sent. n. 134/2026

- 23 Settembre 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Nell’adozione di persone maggiori d’età, non è costituzionalmente illegittima la previsione che attribuisce carattere vincolante al dissenso del figlio maggiorenne dell’adottante, anche se non convivente, senza consentire al giudice di superarlo quando lo ritenga ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando. La posizione del figlio maggiorenne non è infatti assimilabile a quella del coniuge non convivente, poiché la cessazione della convivenza può incidere sul rapporto coniugale, mentre non incide sul rapporto di filiazione, il cui status permane anche quando il concreto legame affettivo con il genitore si deteriori.

Il fatto 

Con la sentenza n. 134, depositata il 21 luglio 2026, la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sull’adozione delle persone maggiori d’età, soffermandosi su uno dei profili più delicati della disciplina: la necessità dell’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante e il carattere vincolante del loro eventuale dissenso.

La questione si inserisce nel più ampio processo evolutivo che ha interessato l’istituto. Tradizionalmente preordinata a consentire a chi fosse privo di discendenti di trasmettere il proprio nome e il proprio patrimonio, l’adozione del maggiorenne ha progressivamente assunto anche una funzione affettiva, solidaristica e identitaria, divenendo strumento idoneo a conferire riconoscimento giuridico a relazioni familiari già consolidate sul piano sociale.

Il giudizio trae origine dall’ordinanza del 9 gennaio 2025 con cui il Tribunale ordinario di Imperia, sezione civile, volontaria giurisdizione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 297, secondo comma, c.c., nella parte in cui non consente al giudice, in caso di diniego dell’assenso da parte dei figli maggiorenni dell’adottante, di pronunciare ugualmente l’adozione ove reputi il dissenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando.

Il procedimento principale era stato promosso da M. P., il quale chiedeva di adottare V. N. S., figlia maggiorenne della seconda moglie. Il ricorrente era già padre di M., nato nel 1984 dal primo matrimonio, conclusosi con il divorzio nel 2007. Nel 2017 aveva contratto nuove nozze con L. S., cittadina ucraina e madre dell’adottanda.

  1. N. S., a sua volta divorziata e madre di due figlie, si era trasferita dall’Ucraina in Italia nel 2022 e da allora viveva insieme alle bambine, alla madre e al marito di quest’ultima. Sentita dal Tribunale, prestava il proprio consenso all’adozione e dichiarava di non avere mai conosciuto il padre biologico, di considerare M. P. come un genitore e di formare con lui, con la madre e con le figlie una famiglia.

Anche la moglie dell’adottante prestava il proprio assenso, dichiarando che il marito aveva accolto V. N. S. come una figlia.

Di segno opposto era, invece, la posizione del figlio maggiorenne dell’adottante, che negava espressamente l’assenso. Nel corso dell’audizione questi rappresentava l’esistenza di un rapporto gravemente conflittuale con il padre, con il quale non intratteneva relazioni da anni, e dichiarava di nutrire nei suoi confronti un profondo rancore per vicende risalenti al precedente rapporto coniugale. Precisava, inoltre, di opporsi all’adozione anche per ragioni economiche, intendendo tutelare la propria posizione di erede legittimo[1].

Il Tribunale dava atto, altresì, che l’adottante non fosse persona particolarmente facoltosa e che padre e figlio vivessero separati sin dal 2007, in assenza di un effettivo legame affettivo, essendo i loro rapporti descritti come pressoché inesistenti e comunque connotati da forte conflittualità.

Nel ricostruire il quadro normativo applicabile, il giudice a quo osservava, tuttavia, che il dissenso del figlio maggiorenne assumeva carattere vincolante e non poteva essere superato dal giudice.

La necessità del suo assenso, pur non risultando espressamente formulata dall’art. 297 c.c. negli stessi termini previsti per il coniuge e per i genitori dell’adottando, deriva infatti dall’assetto conseguente agli interventi della Corte costituzionale sull’art. 291 c.c.

Con la sentenza n. 557 del 1988, la Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di adozione gravante su chi avesse discendenti maggiorenni anche quando questi fossero consenzienti, ritenendo irragionevole la diversa considerazione riservata al coniuge e ai figli, entrambi interessati agli effetti della nuova adozione sotto il profilo morale e patrimoniale[2].

