
SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
L’art. 337, co. 2 c.p.c. è applicabile anche nel processo amministrativo, consentendo al giudice amministrativo di sospendere il giudizio in attesa della definizione di una causa pregiudiziale pendente in altra sede, qualora la decisione di quest’ultima possa influire sull’esito del giudizio principale.
Il fatto
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3017/2025 del 9 aprile 2025, affronta l’articolato tema dell’applicabilità degli istituti del processo civile al processo amministrativo, in relazione alla sospensione del processo per pregiudizialità ossia l’applicabilità dell’art 337 co. 2 c.p.c. al giudizio di ottemperanza a seguito di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art 650 c.p.c.
La sezione terza del Consiglio di Stato ha confermato la decisione emessa dal Tar per la Lombardia (sezione seconda) che con l’ordinanza collegiale n. 3054/2024 ha stabilito la diversità dei procedimenti di cognizione e ottemperanza ex art 112 co, 2 lett. C c.p.a, e in quanto tali, il Giudice competente può decidere la sospensione ex art 337 co. 2 c.p.c.
Nello specifico, il TAR che ha provveduto nel senso della sospensione del processo di ottemperanza ex art 112 co. 2, lett. C c.p.a, proposto dalla Banca al fine di garantirsi l’esecuzione del decreto ingiuntivo e soddisfare un proprio interesse creditorio ha nei fatti impedito alla proponente il soddisfo del credito.
Con l’ordinanza n. 3054/2024 il Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia sospendeva ai sensi dell’art 337 co. 2 c.p.c. il processo di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un decreto ingiuntivo che la Banca aveva espresso avverso l’azienda debitrice, la quale nelle more aveva provveduto ad effettuare opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Alla luce dell’opposizione ex art. 650 c.p.c., il Tar sospende il giudizio di ottemperanza.
Avverso tale Ordinanza la Banca soccombente in primo grado, proponeva appello innanzi il Consiglio di Stato e, articolando la difesa su un unico ampio motivo di censura ossia che il Giudice di prime cure ha violato con la sua decisione, l’art 79 c.p.a in combinato disposto con l’art. 337 co. 2 c.p.c. perché se ai sensi di tali norme l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione della stessa bensì, si sospende solo laddove l’autorità della sentenza è invocata in un procedimento. Ciò detto, la Banca ritiene che il giudizio di cognizione dinanzi il g.o e il giudizio di ottemperanza dinanzi il g.a siano in realtà due fasi della stessa causa e non di certo due giudizi a sé stanti e in quanto tali l’Autorità adita non può scegliere per la sospensione
Con memoria di costituzione e difesa, si costituiva l’Azienda sociosanitaria rimarcando il filone seguito dal Tar per chiedere la reiezione dell’appello.
Il collegio, visto l’atto di costituzione in giudizio e visti tutti gli atti di causa e le memorie integrative, nella pubblica udienza del 20.02.2025, trattiene la causa in decisione.
La decisione
Nel merito, il Consiglio di Stato, in via preliminare inizia un’analisi dei numerosi provvedimenti richiamati da parte appellante (ordinanza n. 245/2024), ritenendo di non poterle avallare.
Il collegio, infatti, non condivide il pensiero secondo il quale l’esecuzione di una sentenza vada portata a compimento a prescindere da qualsivoglia accertamento giurisdizionale in virtù di una condanna contenuta nell’ ordinanza restando però comunque fermi gli effetti restitutori che dovessero conseguire alla riforma della condanna definitiva. Portando poi lo stesso collegio, ad allontanarsi dal filone giurisprudenziale secondo il quale il giudizio di ottemperanza dinanzi al g.a. fosse la mera prosecuzione del medesimo processo e che nei fatti non fosse distaccato dal giudizio di cognizione dinanzi al g.o.
All’esito dell’esame delle numerose sentenze richiamate dall’appellante, il collegio ha ritenuto che il pensiero così in precedenza formulato non potesse configurarsi come un adeguato fondamento normativo e giurisprudenziale ma che si dovesse effettuare un’analisi più ampia degli istituti richiamati.
Pertanto, i Giudici di Palazzo Spada analizzando la natura dei due procedimenti (di cognizione e di ottemperanza ex art 112 co. 2 lett. C, c.p.a.), hanno ritenuto che questi siano sottoposti a poteri diversi (l’uno al g.o e l’altro al g.a); hanno oggetti e presupposti diversi e che pertanto, tale diversità giustifica la sottoponibilità degli stessi all’art 337 c.p.c. Nonostante tale punto fermo, il Consiglio ha poi analizzato l’aspetto dell’esercizio legittimo del potere di sospensione da parte dell’Autorità competente. Quest’ultima, infatti, non deve soffermarsi alla semplice analisi della natura dei procedimenti ma ai fini dell’esercizio del potere di sospensione, deve studiare la formula esecutiva di cui un decreto ingiuntivo è dotato che lo rende esecutivo in sede di ottemperanza; verificare la conoscenza da parte del debitore della richiesta creditoria quindi, analizzare la regolarità della notifica allo stesso del decreto ingiuntivo. In caso contrario, l’opposizione tardiva ex art 650 c.p.c pure se proposta, non consente il giudizio di ottemperanza per irregolarità della notifica.
Tale teoria è stata poi applicata al caso in esame e si è visto che la Banca ha provveduto ad effettuare regolarmente le notifiche alla parte debitoria e non ha provato l’eventuale proposizione di opposizione tardiva da parte del debitore. Ad ogni modo, precisa la corte, che l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è difficilmente classificabile nella dicotomia impugnazione ordinaria/straordinaria dato che su decreto ingiuntivo non si forma il giudicato in senso tecnico. Sulla base di questo, si è confermato che il giudizio di ottemperanza è comunque proponibile per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato ma anche per l’attuazione di altri provvedimenti ad esse equiparati dal giudice ordinario. Il decreto ingiuntivo rientra proprio nella seconda categoria.
In via definitiva, il Consiglio di stato ha ritenuto l’art 337, co. 2 c.p.c. disposizione pacificamente applicabile anche al processo amministrativo, trattandosi di disposizione generale, la cui ampiezza la rende valida anche ai rapporti tra sentenze di diverse giurisdizioni.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dalla Banca rigetta l’appello e compensa le spese.