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Il paradigma imputativo della responsabilità dell’ente: tra necessario accertamento inci-dentale della sussistenza del reato presupposto e valutazione dei criteri dell’interesse e/o vantaggio – Cass. Pen., sez. II, 20.01.2026, n. 5923

- 28 Marzo 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Quando la responsabilità amministrativa di una persona giuridica è dichiarata sulla base di un reato presupposto ormai prescritto, il giudice è tenuto a procedere ad un’autonoma verifica della sussistenza dei presupposti dell’illecito amministrativo, accertando la sussistenza del fatto di reato in via incidentale e la presenza dei criteri di imputazione oggettiva dell’interesse e/o vantaggio, oltre ogni ragionevole dubbio.

Il fatto 

La decisione in esame trae origine dal ricorso per cassazione proposto da un Ente ecclesiastico ospedaliero avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, emessa in riforma della pronuncia del Giudice di prime cure.

Il giudice di secondo grado, in particolare, aveva escluso la responsabilità dell’ente con riferimento a un primo capo di imputazione − ritenendo che l’evento fosse stato volontariamente impedito − ma aveva confermato la responsabilità per il distinto illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 24 d.lgs. 231/2001), rideterminando la sanzione pecuniaria e riducendo l’importo della confisca. 

Il contesto fattuale era rappresentato dalla gestione della colonia hanseniana, con particolare riferimento al sistema di approvvigionamento delle derrate alimentari e alla rendicontazione dei relativi costi ai fini del rimborso pubblico. Secondo l’impostazione accusatoria, recepita nei giudizi di merito, l’Ente avrebbe acquistato quantitativi di generi alimentari eccedenti rispetto al fabbisogno reale degli assistiti, determinando un incremento artificioso dei costi esposti nei bilanci e trasmessi agli enti pubblici, così conseguendo indebiti rimborsi. 

In tale quadro si innesta il ricorso per cassazione proposto nell’interesse della persona giuridica, articolato in cinque motivi di doglianza.

Con il primo motivo veniva dedotta la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del soggetto apicale e, per riflesso, all’imputabilità del reato all’ente. Si contestava, in particolare, la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello, sostenendo che fosse stato attribuito alla persona fisica un ruolo gestionale esteso anche alla predisposizione dei bilanci e alle scelte economiche, senza tuttavia ancora tale qualifica alla reale condotta adottata. Secondo la prospettazione difensiva, invero, la condotta contestata non riguarderebbe artifici contabili, bensì una presunta sproporzione tra acquisti e fabbisogno, rispetto alla quale il soggetto apicale non avrebbe avuto alcuna competenza né consapevolezza, non essendosi mai occupato dell’approvvigionamento né dei contratti di fornitura.

Con il secondo motivo veniva denunciata la violazione dell’art. 640-bis c.p. e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri, rilevando come i giudici di merito avessero riconosciuto l’effettività degli acquisti e dei pagamenti senza chiarire in che modo tali condotte potessero integrare la fattispecie fraudolenta. Muovendo da tale dato, la difesa sosteneva che non vi fosse stata alcuna manipolazione fraudolenta idonea a integrare la fattispecie di cui all’art. 640-bis c.p. L’eventuale cessione a terzi delle derrate eccedenti, al più, avrebbe potuto configurare un’appropriazione indebita in danno della struttura, ma non una truffa ai danni della pubblica amministrazione.

Con il terzo motivo veniva censurata la valutazione probatoria relativa all’eccedenza delle derrate, ritenuta fondata su un metodo di calcolo scientificamente e contabilmente inadeguato. La quantificazione della predetta eccedenza, difatti, era stata operata sulla base delle risultanze rassegnate dell’ausiliario di polizia giudiziaria, attraverso un criterio fondato sul rapporto tra derrate acquistate e fabbisogno medio giornaliero degli utenti, giungendo a stimare uno scostamento complessivo rilevante nel quadriennio considerato.  Tuttavia, la difesa rilevava che il metodo utilizzato presupponesse un’equiparazione tra la colonia hanseniana e una struttura ospedaliera standard, senza considerare le peculiarità della prima, né il fatto che il servizio mensa fosse destinato anche al personale. Veniva altresì criticata la determinazione del quantum confiscabile, ottenuta distribuendo uniformemente l’eccedenza su più anni e imputandola solo ad alcuni periodi senza verificare gli approvvigionamenti effettivi. 

Il quarto motivo, centrale nell’economia del ricorso, riguardava la violazione dell’art. 5 d.lgs. 231/2001, sostenendosi l’insussistenza di qualsivoglia interesse o vantaggio in capo all’ente. La difesa, invero, rappresentava che, trattandosi di costi effettivamente sostenuti, non potesse configurarsi alcun vantaggio per l’ente, neppure in presenza di rimborso pubblico.

