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Corte di giustizia del 21 dicembre 2023 nella causa c-333/21, Società Europea della Superlea-gue SL c. Fédération Internationale De Football Association (FIFA) e Unione delle associa-zioni calcistiche europee (UEFA), ECLI:EU:C:2023:1011

- 3 Gennaio 2024

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.

Massima

Le regole della FIFA e della UEFA sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Super League, sono contrarie al diritto della concorrenza dell’UE e alla libertà di prestazione dei servizi.

Antefatto della causa

La FIFA (Fédération Internationale de Football Association) è un’associazione svizzera che si propone di elaborare regolamenti per disciplinare il calcio e le questioni correlate, oltre a supervisionare il calcio a livello globale e organizzare competizioni internazionali. La UEFA (Unione delle Associazioni Calcistiche Europee), anch’essa un’associazione svizzera, ha il compito principale di monitorare lo sviluppo del calcio in Europa, operando come membro riconosciuto della FIFA.

Le associazioni calcistiche nazionali, membri sia della FIFA che della UEFA, sono tenute ad assicurare il rispetto degli statuti, regolamenti, direttive e decisioni di entrambe le organizzazioni. La FIFA e la UEFA, conformemente ai loro statuti, hanno il potere di approvare competizioni internazionali di calcio professionistico, incluso il permesso di organizzare competizioni tra club affiliati a una specifica nazione.

La European Superleague Company SL (ESLC) è stata costituita in Spagna da alcune società di calcio professionistiche con l’intento di organizzare una nuova competizione interclub europea chiamata “Super League”. L’istituzione di questa lega è subordinata all’approvazione della FIFA e della UEFA, secondo un accordo parasociale e di investimento firmato dai promotori.

Dopo l’annuncio della “Super League”, la FIFA e la UEFA hanno rilasciato una dichiarazione congiunta il 21 gennaio 2021, rifiutando di riconoscerla e minacciando l’espulsione di giocatori e club partecipanti dalle loro competizioni ufficiali.

In risposta, l’ESLC ha adito il Juzgado de lo Mercantil n o 17 de Madrid (Tribunale di commercio n. 17, Madrid, Spagna), contestando, in sostanza, che le regole della FIFA e dell’UEFA sull’approvazione delle competizioni e sullo sfruttamento dei diritti mediatici sono contrarie al diritto dell’UE, in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE, nonché le disposizioni relative alle diverse libertà fondamentali garantite dal TFUE, come la libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE.

Avendo alcuni dubbi sulla questione in relazione, tra l’altro, al fatto che la FIFA e la UEFA detengono un monopolio su tale mercato, il Tribunale Commerciale di Madrid ha adito la Corte di giustizia.

Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha sottolineato, anzitutto, che in quanto costituisce un’attività economica, la pratica dello sport è soggetta alle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili a tale attività, ad eccezione di alcune norme specifiche adottate esclusivamente per motivi non economici e che riguardano questioni di interesse esclusivo per lo sport in sé. Le norme di cui trattasi nel procedimento principale, tuttavia, indipendentemente dal fatto che provengano dalla FIFA o dall’UEFA, non rientrano in tale eccezione, poiché riguardano l’esercizio del calcio come attività economica.

Dopo aver rilevato che la FIFA e l’UEFA devono essere qualificate come «imprese» ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza in quanto esercitano attività economiche quali l’organizzazione di competizioni calcistiche e lo sfruttamento dei diritti ad esse connessi, la Corte di giustizia si è posta anzitutto la questione se l’adozione da parte della FIFA e dell’UEFA di norme relative all’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub e alla loro partecipazione, sotto pena di sanzioni, possa essere considerata un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, da un lato, e, dall’altro, un accordo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

Al riguardo, la Corte di giustizia ha osservato che le caratteristiche specifiche del calcio professionistico, tra cui la sua notevole importanza sociale e culturale e il fatto che esso susciti un grande interesse mediatico, unitamente al fatto che si basa sull’apertura e sul merito sportivo, consentono di ritenere che è legittimo sottoporre l’organizzazione e lo svolgimento delle competizioni internazionali di calcio professionistico a regole comuni volte a garantire l’omogeneità e il coordinamento di tali competizioni all’interno di un calendario complessivo degli incontri nonché a favorire lo svolgimento di competizioni sportive basate sulle pari opportunità e sul merito. È inoltre legittimo garantire il rispetto di tali norme comuni attraverso norme come quelle adottate dalla FIFA e dall’UEFA sull’approvazione preventiva di tali competizioni e sulla partecipazione dei club e dei giocatori alle stesse. Ne consegue che, nel contesto specifico del calcio professionistico e delle attività economiche che danno origine alla pratica di tale sport, né l’adozione di tali norme né la loro attuazione possono essere qualificate, in linea di principio o in generale, come un «abuso» di posizione dominante» ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Lo stesso vale per le sanzioni introdotte in aggiunta a tali norme, poiché tali sanzioni sono legittime, in termini di principio, come mezzo per garantire l’efficacia di tali norme.

Comunque sia, date le condizioni in cui imprese potenzialmente concorrenti possono accedere al mercato, il potere di FIFA e UEFA deve essere soggetto a criteri idonei a garantire che siano trasparenti, obiettivi, non discriminatori e proporzionati, a causa del rischio di conflitto di interesse che esso comporta. Tuttavia, i poteri di FIFA e UEFA non sono vincolati a tali criteri. Ne consegue che l’adozione e l’attuazione di norme in materia di approvazione preventiva, partecipazione e sanzioni, laddove non esista un quadro per quelle norme che prevedano criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate idonee a garantire che siano trasparenti, obiettive, precise, non discriminatorie e proporzionate, costituiscono abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

Inoltre, data la loro natura arbitraria, le norme su approvazione, controllo e sanzioni devono essere considerate restrizioni ingiustificate alla libertà di prestare servizi garantita dall’articolo 56 TFUE. Ciò non significa che una competizione come il progetto della Super League debba necessariamente essere approvata. La Corte di giustizia, interrogata in generale sulle norme di FIFA e UEFA, nella sua sentenza non si è pronuncia su quel progetto specifico.

Parallelamente, la Corte di giustizia ha osservato che le norme di FIFA e UEFA relative allo sfruttamento dei diritti mediatici sono tali da danneggiare i club calcistici europei, tutte le aziende operanti nei mercati dei media e, in definitiva, i consumatori e gli spettatori televisivi, impedendo loro di godere di competizioni nuove e potenzialmente innovative o interessanti.

Tuttavia, spetta al Tribunale Commerciale di Madrid verificare se tali norme possano comunque beneficiare diversi portatori di interessi nel calcio, ad esempio, garantendo una ridistribuzione solidale dei profitti generati da tali diritti.

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