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I presupposti fondanti la domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. – Consiglio di Stato., sez. V ud. 19 dicembre 2024, n. 10205

- 28 Gennaio 2025

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 10205, pubblicata in data 19 dicembre 2024, ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale, ormai radicato, secondo cui “sulla parte ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione per fatto illecito delineata dall’art. 2043 c.c.

Il fatto 

La presente sentenza è il risultato ultimo del potere impugnativo esercitato dalla società Simam s.p.a/Carpia Domenico S.r.l., innanzi al Tribunale amministrativo Regionale per la Basilicata avverso la sentenza del TAR Basilicata (Sezione Prima) n. 482/2022, a conclusione di un lungo iter di gara.

Nello specifico, la Regione Basilicata, ha indetto una procedura di gara avente ad oggetto la progettazione definitiva e l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del sito “ex Materit“, gara che è stata oggetto di ben cinque giudizi che hanno portato a risultanze diverse. Tale cerchio si è chiuso con la formulazione da parte della Regione Basilicata, della Determinazione n. 23 del 5/11/2020 di non aggiudicazione della procedura di gara e conclusione della stessa.

La società ricorrente ha adito il TAR predetto al fine di ottenere risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza proprio della Determinazione regionale n. 23 del 5/11/2020, di non aggiudicazione della procedura di gara di cui sopra.

La società ricorrente lamentava di aver subito a seguito della condotta della Regione Basilicata, numerosi danni, tra cui danno emergente in relazione alle spese inutilmente sostenute per la gara; lucro cessante, in relazione al mancato utile conseguibile dall’esecuzione della commessa; danno curriculare e infine danno da perdita di chance. I primi conseguenza del fatto che, l’atto regionale non ha indicato le ragioni specifiche – tali da giustificare l’esclusione della società dalla gara- di inadeguatezza del progetto presentato dalla deducente in merito agli obiettivi di completa messa in sicurezza e definitiva bonifica del sito, rispetto a quello oggetto di procedura; mentre gli ultimi due, derivano dal fatto che l’Amministrazione, con la scelta di non aggiudicare la gara, ha leso l’affidamento della deducente.

Con la sentenza n. 482/2022, il Tribunale Amministrativo regionale per la Basilicata respingeva il ricorso proposto dalla società ricorrente.

Avverso tale sentenza la società soccombente in primo grado la Simam s.p.a/Carpia Domenico S.r.l., proponeva appello innanzi il Consiglio di Stato e, articolando la difesa sui due motivi di censura ossia l’error in iudicando e riproposizione dei motivi di illegittimità della DD n. 23 del 5/11/2020, chiedeva la condanna della Regione Basilicata al risarcimento dei danni subiti nella vicenda in esame.

Con memoria di costituzione e difesa, si costituiva la sola Regione Basilicata per chiedere la reiezione dell’appello.

Il collegio, acquisiti i pareri Ispra e Inail citati nella DD n. 23 del 5.11.2020 ad opera della Regione Basilicata, trattiene nella pubblica udienza del 12.12.2024, la causa in decisione.

La decisione

Il Consiglio di Stato partendo dal presupposto che, ai fini della richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., parte ricorrente ha l’onere di ricostruire e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi strutturali dell’illecito quali il fatto, la colpevolezza, il danno antigiuridico e il nesso di causalità nella sua doppia componente di causalità materiale e causalità giuridica, ha ritenuto nel caso in esame che, l’Amministrazione non abbia adottato alcuna condotta illecita, per difetto di uno degli elementi strutturali dell’illecito stesso.

Difatti, per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto, che il ricorrente ha l’onere di provare. Sul punto, la disciplina civilistica avvalendosi in modalità calmierata della visione penalistica (artt. 40 e 41 c.p.) del criterio della condicio sine qua non ai fini dell’imputabilità del fatto illecito, è stato chiarito che in caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, il ricorrente è subordinato alla dimostrazione secondo il criterio del più probabile che non, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione.

Pertanto, i Giudici di Palazzo Spada osservati i pareri dell’Inail e Inspra, nel dare risposta al primo motivo di impugnazione, hanno ritenuto evidente lo stato di assoluta incompletezza del progetto presentato dalla Società, che andava adeguato e aggiornato nelle sue componenti più significative. Per tali ragioni, la scelta dell’Amministrazione di non procedere più all’aggiudicazione della gara in esame esprime un esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa, trattandosi invece di una decisione pressoché obbligata dalla non adeguatezza della proposta alle sopravvenienze. Ne consegue che la condotta tenuta dalla Regione non integra alcun comportamento antigiuridico, difettando dunque, di un elemento costitutivo del sorgere della responsabilità aquiliana in capo all’Amministrazione.

Relativamente ad altra censura formulata in appello, viene osservato che le richieste di risarcimento delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e l’interesse a non essere coinvolto in trattative inutili, ricadono sotto la scure della responsabilità precontrattuale, derivante dalla lesione del principio di affidamento. Difatti, l’art. 1 comma 2-bis della legge n. 241 del 1990 dispone che i “rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede

Ne deriva che, nel caso di specie, il Collegio ha abbracciato il principio secondo il quale l’affidamento del privato in ragione dei rapporti di diritto amministrativo è configurabile, nell’esercizio del pubblico potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede. La condotta contraria è fonte per l’Amministrazione di responsabilità non solo laddove adotta comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica (si consideri gli artt. 1337-1338), ma anche nel caso di provvedimento favorevole che venga annullato su ricorso di terzi (C.d.S., AP n. 21/2021). Nonostante ciò, il Collegio non ha tralasciato l’iter storico- processuale della fattispecie. Il giudizio esaminato infatti, è la risultante di una lunga e complessa procedura di gara, caratterizzata da ben cinque giudizi, al termine dei quali si colloca la DD n. 23 del 5.11.2020, con cui la Regione ha deciso di non aggiudicare la gara, e di dichiarare conclusa la medesima. Tale tortuoso percorso ha nei fatti obbligato l’Amministrazione a procrastinare la gara in ragione dell’importante contenzioso che la vedeva protagonista e di certo, non a coinvolgere in trattative rivelatesi inutili la ricorrente. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio reputa non dimostrata e insussistente la condotta negligente dell’Amministrazione, la qual cosa esclude l’operare della fattispecie risarcitoria.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Smim s.p.a/Carpia Domenico S.r.l., rigetta l’appello e compensa le spese del grado.

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