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Gestazione per sostituzione e trascrizione dell’atto di nascita: limiti all’indicazione del genitore intenzionale deceduto – Cass. sez. I Civ. nr. 7919, 31 marzo 2026

- 1 Maggio 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

È ritenuta contraria all’ordine pubblico la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato all’estero che attribuisca lo status di genitore ad soggetto deceduto prima dell’avvio effettivo del procedimento procreativo mediante gestazione per sostituzione, quando il consenso prestato in vita si sia arrestato a una fase meramente iniziale e programmatica del progetto generativo, in assenza di un legame biologico e di una relazione affettiva con il minore o anche soltanto di una volontà genitoriale giuridicamente qualificata.

Il fatto 

Il ricorrente intraprendeva con la moglie — affetta da patologia tumorale — un percorso di gestazione per sostituzione negli Stati Uniti, sottoscrivendo un primo “contratto di servizio per portatrici gestazionali” nell’agosto del 2019.

A seguito del decesso della moglie (19 ottobre 2019), il ricorrente proseguiva unilateralmente il programma procreativo e sottoscriveva un successivo “contratto di portatrice gestazionale” l’11 marzo 2020.

Secondo le modalità previste dalla lex loci, il Tribunale distrettuale statunitense emetteva un provvedimento (“sentenza e provvedimento di filiazione”) che, valorizzando il progetto procreativo comune originariamente intrapreso dai coniugi, li dichiarava entrambi genitori del nascituro.

Nata la minore il 23 novembre 2021, il padre chiedeva in Italia la trascrizione integrale dell’atto di nascita formato all’estero, recante l’indicazione di entrambi i coniugi quali genitori.

L’Ufficiale dello stato civile, ritenendo non riconoscibile l’indicazione della maternità, procedeva a una trascrizione parziale dell’atto, con la sola indicazione del padre.

Avverso tale trascrizione parziale, il ricorrente proponeva ricorso al Tribunale di Brescia ai sensi degli artt. 95 ss. d.P.R. 396/2000; il Tribunale rigettava l’impugnazione, reputando prevalente il divieto di gestazione per altri (come delineato dalle Sezioni Unite) rispetto alla conservazione dello status formatosi all’estero, e indicando in astratto la via dell’adozione in casi particolari da esperirsi in separato giudizio.

Il ricorrente proponeva quindi reclamo ex art. 739 c.p.c. innanzi alla Corte d’appello di Brescia, che confermava il rigetto, escludendo nel caso concreto la praticabilità del modello adottivo richiamato e ribadendo che l’impossibilità di ricorrere all’adozione non può di per sé fondare l’automatismo della trascrizione dell’atto estero, specie in mancanza di un pregresso legame affettivo significativo tra la minore e la moglie deceduta

Persistendo la domanda di riconoscimento in Italia dello status risultante dal provvedimento straniero, il padre proponeva ricorso per cassazione, chiedendo la trascrizione integrale dell’atto di nascita statunitense nonostante l’assenza di rapporto biologico e relazionale tra la minore e la “madre intenzionale” premorta.

La decisione

La Corte di cassazione procede all’esame congiunto dei tre motivi di ricorso, ritenendoli logicamente connessi, poiché tutti volti a contestare la conferma, in sede di merito, della trascrizione parziale dell’atto di nascita formato negli Stati Uniti e il conseguente diniego di riconoscimento, nell’ordinamento interno, dello status risultante dal provvedimento straniero nella parte in cui indicava come genitore anche la coniuge del ricorrente, deceduta prima della nascita della minore.