La successiva sentenza n. 245 del 2004 aveva esteso il medesimo principio ai figli allora qualificati come “naturali” riconosciuti dall’adottante, eliminando la disparità di trattamento rispetto ai figli legittimi[3].

Secondo il Tribunale rimettente, dal combinato disposto degli artt. 291 e 297 c.c., come risultante da tali pronunce, discendeva pertanto una regola inequivoca: l’adozione può essere pronunciata in presenza di figli maggiorenni dell’adottante soltanto qualora essi prestino l’assenso, sicché il loro dissenso resta vincolante e non superabile dal giudice.

Il rimettente dava tuttavia conto di un diverso orientamento espresso dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza 9 maggio 2023, n. 3, la quale, attraverso una lettura costituzionalmente orientata, aveva escluso che il dissenso del figlio maggiorenne non convivente dovesse assumere valore assoluto, riconoscendogli efficacia ostativa soltanto ove l’adozione fosse suscettibile di arrecargli un grave pregiudizio.

Tale impostazione appariva al Tribunale coerente con la progressiva trasformazione dell’adozione del maggiorenne in strumento volto anche a riconoscere giuridicamente rapporti familiari e affettivi consolidati. In questa prospettiva venivano richiamati sia l’art. 8 CEDU sia la giurisprudenza di legittimità che ha valorizzato la funzione sociale, affettiva e identitaria dell’istituto.[4]

Il giudice a quo riteneva, nondimeno, che una simile soluzione non potesse essere raggiunta attraverso la sola interpretazione conforme. Attribuire al tribunale il potere di superare il diniego del figlio maggiorenne avrebbe infatti significato introdurre, in via ermeneutica, una possibilità non contemplata dal vigente assetto normativo e incompatibile con gli effetti delle precedenti pronunce costituzionali.

Di qui la questione di legittimità costituzionale.

Quanto alla rilevanza, il Tribunale osservava che l’esito del procedimento principale dipendeva direttamente dalla decisione della Corte. Se fosse stato riconosciuto al giudice il potere di valutare le ragioni del dissenso, quello manifestato nella fattispecie avrebbe potuto essere ritenuto ingiustificato e, quindi, non ostativo all’adozione.

La censura veniva formulata in riferimento all’art. 3 Cost., assumendo quale termine di paragone la disciplina prevista per il coniuge non convivente dell’adottante.

L’art. 297 c.c. consente infatti al tribunale di superare il dissenso del coniuge non legalmente separato ma non convivente quando il rifiuto sia ritenuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando; analoga possibilità non è riconosciuta rispetto al figlio maggiorenne, il cui dissenso resta invece ostativo anche in mancanza di convivenza.

Secondo il rimettente, le due situazioni sarebbero state sostanzialmente assimilabili: coniuge e figlio appartengono entrambi alla famiglia dell’adottante e possono risentire, tanto sul piano affettivo quanto su quello patrimoniale, dell’ingresso di un nuovo figlio.

La differente disciplina avrebbe assunto carattere particolarmente problematico quando, come nel caso sottoposto al Tribunale, il figlio maggiorenne non convivesse con il genitore, non intrattenesse con lui rapporti significativi e motivasse il proprio rifiuto anche con la volontà di preservare le aspettative ereditarie.

La soluzione prospettata dal giudice a quo non consisteva, pertanto, nell’eliminazione della necessità dell’assenso, ma nell’attribuzione al tribunale del potere di valutarne le ragioni e, all’esito di un bilanciamento tra gli interessi coinvolti, di superare un dissenso ritenuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando.

La decisione

La Corte affronta il merito della questione premettendo una ricostruzione diacronica dell’istituto e della disciplina degli assensi.

Il primo passaggio riguarda la trasformazione funzionale dell’adozione del maggiorenne. La Corte parla espressamente di un «mutamento di paradigma»: l’istituto, originariamente diretto ad assicurare all’adottante privo di prole un erede cui trasmettere nome e patrimonio, ha progressivamente assunto significati ulteriori, fino a divenire strumento capace di conferire veste giuridica a relazioni affettive e identitarie già consolidate.[1]

Tale evoluzione era stata colta anzitutto dalla giurisprudenza di legittimità. Con la sentenza n. 2426 del 2006, relativa proprio all’adozione del figlio maggiorenne del coniuge, la Cassazione aveva evidenziato come l’adozione potesse formalizzare un rapporto familiare di fatto già sviluppatosi nel tempo. Con la successiva sentenza n. 7667 del 2020, l’istituto è stato poi qualificato come strumento di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria, anche alla luce dei principi di tutela dell’unità familiare e della vita privata e familiare.[2]

