SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
È legittima la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale quando le risultanze istruttorie evidenzino una struttura personologica del genitore gravemente pregiudizievole per il sano sviluppo psicofisico del minore, tale da rendere la prosecuzione della convivenza più dannosa del distacco. In tale quadro, la subordinazione della ripresa degli incontri protetti all’avvio di un percorso psicoterapeutico non integra imposizione di trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce misura conformata al superiore interesse del minore, purché funzionale alla tutela della sua incolumità psicofisica e inserita nel perimetro dei poteri giudiziali in materia di responsabilità genitoriale
Il fatto
La recente pronuncia in esame si colloca nell’area dei procedimenti de potestate, affrontando il rapporto tra inidoneità genitoriale, pregiudizio evolutivo del minore e legittimità delle prescrizioni giudiziali incidenti sui rapporti genitore-figlio. Con sentenza n. 12286/2023 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi A.A. e B.B. e, all’esito dell’istruttoria, dichiarava A.A. decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori D.D. ed E.E., disponendone l’affidamento esclusivo al padre. Il Tribunale revocava inoltre la nomina del Sindaco di Roma quale tutore dei minori, disponeva il trasferimento degli stessi dal Comune di Rossano-Corigliano a Roma, eventualmente anche con l’ausilio della forza pubblica, ne prevedeva il collocamento in casa famiglia e la presa in carico da parte del TSRMEE, incaricando i servizi sociali della regolamentazione delle visite genitoriali. Condannava infine la madre al pagamento della somma di euro 40.000,00 per ciascun figlio per i reiterati e gravi inadempimenti ai provvedimenti emessi a tutela dei minori, nonché al pagamento di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Avverso tale decisione proponeva appello A.A..; nel corso del giudizio di secondo grado venivano acquisite numerose relazioni di aggiornamento dei servizi sociali di Roma. La Corte d’appello ricordava che il consulente tecnico d’ufficio, già nominato dal Tribunale e incaricato di attualizzare la precedente perizia, aveva evidenziato la gravità delle condizioni dei minori, entrambi affetti da disturbi neuropsichiatrici e apparsi particolarmente sofferenti, nonché le gravi criticità del profilo personologico della madre, ritenuto fortemente nocivo per il sano sviluppo psicofisico dei figli e caratterizzato da delirio di onnipotenza e assoluta deresponsabilizzazione, a fronte, invece, di un profilo paterno descritto come dotato di buona tenuta dell’Io e di valide funzioni cognitive.
La Corte territoriale condivideva le conclusioni del consulente, il quale aveva ritenuto l’inidoneità genitoriale della madre allo stato non recuperabile, in ragione dell’assenza di consapevolezza del pregiudizio arrecato ai figli e della prosecuzione di condotte pregiudizievoli nei loro confronti. Reputava pertanto urgente l’immediato trasferimento dei minori presso una struttura terapeutica-assistenziale-residenziale, con temporaneo affidamento ai servizi sociali. Disponeva inoltre l’avvio di incontri protetti tra il padre e i figli, invitando il genitore a sottoporsi a un percorso di psicoterapia individuale in vista del successivo collocamento dei minori presso di lui, nonché incontri protetti tra la madre e i figli, subordinandone tuttavia la ripresa all’intrapresa di un percorso psicoterapeutico individuale da parte della donna e all’attestazione, da parte del sanitario che l’avesse presa in carico, della sua idoneità a riavvicinarsi ai figli senza nuocere loro.
La Corte d’appello riteneva di poter provvedere senza procedere all’ascolto dei minori, valorizzando, da un lato, la loro età, non avendo ancora compiuto undici anni, e, dall’altro, le specifiche condizioni di salute di D.D., affetto da autismo.
Avverso la sentenza d’appello, pubblicata il 30 settembre 2025, proponeva ricorso per cassazione A.A., articolando quattro motivi di impugnazione. Resistevano con distinti controricorsi B.B. e l’Avv. C.C., nella qualità di curatore speciale dei minori D.D. ed E.E.; rimaneva intimato il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma.
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione di norme costituzionali, convenzionali e codicistiche, lamentando che la Corte d’appello avesse omesso l’ascolto dei minori, e in particolare della figlia infradodicenne, nonostante la sua asserita capacità di discernimento e il radicale rifiuto manifestato nei confronti del padre in occasione del tentativo di prelievo.
Con il secondo motivo, denunciava violazione e falsa applicazione di disposizioni codicistiche e costituzionali in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio, sostenendo che la Corte territoriale ne avesse recepito acriticamente le conclusioni, fondate, a suo dire, su una diagnosi ascientifica di alienazione parentale e su un giudizio sommario di inidoneità genitoriale, senza adeguata considerazione del percorso psicoterapeutico da lei intrapreso e del pregresso contesto relazionale tra le parti.
