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Corte di Giustizia 29 aprile 2025 nella causa C 181/23, Commissione c. Malta, ECLI:EU:C:2025:283

- 12 Giugno 2025

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.

Massima

Il programma maltese che consente di ottenere la cittadinanza in cambio di investimenti viola il diritto dell’Unione. Sebbene spetti ai singoli Stati membri stabilire le regole per il riconoscimento della cittadinanza nazionale, questa competenza deve essere esercitata nel rispetto dei principi europei. La cittadinanza dell’UE presuppone un legame autentico tra individuo e Stato, fondato su doveri reciproci e appartenenza civica. Ridurre questo status a una mera transazione economica mina la fiducia tra gli Stati membri, compromette la cooperazione leale e tradisce l’essenza stessa dell’Unione.

Antefatto della causa

Nel 2020, Malta ha modificato la propria legislazione sulla cittadinanza introducendo un nuovo programma che permetteva a cittadini stranieri di ottenere la cittadinanza maltese – e, con essa, quella europea – attraverso investimenti finanziari diretti. Questa misura, disciplinata dal Regolamento sulla concessione della cittadinanza per servizi eccezionali, prevedeva la possibilità di naturalizzazione per individui che avessero fornito contributi ritenuti “straordinari” allo sviluppo economico o sociale del Paese. In pratica, ciò si traduceva nell’obbligo di versare tra i 600.000 e i 750.000 euro allo Stato membro, acquistare o affittare un immobile per almeno cinque anni, effettuare una donazione minima di 10.000 euro a un ente maltese e risiedere legalmente sull’isola per almeno 12 o 36 mesi, a seconda dell’entità dell’investimento.

Tuttavia, secondo la Commissione europea, il sistema maltese si configurava come una procedura meramente commerciale di concessione della cittadinanza, priva di un legame autentico e sostanziale tra il richiedente e lo Stato. Poiché l’accesso alla cittadinanza nazionale comporta automaticamente l’acquisizione dello status di cittadino dell’Unione, tale pratica è stata ritenuta lesiva dei principi fondamentali dell’ordinamento europeo, in particolare dell’articolo 20 TFUE, che definisce la cittadinanza dell’Unione, e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, relativo alla leale cooperazione tra Stati membri e Unione.

Malgrado la sospensione parziale del programma nel 2022 per i cittadini russi e bielorussi, la Commissione ha ritenuto che il regime restasse incompatibile con il diritto dell’Unione e ha quindi promosso un ricorso contro tale Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia.

Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha dichiarato che il programma maltese di concessione della cittadinanza, introdotto nel 2020, contrario al diritto dell’Unione. Tale programma, basato su criteri essenzialmente economici, configura una vera e propria mercificazione della cittadinanza di uno Stato membro e, per estensione, dello status di cittadino dell’Unione, privando quest’ultimo del significato sostanziale che gli attribuiscono i Trattati.

Secondo la Corte di giustizia, sebbene ogni Stato membro abbia autonomia nel determinare le condizioni per l’attribuzione della propria cittadinanza, tale competenza deve essere esercitata in conformità con i principi e le norme dell’Unione. L’articolo 9 TUE e l’articolo 20 TFUE sanciscono che ogni persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro è automaticamente anche cittadino dell’Unione, con un insieme di diritti e doveri propri. La cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale, senza sostituirla, e costituisce uno degli elementi fondanti dell’architettura giuridica e istituzionale dell’Unione. Essa non è un mero status formale, ma implica l’appartenenza a un ordinamento fondato su valori condivisi, su una solidarietà concreta e su una leale cooperazione tra gli Stati membri.

Nel caso maltese, la Corte di giustizia ha rilevato che i criteri principali previsti dal programma del 2020 — ovvero il versamento di somme di denaro o la realizzazione di investimenti di entità predeterminata — assumono un ruolo decisivo nella procedura, a scapito di qualsiasi valutazione sostanziale del legame tra il richiedente e lo Stato. Sebbene siano previste verifiche di ammissibilità, queste appaiono finalizzate più alla tutela dell’interesse pubblico maltese che alla verifica dell’effettiva integrazione del candidato nella società nazionale. Inoltre, la promozione pubblica del programma, centrata sugli immediati vantaggi della cittadinanza europea, conferma l’intento di presentare l’adesione all’Unione come un beneficio acquisibile a titolo oneroso. Pertanto, una simile prassi compromette la fiducia reciproca tra gli Stati membri, che costituisce uno dei pilastri dell’ordinamento dell’Unione, ed è incompatibile con il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

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