Nella stessa direzione si è mossa la giurisprudenza costituzionale. La sentenza n. 53 del 2025 ha definito l’adozione del maggiorenne un «istituto plurifunzionale», affiancando alla tradizionale finalità patrimoniale istanze di natura solidaristica; la sentenza n. 5 del 2024 ha invece ricondotto la valorizzazione di una storia affettiva consolidata alla tutela dell’identità personale ex art. 2 Cost.[3]

La Corte chiarisce, tuttavia, che tale evoluzione non trasforma l’adozione in una vicenda esclusivamente bilaterale.

Benché, ai sensi dell’art. 300, co. 2, c.c., l’adozione del maggiorenne non determini, salvo le eccezioni previste dalla legge, rapporti civili tra l’adottante e la famiglia dell’adottato né tra quest’ultimo e i parenti dell’adottante, i componenti delle rispettive famiglie possono comunque risentire degli effetti del nuovo vincolo sotto il profilo morale e patrimoniale.

È in tale prospettiva che la Corte ricostruisce il sistema degli assensi.

Nella formulazione originaria dell’art. 297 c.c., l’assenso del coniuge e dei genitori dell’adottando aveva carattere necessario e insindacabile, persino nei casi di incapacità o irreperibilità del soggetto chiamato a prestarlo. La disciplina rispondeva all’esigenza di salvaguardare l’interesse della famiglia legittima, impedendo l’ingresso di un soggetto estraneo contro la volontà dei suoi membri.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha attenuato tale rigidità, in coerenza con la preminenza assunta dai diritti della persona e con la funzione della famiglia quale formazione sociale destinata allo sviluppo della personalità dei suoi componenti.

L’art. 297, co. 2, c.c. consente oggi al tribunale di pronunciare l’adozione nonostante il diniego di assenso quando lo reputi ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, salvo i casi in cui il dissenso conserva efficacia inderogabilmente ostativa.

Quanto ai genitori dell’adottando, la Corte precisa che il loro rifiuto deve ritenersi sempre superabile se ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, poiché, a seguito della legge n. 184 del 1983, l’adozione disciplinata dagli artt. 291 e ss. c.c. riguarda esclusivamente persone maggiorenni.

Più articolata è la posizione del coniuge. Il suo assenso si collega all’art. 144 c.c. e al principio secondo cui i coniugi concordano l’indirizzo della vita familiare.

Se il coniuge è legalmente separato, l’assenso non è richiesto; se non è legalmente separato ma non convive con l’adottante o con l’adottando, il rifiuto può essere superato quando risulti ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottante o dell’adottando; se, invece, il coniuge è convivente, il dissenso conserva carattere vincolante.

La Corte passa quindi alla posizione dei figli maggiorenni dell’adottante.

La necessità del loro assenso si ricava dal combinato disposto degli artt. 297 e 291 c.c. come risultante dagli interventi della giurisprudenza costituzionale.

Con la sentenza n. 557 del 1988, il divieto di adozione in presenza di discendenti maggiorenni è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui operava anche quando questi fossero consenzienti. La Corte aveva infatti ritenuto incongrua la diversa considerazione riservata al coniuge e ai figli maggiorenni, entrambi appartenenti alla famiglia dell’adottante ed egualmente interessati alla nuova adozione sotto il profilo morale e patrimoniale.

La sentenza n. 245 del 2004 ha successivamente esteso il medesimo principio ai figli nati fuori dal matrimonio, mentre la sentenza n. 345 del 1992 ha precisato che l’impossibilità di ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità non impedisce la pronuncia di adozione.[4]

Ricostruito il quadro normativo, la Corte dichiara la questione non fondata.

Il passaggio decisivo riguarda il tertium comparationis individuato dal Tribunale di Imperia. Secondo il rimettente, il figlio maggiorenne non convivente e il coniuge non convivente sarebbero situazioni sostanzialmente assimilabili; per la Corte, invece, proprio la non convivenza assume nei due rapporti un significato radicalmente diverso.