Con il terzo motivo, prospettava l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata valutazione comparativa degli effetti traumatici derivanti dall’allontanamento dei minori dalla madre e dai nonni materni, con i quali avevano sempre vissuto, rispetto ai benefici attesi dal loro collocamento in una struttura terapeutica a Roma.
Con il quarto motivo, infine, deduceva omesso esame, nullità del provvedimento e violazione del contraddittorio in relazione alla condanna pronunciata ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., censurando la conferma della statuizione risarcitoria adottata in primo grado nella misura complessiva di euro 80.000,00, assumendone l’illegittimità per mancanza di domanda di parte e per asserita erronea applicazione della disciplina processuale sopravvenuta.
La decisione
La decisione si segnala per due particolari profili. Il primo è rappresentato dalla riaffermazione del principio per cui il giudizio sulla responsabilità genitoriale non ruota attorno alla mera inadeguatezza educativa in astratto, ma alla verifica concreta del grave pregiudizio per il figlio, richiesta dall’art. 330 c.c., che consente la decadenza quando il genitore «viola o trascura i doveri» inerenti alla responsabilità ovvero «abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio». Il secondo concerne la qualificazione della misura che subordina la ripresa degli incontri protetti alla dimostrazione dell’avvio di un percorso psicoterapeutico: secondo la ricostruzione effettuata dagli Ermellini, la Corte ha escluso che una simile previsione equivalga a un trattamento sanitario obbligatorio, considerandola invece come una condizione funzionale alla protezione del minore.
La vicenda, pertanto, consente di riflettere su un nodo sistematico centrale: fino a che punto il giudice della famiglia e dei minori possa modellare i rapporti tra genitore e figlio, anche condizionandone la ripresa, senza oltrepassare il limite della tutela e sconfinare nell’imposizione terapeutica.
Il referente primario resta l’art. 330 c.c., che consente la decadenza dalla responsabilità genitoriale in presenza di violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla funzione genitoriale, oppure di abuso dei relativi poteri, purché ne derivi un grave pregiudizio per il figlio. La norma prevede inoltre che, “per gravi motivi”, il giudice possa ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Il quadro è completato dall’art. 403 c.c., che disciplina l’intervento urgente della pubblica autorità quando il minore sia esposto, nell’ambiente familiare, a “grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica”, prevedendo un meccanismo rapido di collocamento in luogo sicuro, immediato coinvolgimento del pubblico ministero e successiva convalida del tribunale per i minorenni. La sequenza procedimentale disegnata dall’art. 403 c.c. mostra come il sistema attribuisca rilievo prioritario alla messa in sicurezza del minore, salvo successiva stabilizzazione dei provvedimenti nel contraddittorio.
Sul versante processuale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti de potestate incidono su diritti personalissimi di rango costituzionale e sono perciò suscettibili di controllo impugnatorio pieno: le Sezioni Unite hanno affermato che tali provvedimenti hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus e che il decreto della corte d’appello, emesso in sede di reclamo, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. In linea coerente, è stato precisato che anche un provvedimento non formalmente definitivo, ma immediatamente ablativo dell’esercizio della responsabilità genitoriale, è reclamabile quando presenti efficacia incisiva e non meramente provvisoria. Ne deriva che la decisione in commento non va letta come espressione di un potere paternalistico indeterminato, ma come applicazione di un apparato normativo e processuale che consente misure fortemente invasive solo in presenza di un accertamento rigoroso del pregiudizio e sotto il controllo di mezzi di impugnazione adeguati.
Il cuore della decisione, però, è l’affermazione secondo cui il contesto relazionale assicurato dalla madre risultava «notevolmente più dannoso di un distacco», sì da rendere giustificati sia l’affidamento esclusivo al padre sia il collocamento dei minori in casa famiglia.
Questo passaggio si inserisce in una linea interpretativa consolidata: il provvedimento ablativo non richiede una valutazione morale del genitore, ma un accertamento prognostico circa l’idoneità dell’ambiente familiare a garantire al minore uno sviluppo equilibrato. Già la Cassazione ha affermato che continuative condotte violente, fisiche o verbali, e i relativi maltrattamenti possono legittimare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche sulla base di accertamenti acquisiti nel procedimento penale, purché idonei a far emergere l’effettivo pregiudizio per i minori[1]. Più di recente è stato ribadito che l’adozione di misure radicali postula la verifica della non recuperabilità in tempi compatibili delle capacità genitoriali, previa sperimentazione delle misure di sostegno adeguate ai bisogni specifici dei minori[2].
