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Cass. Civ., sez. I, ud. 23 gennaio 2024 (dep. 20 febbraio 2024) n. 4448

- 28 Febbraio 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.

Massima

La doppia genitorialità non può essere attestata dall’Ufficiale di Stato Civile qualora derivi da tecniche di PMA realizzate all’estero da parte di coppie omogenitoriali. Il c.d genitore intenzionale non viene quindi incluso nella formazione dell’atto di nascita, ma può ricorrere all’adozione in casi particolari per realizzare il best interest del minore. Per procedere all’annullamento dell’atto, qualora già formato dall’Ufficiale di Stato, il PM deve utilizzare il processo di rettificazione di cui all’art. 95 e ss del DPR 396/2000.

Svolgimento del processo 

Le due parti avevano intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita (da ora anche PMA) in Spagna, sottoscrivendo entrambe il consenso informato. Successivamente alla nascita, entrambe le donne si erano dichiarate come madri di fronte all’Ufficiale di Stato Civile Italiano, che accogliendo la domanda aveva quindi formato l’atto di nascita. Il comune di residenza delle donne, però, provvedeva a trascrivere solo parzialmente l’atto di nascita, indicando solo la partoriente come genitore del minore. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco ha quindi proposto ricorso per l’annullamento del suddetto atto. Tale ricorso viene accolto e quindi viene annullato l’atto di nascita formato dal Comune, solo nella parte in cui attestava la doppia genitorialità. A fronte di questo annullamento viene proposto reclamo, rigettato dalla Corte di appello di Milano. Contro il rigetto le parti decidono quindi di proporre ricorso in Cassazione.

Motivi della decisione

(…)

Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 96 D.P.R 396/2000, con cui viene contestata l’ammissibilità della procedura attivata dalla Procura, poiché considerato che la controversia riguarda lo status filiationis si sarebbe dovuta risolvere con un procedimento a cognizione piena e non con un mero procedimento di rettifica.

Con il secondo motivo invece è stata denunciata la nullità del procedimento.

La Corte ha deciso di trattare i motivi congiuntamente, in quanto strettamente correlati, affermando innanzitutto che la rettifica degli atti dello stato civile non può essere limitata alla mera correzione di errori materiali, ma deve essere riferita in genere alla tenuta dei registri nel complesso, comprendendo quindi anche la cancellazione di un atto compilato o trascritto erroneamente oppure la cancellazione di un atto iscritto o trascritto in modo irregolare. Nel caso in esame, a detta della Corte, l’autorità giudiziaria ha cognizione piena sull’accertamento tra quanto richiesto dal genitore e la completezza dell’atto di nascita, che deve riportare la discendenza biologica e genetica del bambino.

L’impugnazione in oggetto, tra l’altro, non deriva dal rifiuto di trascrizione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile, ma dall’impugnazione della domanda di cancellazione proposta dal PM in quanto contrastante con le leggi nazionali vigenti, pertanto sottoposta non ad una controversia di stato ma ad una controversia prevista dal D.P.R 396.

A detta della Corte, pertanto, in tali casi l’unico strumento utilizzabile per contestare la legittimità dell’annotazione sull’atto di nascita è proprio il processo di rettificazione, la cui funzione esclude l’idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in relazione alla sussistenza del rapporto di filiazione, che nel caso di specie deriva dalla dichiarazione di riconoscimento effettuata dalla madre intenzionale.

Tra l’altro, la decisione della Corte si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato sovente che nei casi di concepimento all’estero tramite PMA voluto dalla coppia omoaffettiva, la domanda necessaria per formare un atto di nascita in cui figuri anche il genitore intenzionale non può essere accolta, poiché il legislatore ha inteso limitare l’accesso a queste tecniche solo alle coppie con problemi di infertilità. Inoltre, l’indicazione della doppia genitorialità non è strettamente necessaria per realizzare il best interest del minore, in quanto è l’adozione in casi particolare che meglio si presta a garantire dei rapporti significativi e continuativi con il genitore intenzionale senza escludere quello biologico.

(…)

Dispositivo

La Corte rigetta il ricorso, dispone l’omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto.

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