Nel rapporto coniugale la coabitazione costituisce uno dei doveri derivanti dal matrimonio. Una sua interruzione stabile, non giustificata da ragioni contingenti o lavorative, può quindi rappresentare un indice della disgregazione della comunione materiale e spirituale e preludere alla separazione legale o allo scioglimento del vincolo.

La separazione di fatto può, pertanto, giustificare un affievolimento del potere riconosciuto al coniuge di incidere sulle scelte familiari dell’altro.

Nel rapporto di filiazione adulta la situazione è diversa.

La cessazione della convivenza costituisce un evento ordinario, normalmente connesso all’acquisizione dell’autonomia del figlio maggiorenne. Non incide sull’esistenza del rapporto di filiazione, né sui diritti che da esso discendono.

Il punto centrale della sentenza è, dunque, che mentre il rapporto coniugale è suscettibile di modificarsi e cessare, il rapporto di filiazione perdura indipendentemente dalla convivenza.

Lo status di figlio rimane tale anche quando il concreto legame affettivo con il genitore si deteriori.

La non convivenza non è pertanto elemento idoneo a rendere omogenee le due situazioni poste a confronto: lo stesso dato fattuale assume un diverso significato giuridico a seconda che riguardi il coniuge o il figlio maggiorenne.

Per questa ragione la Corte esclude la violazione dell’art. 3 Cost. La differenza di disciplina trova giustificazione nella differente conformazione dei rapporti di coniugio e di filiazione.

La Corte respinge anche l’ulteriore argomento secondo cui l’insuperabilità del dissenso del figlio sarebbe incompatibile con la progressiva valorizzazione della funzione affettiva e identitaria dell’adozione.

Il nuovo vincolo può infatti incidere sull’armonia e sulla stabilità dei rapporti familiari già esistenti.

L’adozione, pur esprimendo l’autodeterminazione dell’adottante e dell’adottando, non costituisce una scelta priva di riflessi sulla famiglia dell’adottante.

La vincolatività del dissenso del figlio maggiorenne, così come quella del coniuge convivente, non è quindi priva di ragionevolezza, poiché risponde all’esigenza di preservare i rapporti familiari preesistenti.

Se il progetto adottivo non trova corrispondenza nella comunione di intenti del coniuge convivente o dei figli maggiorenni, la costituzione del nuovo rapporto può incidere sulle dinamiche affettive del nucleo familiare, compromettere la coesione tra i suoi membri o aggravare situazioni già conflittuali.

Per tale ragione il legislatore rende il coniuge convivente e il figlio maggiorenne dell’adottante «partecipi della costituzione del nuovo vincolo», attribuendo loro un potere di controllo su una scelta che, pur appartenendo alla sfera personale dell’adottante e dell’adottando, è destinata a riflettersi sui rapporti familiari già esistenti.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 297, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., viene pertanto dichiarata non fondata.

Conclusioni

La sentenza n. 134 del 2026 si inserisce in un percorso giurisprudenziale nel quale l’adozione del maggiorenne ha progressivamente ampliato la propria funzione, affiancando alla tradizionale finalità patrimoniale una dimensione affettiva, solidaristica e identitaria.

La pronuncia chiarisce, tuttavia, che tale evoluzione non determina la trasformazione del rapporto adottivo in una vicenda esclusivamente rimessa alla volontà dell’adottante e dell’adottando.

È questo il profilo di maggiore interesse sistematico.

La valorizzazione della relazione affettiva che l’adozione è chiamata a formalizzare deve infatti convivere con la tutela delle relazioni familiari preesistenti, sulle quali la costituzione di un nuovo status filiationis può produrre conseguenze personali e patrimoniali.

Il figlio maggiorenne dell’adottante occupa, all’interno di tale equilibrio, una posizione peculiare.

Il suo assenso non viene considerato una mera formalità procedimentale, ma costituisce espressione di una posizione giuridica che trova fondamento nello status di figlio. Proprio tale status spiega perché la cessazione della convivenza o il deterioramento della relazione personale con il genitore non siano sufficienti a ridurre la rilevanza del dissenso.

La Corte rifiuta, in tal modo, una ricostruzione fondata esclusivamente sull’effettività dei rapporti affettivi.

Un figlio resta tale anche quando viva lontano dal genitore, non lo frequenti o intrattenga con lui rapporti gravemente conflittuali. Al contrario, il rapporto coniugale può progressivamente perdere consistenza fino alla separazione e allo scioglimento.

