SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
Deve considerarsi del tutto irragionevole la richiesta dei genitori di un minore affetto da una grave malformazione cardiaca rappresentata ai sanitari, di prestare il consenso alla trasfusione, solo a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il Covid-19.
Il fatto
I genitori di un bambino affetto da una grave malformazione cardiaca si rifiutavano di prestare il consenso all’intervento chirurgico proposto dalla struttura ospedaliera, contestando che quest’ultima non poteva assicurare loro che, in caso di necessità di trasfusione, il sangue non provenisse da donatori vaccinati contro il Covid 19.
In particolare, l’opposizione era motivata sulla presunta pericolosità della proteina spike contenuta nel vaccino, nonché per motivi religiosi, in quanto, secondo convinzione dei genitori, per produrre il vaccino sarebbero state utilizzate linee cellulari provenienti da feti abortiti.
L’azienda ospedaliera, non potendo garantire che i donatori non avessero ricevuto simile vaccino, proponeva ricorso al Giudice tutelare, ex art. 3, co. 5, L. n. 219/2017 contro il diniego dei genitori, chiedendo di autorizzare con urgenza la prestazione del consenso all’intervento e all’eventuale trasfusione.
Il Giudice tutelare con decreto dell’8 febbraio 2022, rilevando che il consenso condizionato espresso dai genitori equivale a “non consenso”, nominava curatore speciale del minore il Direttore generale dell’azienda ospedaliera, affinché quest’ultimo esprimesse il consenso all’operazione in luogo dei genitori.
Il reclamo proposto dai genitori contro il provvedimento in parola veniva respinto dal Tribunale dei Minorenni, in guisa che questi proponevano ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo, affidandosi a due motivi.
Proponeva controricorso l’azienda ospedaliera, la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di decisorietà e definitività, nonché per carenza di interesse dei ricorrenti, considerato che l’intervento era stato nelle more eseguito.
Più nel dettaglio, i ricorrenti proponevano due motivi di ricorso: in primo luogo, lamentavano la violazione ed errata applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3), c.p.c. e, in particolare, l’errato iter processuale del reclamo avverso il decreto del Giudice tutelare, posto che quest’ultimo veniva deciso unitamente al procedimento per la sospensione della responsabilità genitoriale.
In secondo luogo, i ricorrenti contestavano la nullità del decreto impugnato per omessa, ovvero perplessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, considerato che il Tribunale si limitava al mero rinvio ad altro provvedimento giurisdizionale, con impossibilità di individuare le ragioni della decisione.
Infine, nelle conclusioni i ricorrenti chiedevano la cassazione del provvedimento impugnato, ma anche di ordinare alla struttura sanitaria di procedere alla raccolta di sangue da soggetti esenti da vaccinazione antiSars-Cov2 anche per futuri trattamenti del decorso operatorio del figlio.
La decisione
La Suprema Corte, trattando preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla struttura ospedaliera, la dichiarava infondata per i motivi che seguono.
La Corte di Cassazione, in via preliminare, forniva un quadro normativo generale ed esaustivo della fattispecie, affermando che il Giudice tutelare aveva reso una decisione ai sensi dell’art. 3, co. 5, L. 219/2017 ( c.d. legge DAT).
La legge in parola, ricordano i giudici di legittimità, mira a tutelare nel rispetto dei principi espressi dalla Carta Costituzionale, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, prevedendo che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito, se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
Con particolare riguardo al tema dei trattamenti sanitari della persona minorenne, la legge prevede che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel rispetto della sua dignità”.
L’art. 3, co. 5, della legge DAT prevede inoltre che nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata (…), o il rappresentante legale della persona minorenne rifiuti le cure proposte e il medico ritenga, invece, che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata e dei soggetti di cui agli artt. 406 e ss. c.c., o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
Trattasi di una procedura in esito alla quale si adotta un provvedimento che incide sul diritto personalissimo alla scelta dei trattamenti sanitari e sul diritto-dovere dei genitori di rappresentare il minore anche nelle scelte attinenti alle cure.
Il diritto di scegliere liberamente e previa adeguata informazione i trattamenti sanitari costituisce il connubio di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all’autodeterminazione.
Sul piano internazionale, il diritto in parola è assicurato dalla Carta di Nizza che considera il rispetto del consenso libero e informato quale aspetto del diritto all’integrità fisica e psichica della persona, così come riconosciuto altresì dalla Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e della biomedicina.
Tali diritti sono garantiti anche alla persona minorenne, la quale alla nascita acquista la capacità giuridica e quindi la titolarità di tutti i diritti della personalità.
Come noto, il minore non ha il libero esercizio dei diritti che gli competono ed è legalmente rappresentato dai genitori per quanto concerne il loro esercizio.
In riferimento ai trattamenti sanitari del minore, la scelta e l’attuazione degli stessi rientrano in quei doveri di cura del figlio che connotano la responsabilità genitoriale.
La Corte di legittimità ribadisce sul punto che l’esercizio della responsabilità genitoriale costituisce un aspetto dello statusparentale, connotato da diritti e doveri, non privo di limiti e non svincolato da qualsivoglia controllo, ma governato dall’accordo tra i genitori e finalizzato ad attuare the best interest of the child.
