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Danni da reato e termine di prescrizione del diritto al risarcimento – Cass. Civ. Sez. Un., 10 agosto 2026, n. 24599

- 21 Settembre 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Nei casi in cui il fatto illecito costituisce reato, gli atti interruttivi della prescrizione di quest’ultimo interrompono anche la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (o alle restituzioni) nella sola ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata nel processo penale. In caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, l’imputato o il responsabile civile, il quale intenda sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha l’onere di farlo nel processo penale. Nel giudizio civile riassunto ex art. 622 cod. proc. pen. è consentito alle parti allegare fatti nuovi, formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi in sede penale, con l’unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell’àmbito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.                   

Il fatto 

La vicenda dalla quale trae origine il provvedimento in esame[1] risulta particolarmente articolata, componendosi, tra l’altro, di una fase innanzi al giudice penale ed una in sede civile.

Un soggetto sordomuto, dopo essere rimasto vedovo, conosceva una coppia di coniugi e, nel 2003 decideva di trasferirsi presso la loro abitazione.

Già dal 1997, egli effettuava una serie di trasferimenti di denaro (versando, tra l’altro, i ratei della pensione) e di due immobili in favore dei coniugi. In tale ultima circostanza, inoltre, dichiarava al notaio che il corrispettivo fosse stato già stato corrisposto.

Nel 2005, i parenti dell’uomo denunciavano i coniugi, sostenendo che i richiamati trasferimenti fossero stati effettuati approfittando della condizione di fragilità e vulnerabilità psichica del disponente.

Dopo il rigetto di una prima richiesta di archiviazione, gli indagati venivano rinviati a giudizio il 6 novembre 2007 e la persona offesa si costituiva parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni da reato.

Nelle more del primo grado del giudizio penale, a seguito del decesso della persona offesa, la pretesa risarcitoria veniva coltivata dai suoi eredi.

Nel 2009, il Tribunale di Lecce assolveva entrambi gli imputati e la parte civile decideva, dunque, si impugnare la sentenza.

Nel 2012, il giudice di secondo grado accoglieva l’appello e -ferma la statuizione di assoluzione, divenuta ormai definitiva- dichiarava gli imputati civilmente responsabili del delitto di estorsione aggravata ma solo per i fatti successivi al 2003, affermando che prima di tale data non risultavano atti di violenza o minaccia. Li condannava, quindi, al risarcimento del danno in favore della parte civile, oltre alle spese di lite.

Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.

La Seconda Sezione penale della Corte di cassazione rigettava il ricorso degli imputati, accogliendo, invece, quello della parte civile.

Il giudice di legittimità qualificava, però, il reato come “circonvenzione di incapace” invece che come estorsione, consentendo, così, la possibilità di ottenere il risarcimento anche per i fatti anteriori al 2003.

In sede civile la causa veniva riassunta dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, la quale riteneva accertata, con efficacia vincolante, la fattispecie della circonvenzione di incapace a partire dal 1997.

Quanto alla prescrizione, applicava il termine previsto per il reato di estorsione contestato originariamente (vent’anni) e considerava interrotta la prescrizione dalla fissazione dell’udienza dinanzi al GIP per la discussione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione.

Il provvedimento veniva, a sua volta, impugnato da tutte le parti in causa.

La Terza Sezione civile della Cassazione con la sentenza 10 ottobre 2019 n. 25414 cassava con rinvio il provvedimento della Corte di Appello di Lecce. In tale sede, stabiliva che il fatto illecito in questione integrasse il reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 cod. pen., per il quale è prevista la pena massima di anni sei e che, in base all’ art. 157 cod. pen., il termine di prescrizione è di sei anni. Inoltre, ai sensi dell’art. 2947, co. 3, cod. civ., il predetto termine si applicasse anche all’azione civile risarcitoria, limitando l’eventuale risarcimento ai singoli fatti compiuti entro il detto termine.