Nel ricostruire il quadro della vicenda, la Corte valorizza la struttura sequenziale del percorso di gestazione per sostituzione, scandito da atti negoziali distinti, e individua come decisivo il profilo relativo alla qualificazione giuridica del consenso prestato dalla moglie del ricorrente. In particolare, viene evidenziato che la coniuge aveva sottoscritto soltanto il primo contratto (di servizio), in una fase ancora iniziale del programma, mentre l’accordo vincolante con la portatrice gestazionale e l’avvio della fase attuativa (formazione in vitro dell’embrione, impianto e nascita) si erano collocati temporalmente dopo il decesso della donna e in forza di determinazioni assunte esclusivamente dal ricorrente. In tale prospettiva, la Corte afferma che il consenso originariamente espresso dalla coniuge non era idoneo a fondare una volontà di genitorialità suscettibile di ricevere una qualificazione giuridica, poiché rimasto allo stadio di intento programmatico e non approdato a una fase di compiutezza tale da implicare una decisione irrevocabile e un’assunzione effettiva di responsabilità genitoriale.

Su questo punto, la Cassazione condivide la valutazione della Corte territoriale circa la radicale diversità del caso rispetto alle ipotesi più frequentemente vagliate in giurisprudenza, nelle quali il minore, nato da gestazione per sostituzione, vive e cresce all’interno di un nucleo in cui coesistono una figura genitoriale biologica e una intenzionale, entrambe concretamente presenti e riconosciute come riferimenti affettivi. Nella fattispecie, invece, la minore era nata circa due anni dopo la morte della coniuge del ricorrente e, pertanto, non aveva mai instaurato con lei alcun contatto né relazione, essendo cresciuta sin dalla nascita con il solo padre biologico.

Muovendo da tali premesse, la Corte colloca la questione sul piano dei limiti di ordine pubblico che presiedono al riconoscimento, in Italia, degli effetti di un atto di stato civile formato all’estero. Secondo la Cassazione, la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui attribuirebbe la maternità alla coniuge defunta si tradurrebbe nel riconoscimento di una genitorialità del tutto svincolata sia dalla discendenza genetica sia da una dimensione affettivo‑relazionale concretamente esistente, e soprattutto priva della sostanza di un progetto genitoriale condiviso effettivamente maturato e riconoscibile. La Corte sottolinea che i principi che presiedono alla formazione dello status filiationis, pur non essendo ancorati in via esclusiva al dato biologico, postulano comunque che la genitorialità sia effettiva, e cioè percepibile sul piano dell’assunzione di obblighi e della responsabilità che ne consegue: riconoscere uno status genitoriale fondato su un mero intento rimasto iniziale e senza alcun riscontro nella realtà di vita della minore determinerebbe un esito incompatibile con tali principi e con l’esigenza di bilanciamento connessa al divieto interno della gestazione per sostituzione.

Nel confutare le censure del ricorrente, la Corte reputa inoltre non conferenti i richiami a fattispecie normative nelle quali l’ordinamento consente la costituzione dello status anche senza una relazione in atto tra minore e adulto (presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, riconoscimento per testamento, ipotesi di procreazione medicalmente assistita con profili post mortem, disciplina dei figli incestuosi). La Cassazione osserva che tali figure poggiano su presupposti strutturalmente differenti: nella generalità dei casi, infatti, esse presuppongono un fondamento biologico (o quanto meno un progetto procreativo in fase avanzata e definita) che consente di desumere una volontà genitoriale compiuta e riferibile al soggetto cui si intende attribuire lo status. Nella vicenda scrutinata, per contro, difetta in radice sia il legame biologico della “madre intenzionale” sia una relazione affettiva, e manca anche un progetto procreativo giunto a un grado di compiutezza tale da rendere giuridicamente qualificabile la volontà genitoriale della coniuge premorta rispetto agli aspetti costitutivi dell’iter procreativo.

Conclusioni

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude per l’infondatezza del ricorso e ne dispone il rigetto, ritenendo che nel caso concreto l’interesse della minore invocato dal ricorrente non possa tradursi nell’automatica trascrizione dell’atto estero quando questa implichi il riconoscimento di uno status genitoriale privo dei requisiti minimi di effettività sopra delineati e incidente sul limite dell’ordine pubblico.

 

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