SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale (Art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p.), lo stato di inferiorità psichica o fisica della persona offesa, derivante anche da alterazione alcolica, rende il consenso all’atto sessuale viziato e inefficace, purché l’agente ne abbia abusato per indurla al rapporto; l’assenza di lucidità non è equiparabile alla mera coscienza per escludere la minorata capacità di autodeterminazione.
Il fatto
Con sentenza la Corte di appello, in riforma della sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale aveva assolto l’imputato dal reato di cui agli artt. 61 n. 5, 110, e 609-bis, commi 1 e 2 n. 1, cod.pen., contestato in concorso con altro soggetto giudicato separatamente, in danno della persona offesa, dal reato di cui agli artt. 61 n. 5, 110, e 609-bis, comma 2 n. 1, cod.pen., contestato in concorso, giudicato separatamente, in danno della p.o..: e lo aveva, invece, condannato, in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 110, e 609-bis, comma 2 n. 1, cod.pen., considerate le attenuanti generiche valutate prevalenti sulla contestata aggravante, con la riduzione per il rito, alla pena finale di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno non patrimoniale (sub specie di danno morale) in favore della stessa parte civile, nella misura di euro 20.000,00 oltre accessori, ed alla rifusione delle spese di lite dalla stessa sostenute- ha assolto l’imputato anche dal residuo reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto tempestivo ricorso per l’annullamento della sentenza, affidato a due motivi.
Col primo motivo denuncia travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale ha desunto dallo stato di coscienza e vigilanza, mantenuto dalla parte offesa durante i fatti, la sua capacità di autodeterminarsi, così sovrapponendo la condizione di coscienza con la capacità di autodeterminazione della vittima ai rapporti sessuali, alfine confondendo coscienza e volontà, che il diritto naturale prima, e il legislatore poi, esigono, entrambe, quale presupposto della punibilità.
Col secondo motivo denuncia l’errore di diritto/violazione della legge penale in cui la Corte territoriale è incorsa in relazione al tema del consenso della parte offesa/parte civile, nel caso che ne occupa non nel pieno possesso delle capacità psico-fisiche, come espressamente dedotto in imputazione, per la intossicazione da alcol succedanea alla ingestione di birra, poi vino, in seguito limoncello, da parte di soggetto che non aveva, prima, mai bevuto. Intossicazione non solo “palese, acuta e manifesta”, ma, anche, determinata “ad arte” dai due ragazzi che avevano organizzato la serata offrendo le bevande alcoliche e proponendo il gioco quale malizioso espediente per indurre le due ragazze a bere.
Travisamento della prova ed errore di diritto che, nella situazione di inferiorità psico-fisica in cui si trovava la S., chiaramente percepita dall’imputato, e nella assenza di consenso sono addotti a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello.
La decisione
I motivi analizzati dalla Suprema Corte possono così essere articolati:
La Corte, in primo luogo, si sofferma sulla patologia della motivazione affermando che sono tre sono le figure riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo significante (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).
In questi casi (in cui emerge che la lettura del giudice sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione, falsificazione) non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
Invero il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova.
Tale vizio, quindi, deve intendersi non come un mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il suo ragionamento.
Esaminando invece l’aspetto del consenso della persona offesa, la Corte ritiene che non possa ricavarsi presunzione di consenso quando sussiste o comincia a delinearsi un interesse di una persona verso l’altra, per ragioni essenzialmente affettive, col risultato di presumere il consenso al compimento di atti sessuali anche in situazioni ove la volontà risulta alterata o condizionata, non essendo necessario che sia espresso un consenso chiaro e univoco all’atto sessuale, potendolo l’altra parte desumere dall’eventuale affinità relazionale già manifestata e percepita.
Si tratta di percorso logico, ancor prima che giuridico, del tutto distonico rispetto al sistema di tutela delle vittime di reati a sfondo sessuale, che si fonda cioè sulla implicita non necessità che in ogni situazione concreta le persone che compiono un atto sessuale lo facciano nella piena coscienza di sé e con lucida determinazione che deve perdurare per tutto il tempo e che non rilevano situazioni perturbative, ancorché presenti, in cui tale stato psicologico sia solo parzialmente alterato da assunzioni di sostanze alcoliche o di altra natura.
Infine, in tema di violenza sessuale commesso in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica, il reato di cui all’art. 609-bis, comma secondo, n. 1, cod. pen., è configurabile quando l’agente, abusando della condizione di debolezza del soggetto passivo, induce quest’ultimo a compiere o a subire atti sessuali ai quali non avrebbe altrimenti prestato il consenso. Fermo restando che l’assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l’assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all’art. 609-bis, comma primo, cod. pen. e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all’art. 609-bis, comma secondo, cod. Pen.
Conclusioni
La Suprema Corte ha annullato la sentenza e rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello.




