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Corte di Giustizia 21 aprile 2026 nella causa C-769/22, Commissione / Ungheria (valori dell’unione), ECLI:EU:C:2026:326

- 18 Giugno 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.

Massima

Il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che limiti la diffusione e l’accesso a contenuti audiovisivi e pubblicitari relativi alla diversità di genere e all’orientamento sessuale, quando tali misure incidono sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno e si fondano su una presunzione generale di dannosità di tali contenuti per i minori. Non costituiscono giustificazione idonea né la tutela dell’interesse superiore del minore né i diritti educativi dei genitori, qualora siano perseguite mediante restrizioni discriminatorie fondate su sesso o orientamento sessuale. Tali misure violano inoltre la Carta dei diritti fondamentali, in particolare il divieto di discriminazione, la libertà di espressione e il rispetto della dignità umana, nonché i valori di cui all’articolo 2 TUE, e risultano incompatibili con il regolamento generale sulla protezione dei dati ove prevedano accessi ai dati personali privi di adeguate garanzie.

Antefatto della causa

La Commissione europea ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento nei confronti dell’Ungheria, ritenendo che la legge n. LXXIX del 2021, recante misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifiche di talune leggi al fine di proteggere i minori, sia incompatibile con il diritto dell’Unione.

La controversia trae origine dall’adozione, da parte dell’Ungheria, della suddetta legge, con la quale sono state apportate numerose modifiche a diversi atti dell’ordinamento nazionale. Secondo lo Stato membro, tali interventi normativi perseguono l’obiettivo dichiarato di rafforzare la protezione dei minori e di contrastare fenomeni di abuso e sfruttamento. Tuttavia, secondo la Commissione, una parte significativa di tali modifiche produce effetti che vanno oltre tale finalità, incidendo in modo sostanziale sull’accesso a determinati contenuti informativi e comunicativi.

In particolare, le disposizioni contestate hanno l’effetto di vietare o comunque limitare la diffusione e la fruizione di contenuti, soprattutto nel settore audiovisivo e pubblicitario, nei casi in cui tali contenuti presentino come elemento determinante la rappresentazione o la promozione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso assegnato alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità. Secondo la Commissione, tali restrizioni non si limitano alla tutela dei minori da contenuti nocivi o inappropriati, ma incidono in maniera ampia su contenuti legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, determinando una limitazione generalizzata della loro accessibilità.

A seguito dell’adozione della legge e delle sue successive applicazioni, la Commissione europea ha quindi adito la Corte di giustizia con un ricorso per inadempimento, chiedendo di accertare la violazione di molteplici disposizioni del diritto dell’Unione, sia di diritto primario sia di diritto derivato, con particolare riferimento al mercato interno dei servizi. In tale contesto, la Commissione ha invocato l’articolo 56 TFUE, che garantisce la libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione, sostenendo che la normativa ungherese ostacoli o renda meno attrattiva la prestazione transfrontaliera di servizi nel settore dei media e dei contenuti digitali.

Sul piano del diritto derivato, sono state richiamate diverse direttive che disciplinano il funzionamento del mercato interno dei servizi e dei media. In primo luogo, la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che stabilisce il quadro giuridico per i servizi della società dell’informazione e per il commercio elettronico nel mercato interno. In secondo luogo, la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che mira a garantire la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi tra Stati membri. Infine, la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, che coordina le legislazioni nazionali relative alla fornitura di contenuti audiovisivi, con particolare attenzione alla tutela dei destinatari e al corretto funzionamento del mercato interno dei media.

La Commissione ha inoltre dedotto la violazione di numerose disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sostenendo che la normativa ungherese incida su diritti fondamentali quali la libertà di espressione e di informazione, il rispetto della vita privata e familiare e il principio di non discriminazione. In tale prospettiva, viene altresì richiamato l’articolo 2 TUE, il quale enuncia i valori fondanti dell’Unione europea, tra cui il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, in una società caratterizzata da pluralismo, non discriminazione, tolleranza e solidarietà.

Infine, la Commissione ha invocato anche il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, sostenendo che alcune disposizioni nazionali possano incidere anche sul trattamento di informazioni personali connesse ai contenuti oggetto di restrizione.

Nel ricorso, la Commissione sostiene complessivamente che, pur essendo la legge formalmente giustificata dalla tutela dei minori, essa determini in concreto un sistema di restrizioni ampio e non proporzionato, idoneo a incidere sul funzionamento del mercato interno e sull’esercizio di diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare l’inadempimento dell’Ungheria rispetto agli obblighi derivanti dai Trattati e dal diritto derivato applicabile.

Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia

La Corte di giustizia, riunita in Seduta plenaria, ha dichiarato fondato il ricorso della Commissione per tutti i motivi dedotti, accertando la violazione del diritto dell’Unione da parte dell’Ungheria.

In primo luogo, la Corte ha rilevato che le modifiche introdotte dalla legge n. LXXIX del 2021 ledono la libertà di prestazione e ricezione dei servizi, garantita sia dal diritto primario dell’Unione sia da diverse disposizioni del diritto derivato, in particolare la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi. Secondo la Corte, tali modifiche incidono sulla possibilità, per i prestatori di servizi di media e per altri operatori, di produrre e diffondere contenuti nei quali la rappresentazione o la promozione della divergenza rispetto al sesso assegnato alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità costituisca un elemento centrale. Ne deriva una restrizione alla libertà di fornire servizi nel mercato interno.

La Corte ha tuttavia riconosciuto che, in linea di principio, restrizioni di tale natura possono essere giustificate da obiettivi legittimi previsti dal diritto dell’Unione, quali la tutela dell’interesse superiore del minore o la salvaguardia del diritto dei genitori di garantire l’educazione e l’istruzione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali (articolo 24, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 3). Inoltre, la Corte ha ricordato che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel determinare quali contenuti possano essere pregiudizievoli per i minori, soprattutto in assenza di un’armonizzazione completa a livello dell’Unione.

Tale margine, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, del divieto di discriminazione sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, che vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che tale limite sia stato superato. Le disposizioni contestate si fondano infatti sull’idea secondo cui qualsiasi rappresentazione o promozione della diversità rispetto all’identità di genere assegnata alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità sarebbe, in quanto tale, potenzialmente dannosa per i minori. Un simile approccio implica una valutazione intrinsecamente negativa di determinate identità e orientamenti sessuali, determinandone la stigmatizzazione e introducendo una differenziazione incompatibile con il principio di non discriminazione in una società pluralista.

La Corte ha quindi escluso che tale discriminazione possa essere giustificata dagli obiettivi invocati dallo Stato membro, sottolineando che la tutela dei minori può essere assicurata attraverso strumenti meno restrittivi e non discriminatori, senza colpire specificamente contenuti legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere.

In secondo luogo, la Corte ha accertato che la normativa ungherese costituisce una grave interferenza con diversi diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il divieto di discriminazione (articolo 21), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 7) e la libertà di espressione e di informazione (articolo 11). La Corte ha evidenziato che la legge in questione ha un effetto stigmatizzante nei confronti delle persone non cisgender, incluse le persone transgender, e delle persone non eterosessuali, presentandole implicitamente come pregiudizievoli per lo sviluppo dei minori.

La stessa denominazione della legge, che associa tali contenuti ai reati di pedofilia, è stata ritenuta idonea a rafforzare una percezione negativa e a favorire fenomeni di emarginazione sociale e di odio nei confronti di tali gruppi. Per tale ragione, la Corte ha concluso che le restrizioni incidono sul contenuto essenziale dei diritti fondamentali coinvolti e non possono essere giustificate dagli obiettivi invocati dall’Ungheria.

La Corte ha inoltre rilevato una violazione autonoma dell’articolo 2 TUE, per la prima volta in modo così esplicito. Le misure contestate sono state qualificate come un insieme sistemico e coordinato di disposizioni discriminatorie che ledono in modo grave e manifesto i valori fondanti dell’Unione, tra cui il rispetto della dignità umana, l’uguaglianza e i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Secondo la Corte, tali misure si pongono in contrasto con l’identità stessa dell’Unione come ordinamento giuridico fondato sul pluralismo. Ne consegue che uno Stato membro non può invocare la propria identità nazionale per giustificare una normativa incompatibile con tali valori fondamentali.

Infine, la Corte ha constatato una violazione del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e del diritto alla protezione dei dati personali garantito dalla Carta. In particolare, le modifiche introdotte in materia di accesso ai dati del casellario giudiziale relativi a persone condannate per reati sessuali contro minori non garantiscono un quadro sufficientemente preciso e proporzionato. La normativa non definisce in modo adeguato né i soggetti legittimati ad accedere ai dati, né le condizioni sostanziali che giustificano tale accesso, con conseguente insufficienza delle garanzie a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

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