Abstract
Il fashion law o diritto della moda è diventato area di competenza riconosciuta e diffusa, sebbene non ancora unitariamente strutturata. Non esiste, infatti, un Codice, né una legge, né un Regolamento europeo che definisca la materia in via esclusiva. Tale circostanza non ha, invero, impedito la diffusione di una normativa frammentaria, che lentamente sta uniformando, sia dal punto di vista nazionale che sovranazionale, la disciplina legale di una delle industrie più floride dello Stato italiano, nonchè di molti altri Stati europei, come la Francia. Le conoscenze relative all’ambito sono necessariamente variegate ed investono molte aree del diritto, dalla contrattualistica al diritto penale, senza dimenticare il diritto della proprietà industriale ed il diritto del lavoro.
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il diritto della moda e i contratti. 3. Consiglio tecnico e concorso di persone nel reato. 4. La peculiarità del fashion law. 5. Il panorama sovranazionale.
*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 2 del 2023.
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Citazione del contributo:
C. Gentile,Fashion law: disciplina nazionale e sovranazionale, in De Iustitia, 3, 2023.