La distinzione tra coniugio e filiazione non opera quindi soltanto sul piano formale, ma costituisce la ragione che giustifica il diverso regime degli assensi.

La soluzione appare particolarmente significativa proprio alla luce della fattispecie concreta.

Da un lato, l’adottanda dichiarava di considerare l’adottante come un padre e di condividere con lui un effettivo contesto familiare; dall’altro, il figlio maggiorenne non intratteneva da anni rapporti con il genitore e aveva motivato il proprio dissenso anche con l’esigenza di preservare la posizione successoria.

Il giudice rimettente proponeva di risolvere tale tensione affidando al tribunale una valutazione delle concrete ragioni del rifiuto.

La Corte sceglie una strada diversa.

Non spetta al giudice comparare l’intensità del rapporto tra adottante e adottando con quella del legame esistente tra adottante e figlio, né stabilire se le ragioni patrimoniali sottese al dissenso siano meno meritevoli delle esigenze affettive e identitarie alla base del progetto adottivo.

L’attuale assetto normativo attribuisce al figlio maggiorenne un assenso vincolante e la Costituzione, secondo la Corte, non impone che esso venga trasformato in un dissenso sindacabile nel merito.

Sotto questo profilo assume particolare rilievo anche la componente successoria dell’adozione.

Il Tribunale aveva prospettato proprio la tutela delle aspettative ereditarie come possibile esempio di dissenso ingiustificato. La Corte non afferma che un interesse di questo tipo debba prevalere né che sia, in sé, necessariamente meritevole; più precisamente, esclude che l’art. 3 Cost. imponga al legislatore di attribuire al giudice il potere di valutarlo e di superare per questa ragione il rifiuto.

La distinzione è rilevante.

La sentenza non trasforma l’interesse patrimoniale del figlio in criterio decisivo dell’adozione, ma conferma che la dimensione economica continua a costituire uno degli effetti del nuovo rapporto e che l’evoluzione affettiva dell’istituto non ha cancellato la sua originaria componente successoria.

L’adozione del maggiorenne conserva, così, una struttura realmente plurifunzionale: alle esigenze di solidarietà, identità personale e riconoscimento degli affetti si affiancano conseguenze patrimoniali che l’ordinamento continua a prendere in considerazione.

La pronuncia individua pertanto un equilibrio tra due esigenze.

Da una parte, la libertà dell’adottante e dell’adottando di conferire forma giuridica a una relazione affettiva consolidata; dall’altra, la protezione dei rapporti familiari che già esistono nel momento in cui il progetto adottivo viene maturato.

La Corte non riconosce una prevalenza assoluta né alla dimensione affettiva né a quella derivante dallo status, ma ritiene non irragionevole che, nel bilanciamento effettuato dal legislatore e dalla precedente giurisprudenza costituzionale, il figlio maggiorenne sia reso partecipe della costituzione del nuovo vincolo attraverso un assenso dotato di efficacia ostativa.

Resta, tuttavia, un profilo problematico.

La vincolatività del dissenso comporta che anche un rifiuto maturato in un contesto di grave conflittualità o sorretto da ragioni essenzialmente patrimoniali possa impedire l’adozione senza che il giudice possa verificarne la concreta giustificazione.

La sentenza afferma che tale scelta non è costituzionalmente irragionevole; non afferma, invece, che essa rappresenti l’unica soluzione legislativamente possibile.

Rimane pertanto affidata al legislatore l’eventuale scelta di rimodulare in futuro il sistema degli assensi, introducendo forme di valutazione giudiziale del dissenso del figlio maggiorenne o criteri capaci di contemperare in modo diverso le esigenze derivanti dallo status con quelle connesse al riconoscimento di relazioni familiari consolidate.

Allo stato, tuttavia, il principio è netto: il figlio maggiorenne dell’adottante non è assimilabile al coniuge non convivente, poiché la cessazione della convivenza non affievolisce il rapporto di filiazione e non incide sullo status.

Con la sentenza n. 134 del 2026, la Corte costituzionale conferma così che il progressivo ampliamento delle funzioni dell’adozione del maggiorenne non comporta la neutralizzazione dei rapporti familiari preesistenti: il nuovo vincolo può riconoscere una relazione affettiva consolidata, ma continua necessariamente a confrontarsi con gli status già costituiti.

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