SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
In tema di confisca, in caso di sequestro finalizzato alla confisca in via diretta e contestualmente a quello per equivalente, la valutazione della sopravvenuta non necessità della confisca per equivalente, in ragione della sufficienza dell’importo dei beni sequestrati in via diretta a “coprire” integralmente il profitto del reato, va compiuta con riferimento al valore di detti beni al momento dell’adozione del provvedimento di confisca e non al momento del sequestro, essendo tale momento quello che determina l’effetto ablatorio.
Il fatto
La Corte di appello territorialmente competente, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta nei confronti dell’ordinanza di rigetto dell’istanza presentata dal reo, volta a ottenere la revoca della confisca per equivalente disposta a suo carico per reati tributari, accertati con sentenza irrevocabile.
Avverso la suddetta ordinanza, il condannato proponeva ricorso per Cassazione adducendo quattro motivi, ossia,
– con il primo, lamentava che la confisca fosse stata estesa all’intero profitto dei reati in ragione della ritenuta solidarietà degli imputati, poi esclusa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, di cui al tempo della presentazione del ricorso, era nota solo l’informazione provvisoria;
– con il secondo motivo, lamentava l’omessa considerazione della circostanza del rinvenimento del profitto dei reati presso la società beneficiaria, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poterne disporre anche la confisca per equivalente;
– il terzo motivo di gravame atteneva al diniego dell’istanza di sostituzione dei beni confiscati con una somma di denaro che il reo si era reso disponibile a mettere a disposizione dell’autorità, sulla scorta del fatto che tale richiesta era stata formulata in riferimento a valori inferiori a quelli effettivi dei beni confiscati, benché la richiesta riguardasse la quota di profitto gravante su ogni correo al netto del valore dei beni sequestrati in via diretta.
Infine, con il quarto motivo, veniva contestata la mancata considerazione della consulenza tecnica di parte circa il valore effettivo dei beni immobili confiscati.
Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso, sottolineando la definitività e intangibilità dell’ordine di confisca dell’intero profitto del reato nei confronti del ricorrente.
La Corte di Cassazione doveva operare un vaglio sulla correttezza della decisione del giudice dell’esecuzione, in materia di confisca.
Nello specifico, veniva chiamata a pronunciarsi in merito al tempo in cui doveva essere stabilito il valore dei beni oggetto di provvedimento ablativo, ovvero se lo stesso avrebbe dovuto calcolarsi al momento della confisca o all’epoca in cui veniva disposto il provvedimento cautelare di sequestro.
La decisione
Il Collegio evidenziava, in primo luogo, che le censure sollevate con il primo motivo di ricorso, in ordine all’applicazione della confisca per equivalente nei confronti del ricorrente in relazione all’intero profitto dei reati ascrittigli e commessi in concorso con i coimputati, anziché con il limite di quanto da ciascun concorrente effettivamente conseguito, fossero inammissibili, in quanto relative ad aspetti sui quali è intervenuto il giudicato e che, quindi, non potevano essere oggetto di riconsiderazione nella fase di esecuzione.
Pur prescindendo, infatti, dal rilievo assorbente, che la sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite, n. 13783 del 26 settembre 2024), menzionata nel ricorso si riferiva alla confisca diretta e non a quella per equivalente, che era stata applicata al ricorrente, la deduzione della erronea determinazione della misura della confisca in corrispondenza dell’intero profitto del reato, senza considerare l’apporto concorsuale di ciascun correo e il vantaggio tratto da ciascuno, si precludeva dall’essere stata già sottoposta al giudizio di cognizione e dichiarata manifestamente infondata.
Ne consegue che tale censura, risulta preclusa dalla definitività della affermazione di responsabilità e della applicazione della confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, in misura corrispondente all’intero profitto dei reati, trattandosi di statuizione che non potrebbe essere rivista in sede esecutiva.
Il secondo motivo, sarebbe inammissibile a causa della sua insufficiente specificità; nel dichiarare inammissibile il ricorso dell’imputato, la Suprema corte affermava, inoltre, che i valori dei beni oggetto della confisca ai quali il ricorrente faceva riferimento erano quelli del momento del loro sequestro, ossia eseguito nel 2013, mentre la verifica della sussistenza di un profitto residuo da sottoporre ad ablazione per equivalente doveva essere compiuta con riferimento al momento della definitività della confisca, perché è a tale momento, nel quale si determina l’effetto ablatorio, cui occorre avere riguardo.
La confisca per equivalente potrebbe essere disposta nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui sia impossibile la confisca diretta del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.
Si tratta di una valutazione che, secondo la statuizione in esame, va compiuta con riferimento al momento in cui il provvedimento di confisca divenga inoppugnabile, perché è in tal momento che si verifica l’effetto ablatorio e che quindi deve essere verificato se i beni confiscati in via diretta corrispondano o meno al profitto del reato, giacché solo qualora non sia possibile procedere alla confisca diretta di tutto il profitto del reato, sarà possibile disporre la confisca per equivalente nei confronti dell’autore del reato del profitto non confiscato, in tutto o in parte, in via diretta.
Al contrario, parte ricorrente ha fatto esplicitamente riferimento al valore dei beni al momento del loro sequestro, eccependo l’irrilevanza, rispetto all’ammontare della confisca per equivalente, del valore di realizzo dei beni confiscati cui invece correttamente ha fatto riferimento il giudice del gravame.
In tal modo, nondimeno, l’imputato ha omesso il necessario raffronto tra il valore dei beni confiscati in via diretta e il profitto dei reati al momento della adozione della confisca, come, invece, sarebbe stato necessario, trattandosi del momento in cui si produce l’effetto ablatorio e nel quale, quindi, deve essere compiuta detta verifica, rimanendo irrilevanti sia i valori del momento del sequestro, che ha solo una funzione cautelare, sia quelli di realizzo, in quanto la liquidazione avviene successivamente all’ablazione, con l’unico limite dell’ingiustificato arricchimento da parte dello Stato.
Conclusioni
Alla stregua di tali argomenti la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., l’onere delle spese di procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.




