SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità, il comportamento è considerato abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello in esame; nella valutazione dell’an di detto presupposto, il giudice può fare riferimento, oltre che alle condanne irrevocabili e alle precedenti pronunzie relative a reati in precedenza ritenuti non punibili a sensi dell’art. 131bis c.p., anche agli illeciti il cui accertamento è ancora in fase di cognizione, di cui il giudice è in grado di valutare l’esistenza. Posto che l’art. 131bis, co. 3, c.p., allorché tipizza l’abitualità del comportamento, fa riferimento alla commissione di più reati e non a precedenti condanne, «la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l’esistenza.
Il fatto
La Corte d’Appello territorialmente competente, in conferma della pronuncia del giudice di prime cure, condannava l’ imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 385 c.p., ritenendo inapplicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bisc.p. in virtù dei precedenti specifici dell’imputato.
Avverso tale provvedimento, l’imputato a mezzo del proprio difensore ricorreva in Cassazione deducendo violazione di legge e vizi della motivazione: nello specifico,
– la Corte avrebbe ritenuto inapplicabile l’art. 131 bis c.p. nonostante dal certificato del casellario giudiziale non risultassero precedenti a carico dell’imputato; oltre a ciò, non avrebbe tenuto conto della minima offensività del fatto criminoso realizzato, desumibile dalle concrete modalità della condotta (essendo stata contestata una singola violazione);
– come vizi della violazione, la Corte di appello avrebbe, nell’esclusione delle attenuanti generiche, fatto riferimento all’avvenuto riconoscimento della circostanza di cui all’art. 385, ultimo comma, c.p., come se il riconoscimento dell’una attenuante escludesse l’applicazione dell’altra.
Pertanto, la questione sottoposta all’attenzione della Corte riguardava i presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
La decisione
La questione veniva affrontata dalla Cassazione, la quale ribadiva il principio per cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, come disciplinato dall’art. 133, co. 1, c.p., di diversi criteri, ossia modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (si veda Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681).
Con riferimento al primo motivo, il massimo Consesso precisava che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità, il comportamento dell’autore è abituale quando lo stesso, anche successivamente al reato per cui si procede, commette almeno due illeciti, oltre quello preso in esame; è necessario pertanto che, nella valutazione dell’an, il giudice possa fare riferimento, oltre che alle condanne irrevocabili e alle precedenti pronunzie (relative a reati in precedenza ritenuti non punibili a sensi dell’art. 131bis c.p.), anche agli illeciti il cui accertamento è ancora in fase di cognizione, di cui il giudice è in grado di valutare l’esistenza.
Si affermava infatti che, posto che l’art. 131bis, co. 3, c.p., ipotizzando l’abitualità del comportamento, fa riferimento alla commissione di più reati e non a precedenti condanne (l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate), «la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l’esistenza».
Per quanto riguarda il secondo motivo, lo stesso veniva assorbito.
Conclusioni
Alla luce di quanto si precedeva a disporsi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio in punto di verifica della sussistenza dei presupposti richiamati per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.




