SOMMARIO: 1. Massima. 2. Svolgimento del processo. 3. Motivi della decisione. 4. Dispositivo.
Massima
La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ex art. 12 bis L. 898/70, al coniuge beneficiario dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, non comprende tutte le erogazioni corrisposte in virtù della cessazione del rapporto di lavoro, bensì le sole indennità che, essendo maturate in quel momento, sono determinate avendo riguardo alla durata del detto rapporto e all’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore. Pertanto, si ritiene esclusa l’indennità di incentivo all’esodo, alla cui stregua viene regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Svolgimento del processo
In data 26 Gennaio 2015, la sig. V.S. conveniva in giudizio il sig. R.R., dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo al giudice adito di condan-nare il convenuto alla corresponsione della quo-ta da questi percepita in relazione alla cessazio-ne del rapporto di lavoro con telecom Italia s.p.a., ai sensi dell’art. 12Bis l. 898/70.
Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda attorea condannando il convenuto al pagamento di una quota pari a euro 67.558,46 quantifica-ta tenendo conto del solo trattamento di fine rapporto da questi conseguito e di una somma pari a euro 6.957,83 (che la sig. V.S. doveva corrispondere all’ex marito: somma che è stata quindi detratta dall’ammontare riconosciuto alla predetta).
Entrambi i contendenti impugnavano la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Milano.
La sig. V.S. contestava, in via principale, il mancato riconoscimento, da parte del giudice del grado precedente, del diritto alla quota del 40% dell’incentivo all’esodo; il sig. R.R., in via incidentale, contestava il diritto dell’appellante principale, riconosciuto in primo grado, alla quota del trattamento di fine rapporto.
La Corte di merito rigettava sia l’appello principale che quello incidentale.
Avverso la sentenza di secondo grado, la sig. V.S. proponeva Ricorso per Cassazione articola-to in due motivi.
Il sig. R.R. resisteva con controricorso, propo-nendo impugnazione incidentale fondata su un unico motivo di censura.
Motivi della decisione
(…)
I motivi in virtù dei quali la Corte di Cassazione ha rigettato con sentenza il ricorso principale possono essere così riassunti:
Con il primo motivo, parte ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 12-bis l. n. 898/1970, «anche in combinato disposto con gli artt. 2 e 29 della Costituzione». Nel caso di specie, la sig. V.S. lamentava che la Corte di appello aveva fornito un’interpretazione gravemente limitativa dell’art. 12-bis cit., tale da escluderne l’applicabilità a una indennità di fine rapporto avente natura retributiva, quale è l’incentivo all’esodo.
Con il secondo motivo, la sig. V.S. denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 12-bis l. n. 898/1970 in combinato disposto con gli artt. 17 e 19 t.u.i.r. (d.P.R. n. 917/1986).
In particolare, parte istante poneva l’accento sulla circostanza per cui, posto che il testo unico delle imposte sui redditi riserva la medesima disciplina al trattamento di fine rapporto e all’incentivo all’esodo assoggettando entrambi a tassazione separata, si presume che le due indennità assolvano le medesime funzioni.
La Suprema Corte rigettava integralmente i due motivi principali del ricorso, esaminandoli congiuntamente, in quanto connessi.
Il ricorso principale poneva la questione dell’assimilabilità dell’indennità di incentivo all’esodo al trattamento di fine rapporto, ai fini dell’applicazione dell’art. 12-bis l. n. 898/1970.
I giudici della Corte hanno posto la loro attenzione sull’analisi e la conseguente interpretazione del richiamato articolo, il quale afferma, al primo comma, che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che, avendo riguardo alla norma appena citata ed alle modalità di calcolo, risulti agevole affermare che l’indennità di fine rapporto abbia natura di retribuzione differita, del tutto coerente e complementare con le finalità assistenziali e perequativo-compensative assolte dell’assegno divorzile.
Ed invero, la partecipazione dell’ex coniuge, titolare dell’assegno divorzile, ad una quota del trattamento di fine rapporto, quale retribuzione differita, si ricollega all’esigenza di evitare uno sbilanciamento ingiustificato tra le posizioni patrimoniali dei coniugi, avendo riguardo all’incremento reddituale maturato in costanza di matrimonio, seppur divenuto esigile sopo il suo scioglimento.
Diversamente accade, invece, per l’indennità oggetto della controversia (indennità di incentivo all’esodo).
La Suprema Corte ha colto un elemento distintivo tra le due fattispecie sottolineando che, l’incentivo all’esodo, essendo una prestazione erogata a fronte della disponibilità del lavoratore a risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, non ha propriamente natura di retribuzione differita e, dunque, non assolve a funzioni compatibili con quelle dell’assegno divorzile, non essendo, tra l’altro, il detto incentivo correlato alla durata del rapporto lavorativo del coniuge coincidente con il matrimonio .
Le Sezioni Unite hanno osservato, altresì, che, seppur l’indennità incentivante all’esodo sia “definita attraverso lo stesso elemento predicativo che connota, sul piano meramente lessicale, il trattamento di fine rapporto”, la disciplina di favore dettata dal su richiamato art. 12bis l. 898/1970 non si riferisce a tutte le prestazioni cui il lavoratore ha diritto, alla luce della cessazione del contratto, bensì solo a quelle che obbediscono alla medesima logica retributiva cui risponde il trattamento di fine rapporto.
(…)
Dispositivo
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.