La causa veniva riassunta dinanzi alla Corte di Appello di Lecce. La corte territoriale, con sentenza n. 259 del 25 febbraio 2022, riteneva nuovamente non prescritta la pretesa. Stabiliva che il termine fosse di sei anni e che il provvedimento del GIP avesse interrotto sia la prescrizione penale, sia quella del credito risarcitorio. Pertanto, considerava risarcibili i danni arrecati dai fatti avvenuti dal 3 marzo 2001 in poi, quantificando il danno in € 160.816,79.

Avverso tale provvedimento si proponeva ricorso per Cassazione fondato su tre motivi.

La causa, inizialmente destinata alla camera di consiglio del 27 gennaio 2025, veniva rinviata alla pubblica udienza. Con l’ordinanza interlocutoria n. 6460 dell’11 marzo 2025 n. 6460 la causa subiva un ulteriore rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, questa fissata per il 6 giugno 2025.

Le parti depositavano memorie e la Procura Generale chiedeva il rigetto del ricorso.

All’esito, con una seconda ordinanza interlocutoria -n. 25463 del 17 settembre 2025- il ricorso veniva trasmesso al Primo Presidente per valutarne l’assegnazione alle Sezioni Unite della Corte, ritenendo le questioni di particolare importanza, riscontrando, altresì, sul tema, orientamenti giurisprudenziali non uniformi in seno alle sezioni semplici della Corte di Cassazione.

La decisione

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la motivazione della sentenza impugnata non sia conforme al principio di diritto espresso dalla Terza Sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 25414 del 10 ottobre 2019[1].

Secondo i ricorrenti, essendo il termine di prescrizione di sei anni, tutti i crediti relativi ai fatti anteriori al 6 novembre 2001 devono considerarsi prescritti in quanto la costituzione di parte civile (avvenuta il 6 novembre 2007) costituisce il primo atto interruttivo.

La Cassazione respinge tale censura, preso atto che la richiamata pronuncia del 2019 stabilisce solo la durata del termine di prescrizione, pari a sei anni e non decide in merito alla diversa questione relativa agli effetti degli atti interruttivi della prescrizione penale sul credito civile.

Le Sezioni Unite affrontano, a questo punto, il tema centrale della decisione statuendo che quando la parte si costituisce parte civile nel processo penale, un atto che interrompe la prescrizione del reato interrompe anche la prescrizione del credito risarcitorio.

Si giunge a tale conclusione partendo dalla regola generale per cui, di norma, le cause di interruzione della prescrizione penale non interrompono anche la prescrizione dell’obbligazione civile derivante dal reato ex art. 185 cod. pen.[2]

L’art. 2947 cod. civ., quando estende al credito risarcitorio il termine più lungo previsto per il reato, non estende automaticamente tutte le regole della prescrizione penale. La norma vuole così impedire che il credito si prescriva mentre lo Stato persegue il reato[3].

Secondo le Sezioni Unite, questa impostazione non può più essere utilizzata in modo generale in quanto, oggi, il processo penale ed il processo civile risultano autonomi, non esistendo più la tradizionale subordinazione del procedimento civile a quello penale.

Tuttavia, esiste una precisa eccezione: quando il danneggiato si costituisce parte civile. In questo caso, poiché la vittima non può costituirsi parte civile prima dell’udienza preliminare e la fissazione della stessa può dipendere da circostanze non controllabili dalla vittima, gli atti interruttivi della prescrizione penale producono effetti anche sul credito risarcitorio. Altrimenti la vittima si troverebbe costretta a scegliere tra lasciar prescrivere il credito e rinunciare ai vantaggi della costituzione di parte civile.

La Corte sottolinea che questo principio è già stato affermato dalle Sezioni Unite penali[4] e da diverse successive sentenze[5], alle quali intende dare continuità. Viene, inoltre, precisato che l’eccezione di prescrizione rimane un’eccezione in senso stretto ex art. 2938 cod. civ. Pertanto, l’imputato o il responsabile civile che voglia farla valere deve sollevarla nel processo penale.