L’art. 3 della legge DAT interviene a chiarire come e con quali limiti si possa esercitare il potere di rappresentanza dei genitori in materia di trattamenti sanitari, stabilendo, in armonia con i principi richiamati, una procedimentalizzazione per la formazione e la manifestazione del consenso.
I genitori, infatti, devono tener conto della volontà del minore, anche avendo riguardo all’età e al suo grado di maturità ed avere di mira la tutela della sua salute psicofisica nel pieno rispetto della sua dignità e tenendo in debito conto il parere dei medici.
La legge in parola prevede un rimedio nell’ipotesi di violazione di queste regole procedimentali, dal momento che consente al Giudice tutelare adito di decidere se un determinato intervento/trattamento possa avere luogo anche senza il consenso dei genitori, comprimendo il diritto di costoro di autodeterminarsi nelle scelte da compiere nella cura dei figli minori e direttamente provvedendo in merito.
Alla luce delle premesse in esame, la Corte di legittimità decideva di respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’azienda ospedaliera, considerando che il provvedimento reso ex art. 3, era idoneo ad incidere su diritti soggettivi con la particolare efficacia del giudicato.
A fortiori, inoltre, i giudici sostenevano che la circostanza che l’intervento fosse già stato eseguito, non faceva venire meno l’interesse a verificare la legittimità della decisione; un’eventuale illegittima violazione di diritti di cui si è detto, infatti, potrebbe comportare conseguenze risarcitorie, sebbene non sia più possibile la restitutio in integrum.
Per quanto concerne il merito della vicenda, la Corte di Cassazione procedeva all’esame congiunto dei motivi di ricorso proposti, rigettandoli.
In particolare, sull’eccezione relativa al percorso processuale anomalo seguito dal giudice di prime cure e sull’eccepita mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, gli ermellini affermano che non può dirsi che il provvedimento in parola sia privo di motivazione, né che la “unione di atti” abbia comportato per le parti un pregiudizio difensivo; secondo la Corte, infatti, le ragioni del rigetto del reclamo erano le stesse che avevano determinato l’apertura del procedimento de potestate.
Tanto premesso, nel valutare la conformità a norme di diritto delle ragioni esposte dal Giudice tutelare richiamate nel provvedimento impugnato, nonché i motivi di doglianza espressi dai ricorrenti la Suprema Corte rilevava che esprimere un consenso ponendo una condizione, equivale a non esprimerlo affatto.
Secondo i giudici di legittimità, correttamente il Giudice tutelare riteneva non prestato il consenso dai genitori, dal momento che la condizione posta da questi – trasfusione di sangue solo se proveniente da donatori non vaccinati – viziava l’intero consenso.
In merito all’obiezione di natura religiosa sollevata dai genitori, invece, la Corte di Cassazione rilevava che, sebbene sia notorio che la Chiesa cattolica condanna l’aborto volontario, nonché la “cooperazione materiale passiva”, realizzandosi quest’ultima anche nella produzione di vaccini ottenuti da linee cellulari che provengono da tessuti di feti abortiti, detto argomento non può considerarsi dirimente.
I giudici chiariscono che il dovere morale di evitare tale cooperazione passiva non può considerarsi vincolante, se vi è un grave pericolo di diffusione di un patogeno grave, come risulta altresì dalla Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede depositata dai genitori stessi.
In ogni caso, continuano i giudici di legittimità, i ricorrenti incorrono in un errore di diritto laddove parlano di preservare l’identità religiosa del figlio; essi, in particolare, commettono l’errore di sovrapporre la propria identità religiosa a quella del minore.
Invero, deducono gli ermellini sul punto, sebbene sia prerogativa dei genitori impartire al figlio una educazione anche sotto il profilo religioso, non può non considerarsi che le scelte religiose future del minore potrebbero essere diverse, in guisa che non risulta accettabile che la fede religiosa sia condizionante e prevalga sugli altri interessi del minore.
Del resto, la Suprema Corte ha più volte statuito che in tema di scelte religiose resta preminente la considerazione del miglior interesse del minore e del suo diritto ad una crescita sana ed equilibrata.
Alla luce di quanto evidenziato, non può dirsi secondo la Cassazione che il Giudice tutelare sia incorso in errore di diritto in merito al bilanciamento degli interessi religiosi dei genitori con il diritto alla salute psico-fisica del minore.
Altrettanto correttamente, secondo la Suprema Corte, aveva deciso il Giudice tutelare nel qualificare la richiesta avanzata dai genitori di utilizzare solo sangue proveniente da donatori non vaccinati, del tutto irragionevole.
Invero, il Giudice di merito riteneva attendibile l’opinione maggioritaria espressa dalla comunità scientifica secondo cui non vi sarebbe alcuna differenza tra il sangue proveniente da donatori vaccinati e quello proveniente da non vaccinati.
In altre parole, non si ravvisava alcun pericolo per il minore nel ricevere sangue da donatori vaccinati contro il Covid.
Gli ermellini sottolineano che il Giudice tutelare non ha commesso alcun errore di diritto, avendo quest’ultimo individuato, nel contrasto tra l’opinione dei genitori e quella dei medici, il migliore interesse del minore, in conformità all’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
Conclusioni
La Corte di Cassazione concludeva per il rigetto del ricorso e compensava le spese di lite in ragione della novità della questione trattata.




