Abstract
L’ordinanza n. 646/2024 del TAR Calabria solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis, co. 7, d.lgs. 159/2011, per la mancata previsione di una sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia tra la cessazione del controllo giudiziario e la revisione prefettizia. L’automatica reviviscenza della misura, pur a fronte di un esito favorevole del controllo giudiziario, determina un corto circuito normativo lesivo dei principi di uguaglianza, libertà d’impresa, giusto procedimento e tutela giurisdizionale. La nota analizza tale vuoto normativo e prospetta la necessità di un intervento riequilibratore della Corte costituzionale.
The decision no. 646/2024 of the TAR Calabria raises a constitutional question concerning Article 34-bis, paragraph 7, of Legislative Decree no. 159/2011, due to the lack of a rule suspending the effects of the anti-mafia interdiction between the end of judicial supervision and the prefectural review. The automatic revival of the measure, despite the positive outcome of judicial control, creates a normative short circuit undermining equality, freedom of enterprise, due process and judicial protection. The note examines this regulatory gap and suggests the need for a rebalancing intervention by the Constitutional Court.
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SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La vicenda sottesa all’ordinanza e l’emersione del vulnus normativo. 3. Il controllo giudiziario antimafia: genesi, natura e tensioni sistemiche. 4. Il bilanciamento costituzionale e la questione di legittimità. 5. La rilevanza della questione e la motivazione del rinvio alla Corte Costituzionale. 6. Conclusioni.
*Il contributo ha superato con esito favorevole la valutazione anonima da parte di un revisore scelto tra i membri del comitato di valutazione/scientifico ovvero da un revisore esterno da questi indicato e confluirà nel numero 4 del 2025.
Citazione del contributo:
R. Rolli, V. De Sensi, L’interdittiva antimafia e il tempo “vuoto” tra controllo giudiziario e aggiornamento prefettizio, in De Iustitia, 4, 2025.