Il secondo motivo ha ad oggetto il tema dell’extrapetizione e delle nuove domande.

I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello abbia riconosciuto danni che non erano stati richiesti nella costituzione di parte civile.

Sul punto si rileva l’esistenza di un contrasto interno alle sezioni semplici. Invero, un orientamento considera il giudizio civile ex art. 622 cod. proc. pen. autonomo e, quindi, ammette fatti e domande nuove. Un altro orientamento, invece, lo considera una semplice prosecuzione/translatio del precedente giudizio, escludendo, pertanto, nuove domande.

Le Sezioni Unite ritengono opportuno aderire al primo degli orientamenti richiamati, ponendo, così, fine al contrasto interpretativo sul tema. Il giudizio civile, infatti, riassunto ex art. 622 cod. proc. pen., è un vero e proprio nuovo giudizio, non una mera prosecuzione del processo penale. Pertanto, le parti possono introdurre fatti, domande ed eccezioni nuove, purché inerenti la vicenda storica sottoposta al giudice penale.

Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti contestano la compensazione delle spese disposta dalla Corte d’appello. Questo motivo trova accoglimento nonostante, di regola, la decisione sulle spese appartenga al giudice di merito, salva l’ipotesi in cui manchi completamente la motivazione.

La Corte di Appello, nel caso de quo, si era limitata a dichiarare le spese interamente compensate, senza fornire una vera e propria motivazione. Non essendo necessario un nuovo rinvio per la pronuncia sulle spese, queste vengono determinate direttamente in sede di legittimità, considerando il valore della causa e applicando i parametri professionali vigenti.

Considerate, inoltre, le condizioni di sordomutismo dei ricorrenti e della vittima e la natura della controversia, la Cassazione dispone che, in caso di diffusione della sentenza, siano omessi i dati identificativi delle parti.

Conclusioni

Considerati i profili esaminati, la Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta i primi due motivi, accogliendo il terzo limitatamente alle spese di lite.

Premesso che, l’istituto della prescrizione assume una funzione diversa a seconda dell’ambito in cui opera. Invero, nel processo penale, essa determina il venir meno della possibilità per lo Stato di esercitare la propria pretesa punitiva, rispondendo, quindi, ad esigenze di carattere pubblicistico. Nel diritto civile, invece, la prescrizione si collega all’inerzia del titolare di un diritto disponibile e comporta una limitazione temporale della possibilità di farlo valere in giudizio.

La Sezioni Unite, con il provvedimento in esame, stabiliscono che la costituzione di parte civile nel giudizio penale crea un’eccezione alla regola dell’autonomia tra prescrizione penale e prescrizione civile. Gli atti che interrompono la prescrizione del reato, in questo caso, interrompono anche quella del credito risarcitorio della vittima, costituitasi parte civile. Ciò in quanto, la vittima non può essere pregiudicata dal fatto di poter esercitare l’azione civile nel processo penale solo a partire dall’udienza preliminare.

In conclusione, gli atti interruttivi della prescrizione del reato non interrompono normalmente la prescrizione del credito risarcitorio del danno da reato. Tuttavia, quando la vittima esercita l’azione civile, costituendosi, quindi, parte civile nel processo penale, tali atti producono effetti anche sulla prescrizione del credito risarcitorio per danni da reato.

Inoltre, la Suprema Corte pone fine ad un ulteriore contrasto interpretativo, aderendo all’orientamento volto a riconoscere la piena autonomia del giudizio civile instaurato in conseguenza del rinvio disposto dal giudice penale.

Il giudizio dinanzi al giudice civile, pertanto, non costituisce la mera prosecuzione del procedimento penale mediante il meccanismo della translatio iudicii ma integra un giudizio strutturalmente autonomo. Le parti, dunque, possono allegare fatti nuovi, formulare nuove domande e sollevare nuove eccezioni, nei limiti, però, «della vicenda storica sottoposta al giudice penale»[1].

 

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