SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
È riconosciuta la risarcibilità del danno per carenza informativa causato dal medico che non informa adeguatamente la gestante circa la possibilità di malformazioni al feto, nel caso di specie sindrome di down, che impedisce alla madre di ricorrere ad aborto terapeutico.
Svolgimento del processo
I coniugi D. e M., anche in nome e per conto del figlio minore J., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, la Asl chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell’omessa tempestiva diagnosi della sindrome di down, da cui sarebbe poi risultato affetto il nascituro, da parte del medico curante, sig. D.L., che prestava servizio presso l’ospedale.
I suddetti coniugi contestavano, tra l’altro, l’errata esecuzione, da parte di quest’ultimo, di un test di screening prenatale che aveva impedito loro di ricorrere ad aborto terapeutico.
Il Tribunale con sentenza rigettava integralmente la domanda degli attori ritenendo che non avevano dato la prova che, seppure il dottore, sig, D.L., avesse portato a termine lo screening senza errori, sarebbe stato possibile interrompere la gravidanza.
I coniugi, pertanto, proponevano appello, dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, avverso la sentenza di primo grado che li vedeva soccombenti.
La Corte d’Appello confermava l’esito del giudizio di primo grado, rigettando integralmente l’appello.
Avverso la sentenza d’appello, i coniugi proponevano Ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi. Resistevano con separati controricorsi l’Asl e il dott. D.L; resisteva Siemens Heltcare s.r.l. con controricorso illustrato da memoria e, infine, restisteva la (omissis) System s.p.a. con controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione
(…)
È preliminare all’esame dei motivi del ricorso principale una considerazione: la domanda era stata proposta, ab origine, dai coniugi sig.ri D. e M. anche in nome e per conto del figlio minore J., avendo riguardo ai danni biologico e morale da questi patiti, a causa della nascita con sindrome di down, ed era stata rigettata dal Tribunale che non aveva riconosciuto alcun risarcimento del danno al minore.
I suddetti coniugi ricorrevano in Cassazione in proprio ed anche in nome e per conto del figlio minore non indicando, però, alcun motivo di ricorso inerente alla sua situazione.
Dunque, la Suprema Corte riteneva che il rigetto della domanda, da parte del giudice di prime cure, relativa all’autonomo diritto al risarcimento del danno del minore, fosse passato in giudicato.
I motivi in virtù dei quali la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale possono essere così riassunti:
Con il primo motivo, i coniugi D. e M., che dichiaravano di agire per sé e per il figlio minore, denunciavano la violazione/falsa applicazione dell’art. 24 Costituzione e degli artt. 183, 7 co., 244 e 245 c.p.c., in quanto i giudici di merito avevano ritenuto opportuno ammettere solo uno dei numerosi capitoli di prova orale indicati dagli attori nella memoria ex art. 183, 6 co., e non ammettere le produzioni documentali allegate alla seconda memoria istruttoria.
Con il secondo motivo, parte ricorrente denunciava la violazione/ falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della L. n. 194/1978, nella parte in cui fissa i presupposti per l’interruzione volontaria della gravidanza oltre il novantesimo giorno dal concepimento. La Corte accoglieva il secondo motivo del ricorso principale il cui esame, tra l’altro, risulta preliminare rispetto all’analisi degli altri motivi i quali rimanevano assorbiti, attribuendo al giudice di merito il compito di rinnovare la sua valutazione emendandola dagli errori di diritto indicati dai giudici di legittimità.
La Suprema Corte accoglieva il secondo motivo del ricorso principale assumendo che il giudice di merito, pur avendo minuziosamente espresso le ragioni alla base del proprio convincimento, era incorso in due errori di diritto idonei ad inficiare la correttezza della sua decisione.
I giudici di legittimità, in prima battuta, richiamando la decisione SS.UU 25767/2015 in tema di interruzione volontaria della gravidanza per carente/omessa informazione delle condizioni del feto, affermavano che i giudici di merito avevano erroneamente assunto come dato certo la consapevole scelta della gestante di non eseguire l’esame di amniocentesi quale comportamento incompatibile con la volontà di abortire violando, in tal modo, le norme di legge alla stregua delle quali deve essere valutata, in tale sede, anche la concreta determinazione di volontà interiore della donna.
Ancora, la Corte accoglieva il motivo in esame, in quanto la sentenza impugnata si assumeva errata nel capo in cui riteneva non dimostrata l’esistenza di un grave pericolo per la salute psicofisica della gestante, presupposto che legittima l’interruzione volontaria della gravidanza, con ragionamento effettuato ex post.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciavano, ex art. 360, numero 4, c.p.c., la violazione/falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., laddove erano stati chiamati a corrispondere le competenze anche ai difensori dei terzi chiamati in causa dalle altre parti costituite in giudizio, sia in primo grado che in appello, pur non avendo mai essi attori esteso la domanda anche nei confronti dei suddetti terzi.
Con il quarto motivo, parte ricorrente contestava la violazione del D.M. n. 55/2014, contenente i criteri di calcolo alla stregua dei quali si liquidano i compensi professionali, assumendo di esser stati condannati al pagamento di un importo eccessivamente elevato, a titolo di spese processuali.
Il quinto motivo posto a fondamento del ricorso censurava la violazione dell’art. 92 c.p.c., laddove il giudice non aveva ritenuto, sia in primo che in secondo grado, di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
(…)
Dispositivo
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli atri; rigetta il ricorso incidentale e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.