La decisione di agosto 2026 sembra collocarsi in questo stesso orizzonte: non basta constatare una personalità problematica del genitore; occorre verificare che tale condizione si traduca in un concreto assetto relazionale patogeno, capace di alterare l’accudimento, invertire i ruoli, compromettere la crescita emotiva e rendere preferibile, in termini comparativi, la separazione dal genitore.
Il punto è particolarmente importante perché evita due opposti automatismi: da un lato, quello per cui ogni fragilità psicologica del genitore sarebbe sufficiente a fondare la decadenza; dall’altro, quello per cui il legame biologico dovrebbe sempre e comunque prevalere. La logica dell’art. 330 c.c. è diversa: conta il pregiudizio grave attuale o prognosticamente elevato per il figlio.
Altro tema fondamentale che gli Ermellini hanno affrontato è quello relativo all’ascolto del minore, inevitabilmente connesso ai procedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale. L’art. 473-bis.4 c.p.c. stabilisce che il minore che abbia compiuto dodici anni, e anche quello di età inferiore se capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano; le sue opinioni devono essere tenute in considerazione in rapporto all’età e al grado di maturità. L’art. 473-bis.5 c.p.c. disciplina le modalità dell’ascolto, imponendo che esso si svolga con modalità idonee a garantire serenità e riservatezza, con registrazione audiovisiva. Tuttavia, la normativa esclude ogni automatismo. Lo stesso art. 473-bis.4 c.p.c. prevede che il giudice possa omettere l’ascolto, con provvedimento motivato, quando esso sia in contrasto con l’interesse del minore, manifestamente superfluo, impossibile oppure non voluto dal minore. La Cassazione ha più volte chiarito che l’audizione è sì un adempimento necessario nelle procedure che riguardano i minori, ma può essere omessa quando risulti pregiudizievole per il loro equilibrio psico-fisico; in tali casi non vi è spazio per alcun automatismo[3]. In particolare, in materia di minore maltrattato, la Corte ha affermato che il giudice deve operare un bilanciamento tra l’esigenza di ricostruire il vissuto del minore e la necessità di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria. La Corte ha, dunque, affermato che, in assenza di specifica sollecitazione di parte circa la maturazione della capacità di discernimento, il giudice di merito può valutarne officiosamente l’opportunità senza essere tenuto a motivare l’omissione dell’audizione. Se questo è il principio enunciato dalla pronuncia, esso accentua il margine di discrezionalità del giudice nei casi di minori infradodicenni, ma va comunque letto in coerenza col sistema normativo generale, che richiede sempre che il mancato ascolto sia giustificato dall’interesse del minore.
Altro passaggio significativo della pronuncia in esame è il principio secondo cui il giudice chiamato a decidere sulla responsabilità genitoriale «non può trascurare l’allegazione di comportamenti violenti o aggressivi» dei genitori, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, in funzione della ricostruzione del quadro familiare e della valutazione del miglior interesse del minore.
Tale affermazione è coerente con l’assetto processuale introdotto dalla riforma del processo di famiglia. L’art. 473-bis.46 c.p.c. prevede che, quando all’esito dell’istruzione il giudice ravvisi la fondatezza delle allegazioni, egli adotti i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, disciplinando anche il diritto di visita con modalità compatibili con la sicurezza. La norma consente inoltre di disporre l’intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario. In presenza di allegazioni di abuso o violenza, dunque, il giudice non può limitarsi a una presa d’atto neutrale, ma deve compiere una verifica autonoma e tempestiva. Questo dovere assume particolare rilievo proprio nei giudizi de potestate, nei quali la qualità del contesto relazionale è il nucleo stesso della decisione. La recentissima sentenza sembra inserirsi pienamente in questa cornice, valorizzando la necessità di scrutinare la concreta pericolosità del modello di relazione imposto dal genitore.
Il profilo più delicato, e forse più innovativo sul piano pratico, è la qualificazione della clausola che subordina la ripresa degli incontri protetti all’avvio di un percorso psicoterapeutico della madre. La Cassazione ha escluso che una simile prescrizione configuri un trattamento sanitario obbligatorio, ritenendola piuttosto una misura finalizzata alla tutela dell’incolumità psicofisica dei minori. Il punto merita attenzione. Nel sistema della responsabilità genitoriale, il giudice non dispone, in via generale, di un potere di imporre trattamenti sanitari al genitore in quanto tale. Può però regolare i rapporti con il minore, anche in modo incisivo, quando ciò sia necessario a proteggerlo. L’art. 330 c.c. consente misure ablative o di allontanamento; l’art. 403 c.c. consente il collocamento urgente in luogo sicuro; l’art. 473-bis.46 c.p.c. permette di modulare il diritto di visita secondo modalità compatibili con la sicurezza del minore.
