SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, il dolo eventuale è compatibile con il delitto di riciclaggio e si configura come rappresentazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto, desumibile dalle circostanze di fatto dell’azione, e nell’accettazione del rischio che la condotta posta in essere sia finalizzata ad occultare la provenienza illecita del bene acquisito e ceduto. Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l’esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque.
Il fatto
La questione trae origine da un procedimento penale a carico di due soggetti, imputati e condannati in sede di merito per concorso in riciclaggio.
Secondo la ricostruzione delle sentenze di merito, i due avrebbero compiuto operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del ramo d’azienda, provento del delitto di bancarotta patrimoniale: avrebbero, infatti, acquistato il ramo d’azienda di una società, in precedenza fallita, nella veste di legali rappresentanti di società costituite con tale precipuo scopo, per poi consentire all’amministratore di fatto della società, di rientrare in possesso dei beni aziendali, sottratti ai creditori.
Entrambi gli imputati propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello.
Tra i motivi di ricorso, oltre alla censura di un vizio di motivazione della sentenza, consistente nell’assertiva e tautologica affermazione di un automatico succedersi del delitto di bancarotta distrattiva e del delitto di riciclaggio, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 42 e 648-bis c.p. per un sostanziale mal governo dei principi in tema di accertamento dell’elemento soggettivo del delitto in questione.
Secondo il primo ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente proceduto alla qualificazione del dolo eventuale, non individuando indizi gravi, precisi e concordanti in tal senso. Osserva il ricorrente che la Corte non avrebbe contestato, con l’appello, la ricostruzione del delitto presupposto e la sequela di cessioni del ramo di azienda, neppure la partecipazione dell’imputato alla condotta riciclatoria complessivamente considerata: si sarebbe limitata a criticare la sussistenza di modalità idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del ramo di azienda.
La Corte avrebbe omesso di verificare la correttezza e regolarità delle singole cessioni e le ha considerate come un’unica operazione funzionale ad ostacolare l’identificazione dei proventi del delitto di bancarotta, senza considerare che le diverse operazioni di cessione sono tate realizzate con atti pubblici e quindi in modo trasparente e senza appurare se effettivamente i vari protagonisti delle cessioni avessero cognizione dell’originaria distrazione di beni compiuta da terze persone.
Secondo la censura del secondo ricorrente, la sentenza d’appello non avrebbe chiarito se l’elemento soggettivo nel caso in esame si atteggiasse quale dolo generico o eventuale.
Il difensore riteneva che la Corte territoriale avesse affermato in modo apodittico la presenza dell’elemento soggettivo, desumendolo dalla ricostruzione della sequenza temporale di ripetute compravendite del ramo di azienda e utilizzando, di fatto, quale criterio di accertamento della penale responsabilità dell’imputato, mere deduzioni presuntive.
Invece, a parere della difesa, i dati a sostegno dell’assenza di conoscenza e di prevedibilità della provenienza delittuosa del ramo acquistato, avrebbero dovuto esser ricavati dal fatto che il fallimento della società e l’acquisto del ramo d’azienda fossero avvenuti a distanza di quasi un anno, oltre che l’imputato non poteva avere esperienza quale imprenditore ma di semplice magazziniere, facendo pertanto affidamento sull’operato del notaio che garantiva la correttezza dell’operazione realizzata.
Il nodo della vicenda, che la Sezione Seconda è chiamata a dirimere, attiene alla configurabilità dell’elemento soggettivo nel reato di riciclaggio: mentre il dolo generico consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di questa provenienza, il dolo eventuale ricorre quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettando il rischio della provenienza delittuosa del denaro.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Secondo la Corte, le difese non contestano in modo specifico la sussistenza del reato presupposto, ossia la distrazione del compendio fallimentare, né la obiettiva sequela di cessioni di un ramo di azienda.
In particolare, nel primo ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che questo fosse stato correttamente motivato dalla Corte di Appello, evidenziando come il susseguirsi di molteplici cessioni, con conseguente allungamento della filiera di provenienza di un’unità aziendale funzionalmente autonoma, fosse di per sé idoneo a rendere progressivamente più difficoltosa l’individuazione della provenienza delittuosa del ramo di azienda, a causa della polverizzazione e della parcellizzazione del patrimonio dell’impresa.
Con riguardo al motivo di doglianza in comune ai ricorrenti, nel rispondere alla censura promossa in merito all’asserita incompatibilità del dolo eventuale con il delitto di riciclaggio, la Corte specificava che tale interpretazione si pone in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità che, invece, prevede la compatibilità del dolo eventuale con il delitto in parola.
Viene posto rilievo al fatto che la difesa sostenga un dolo eventuale che non integra il delitto di riciclaggio, ma questa asserzione si pone in aperto contrasto quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di questa, il dolo eventuale è compatibile con il delitto di riciclaggio e si configura come rappresentazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto, desumibile dalle circostanze di fatto dell’azione, e nell’accettazione del rischio che la condotta posta in essere sia finalizzata ad occultare la provenienza illecita del bene acquisito e ceduto.
Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l’esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque (Cass. n. 26208/2015, Steinhuslin, Rv. 264369-01).
Ben, dunque, potrebbe verificarsi che un soggetto si rappresenti la concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto e accetti il rischio che la propria condotta sia finalizzata ad occultare tale provenienza delittuosa.
Per la Seconda Sezione, la Corte territoriale avrebbe ritenuto gli imputati pienamente consapevoli di agire, con la consapevolezza di perseguire un preciso disegno criminoso, di inserirsi in un’operazione complessivamente diretta ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del ramo d’azienda distratto.
La sussistenza del dolo generico è peraltro stata valutata alla luce di una serie di argomentazioni efficaci e convincenti basate su dati oggettivi: le sollecitazioni rivolte dall’amministratore di fatto della società agli imputati, i pregressi rapporti personali tra costoro, la misura minima del capitale sociale con cui era stata costituita una società con il solo scopo di effettuare la cessione del ramo d’azienda, l’anomala tempistica delle operazioni di cessione.
Tali dati, letti congiuntamente, hanno dunque formato un quadro probatorio convincente in ordine alla consapevolezza degli imputati di fornire un contributo agevolativo alla complessiva operazione tesa a consentire all’amministratore di fatto della società di rientrare nel possesso dei beni aziendali, dopo diversi passaggi della società nelle mani di soggetti a lui noti e di sua fiducia.
Conclusioni
Alla stregua di tali argomenti la Suprema Corte dichiarava inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.