In questa prospettiva, la “prescrizione terapeutica” non opera come comando sanitario direttamente coercibile sul corpo o sulla psiche del genitore; essa funziona, piuttosto, come condizione valutativa per verificare se sussistano le premesse di sicurezza relazionale necessarie alla riattivazione degli incontri. In altri termini, il genitore resta libero di non intraprendere il percorso, ma in tal caso il giudice può ritenere non superato il rischio che ha giustificato la sospensione o la limitazione dei contatti.
La distinzione è sottile ma decisiva: non si obbliga il genitore a curarsi in sé, bensì si valuta se, in assenza di segnali verificabili di consapevolezza e trattamento della problematica emersa, sia compatibile con l’interesse del minore ripristinare la relazione diretta. Letta così, la soluzione accolta dalla pronuncia n. 24860/2026 appare coerente con la logica protettiva del sistema.
Conclusioni
La sentenza n. 24860/2026 conferma alcuni principi ormai centrali nel diritto della responsabilità genitoriale.
Il primo principio enunciato nelle conclusioni – la non punibilità della decadenza – non è un’acquisizione recente, ma una conquista progressiva della giurisprudenza che la sentenza in oggetto consolida con nitidezza.
Il fondamento normativo risiede nell’art. 330 c.c., che subordina la pronuncia decadenziale alla violazione o alla trascuratezza dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, ovvero all’abuso dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio. La formula «con grave pregiudizio» orienta strutturalmente la misura verso la protezione del minore, non verso la repressione del genitore inadempiente. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha nel tempo fissato con chiarezza questa distinzione: i provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. «non hanno natura propriamente sanzionatoria, per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Essi mirano non già a punire i genitori per gli inadempimenti commessi, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l’avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti». Nella sentenza n. 24860/2026, il profilo si arricchisce di un elemento ulteriore: la personalità «fortemente nociva» della madre, caratterizzata da delirio di onnipotenza e assoluta deresponsabilizzazione, non assume rilievo come «colpa» morale o giuridica, ma come fattore prognostico del rischio evolutivo per i figli. Il giudizio, cioè, si orienta verso il futuro, non verso il passato: ciò che conta non è punire il genitore per ciò che ha fatto, ma proteggere il minore da ciò che potrebbe accadere qualora il rapporto perdurasse.
Il secondo principio – la declinazione in concreto del best interest – impone una riflessione sulla metodologia giudiziaria che la sentenza in esame consente di sviluppare. Il superiore interesse del minore non è un concetto astrattamente enunciabile, ma richiede un’indagine sulla «qualità effettiva del contesto relazionale» e sulla «praticabilità di soluzioni meno drastiche». Questa impostazione è radicata nella giurisprudenza di legittimità più recente: la Cassazione ha costantemente ribadito che prima di pervenire alla misura ablativa occorre verificare se interventi di sostegno siano stati tentati o siano comunque praticabili. In particolare, la Cass. n. 27999/2024 ha cassato una pronuncia di decadenza perché il giudice di merito aveva valorizzato circostanze riferibili a un periodo risalente senza verificare l’utile praticabilità di un intervento di sostegno rafforzato. La sentenza n. 24860/2026 si inserisce in questo schema confermandone la tenuta anche nei casi di grave psicopatologia del genitore. Il rischio evolutivo cui si fa riferimento nelle conclusioni coincide esattamente con quella valutazione prognostica che la giurisprudenza richiede: non è sufficiente accertare che il genitore sia attualmente inidoneo, occorre anche stimare — sulla base di dati clinici verificabili — se e quando l’idoneità possa essere recuperata. Quando il quadro psicopatologico è tale da escludere, con elevata probabilità, qualsiasi recupero in tempi ragionevoli, la bilancia dell’interesse del minore si sposta irreversibilmente verso la compressione radicale del legame.
Infine, il terzo principio, più delicato sul piano sistematico, merita un approfondimento specifico, anche perché la Corte introduce una modalità operativa destinata ad avere risonanza applicativa.
La possibilità di condizionare la ripresa degli incontri protetti all’intraprendere di un percorso psicoterapeutico e alla certificazione medica che escluda il rischio di nocumento ai minori si colloca all’incrocio tra due esigenze costituzionalmente rilevanti: la tutela della salute psicofisica del minore (artt. 30, 31 Cost.) e il diritto di autodeterminazione terapeutica del genitore.
Se vi è un messaggio sistematico che emerge con chiarezza, esso è questo: nei procedimenti de potestate il diritto vivente si muove lungo una direttrice eminentemente protettiva, nella quale il legame genitoriale conserva rilievo solo finché sia compatibile con la crescita equilibrata del minore. Quando, invece, la permanenza nel rapporto diventa più dannosa del distacco, l’ordinamento considera doverosa la compressione, anche radicale, della responsabilità genitoriale.