Peraltro, veniva altresì censurata la motivazione resa dalla Corte d’Appello, che aveva individuato l’interesse dell’Ente nella volontà di far gravare sulla collettività gli effetti di una gestione antieconomica. Secondo la difesa, tale ricostruzione avrebbe alterato il perimetro dell’imputazione, trasformando una contestazione fondata sull’indebito conseguimento di rimborsi in una valutazione sulla qualità della gestione. Si aggiungeva, inoltre, che, ove vi fosse stata dispersione delle derrate, il beneficio sarebbe stato in ogni caso conseguito da terzi e non dall’ente. 

Il quinto motivo, infine, riguardava la confisca, ritenuta illegittima in assenza di un profitto. La difesa evidenziava come la misura ablativa presupponesse un vantaggio economico effettivamente conseguito, che nel caso di specie sarebbe difettato, poiché le somme ricevute corrisponderebbero a costi realmente sostenuti. 

La decisione

La Corte di cassazione apre il proprio iter argomentativo enunciando immediatamente l’esito del giudizio, affermando che il ricorso è fondato nei limiti che verranno precisati nel prosieguo. 

In via preliminare, il Collegio richiama un principio consolidato in materia di responsabilità degli enti, secondo cui, anche in presenza di una causa estintiva del reato presupposto, il giudice è tenuto a procedere a un autonomo accertamento della responsabilità dell’ente. Accertamento, questo, che non può prescindere da una verifica, sia pure incidentale, della sussistenza del fatto di reato, costituendone il presupposto dell’illecito amministrativo[1]

Muovendo da tale premessa, la Corte esamina i singoli motivi di ricorso.

Il primo motivo viene dichiarato manifestamente infondato. Con riferimento, infatti, alla censura circa l’addebitabilità soggettiva del reato alla persona fisica priva della rappresentanza legale dell’ente, la Corte di legittimità osserva come la difesa non abbia adeguatamente considerato la portata dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001, che estende la responsabilità dell’Ente anche alle condotte poste in essere da soggetti che esercitano di fatto funzioni di gestione e controllo, indipendentemente dalla formale investitura. 

Il secondo motivo viene dichiarato inammissibile, in quanto non devoluto in appello. La Corte rileva che le doglianze relative all’assenza di artifici e raggiri non fossero state oggetto di specifica censura nel giudizio di secondo grado e, pertanto, non potessero essere esaminate in sede di legittimità. 

Il terzo motivo, incentrato sulla critica alla metodologia contabile adottata dall’ausiliario di polizia giudiziaria, viene ritenuto infondato. Il Collegio evidenzia che la censura si risolverebbe in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte territoriale ritenuta immune da vizi logici e giuridici. 

Diversamente, il quarto motivo è stato ritenuto fondato, assumendo così carattere decisivo.

Sul punto, la Suprema Corte richiama il proprio autorevole orientamento secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra loro: mentre il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, quello del vantaggio, al contrario, presenta una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito (cfr., in primis, Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343. In senso conforme, Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, Consorzio Melinda; Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2024, n. 22586).

Ciononostante, la Corte d’Appello aveva individuato l’interesse dell’Ente nella scelta di trasferire sulla collettività gli effetti economici di una gestione antieconomica, finalizzata a evitare conflitti con gli ospiti della struttura e con il loro comitato rappresentativo.

Tale motivazione − come immaginabile − è ritenuta la Giudice di legittimità non conforme al granitico indirizzo interpretativo menzionato, in quanto non individua in termini specifici l’interesse o il vantaggio concretamente perseguito o conseguito dall’Ente in diretto rapporto con il reato presupposto, ma si limita a valorizzare un dato estrinseco e non giuridicamente rilevante (anzi, «dati metagiuridici di natura sociologica»). 

Sul punto, la Corte sottolinea che, l’accertamento dei requisiti oggettivi di cui all’art. 5 del d.lgs. 231/2001 deve essere rigoroso e fondato su elementi concreti, non potendo essere desunto da considerazioni generiche o da valutazioni di carattere meramente sociologico.

A sostegno i ciò, viene altresì richiamato il recente insegnamento ermeneutico secondo cui, pur a fronte di una causa di estinzione del reato presupposto, il giudice «deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o a cui vantaggio l’illecito fu commesso, come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, verificata, quantomeno in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato, deve accertare la ricorrenza dei presupposti dell’illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. art. 533 cod. proc. pen., regola che trova applicazione sia in forza delle clausole estensive delle norme del codice di rito contenute negli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001, sia in forza dell’art. 66 stesso d.lgs., che, in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria, impone di dichiararlo in sentenza» (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 26 febbraio 2025, n. 14343, Marconi).

Il Collegio passa quindi a esaminare il quinto motivo, relativo alla confisca, evidenziando come l’erronea individuazione del requisito dell’interesse o vantaggio incida anche sulla legittimità della misura ablativa, che presuppone un imprescindibile rapporto di derivazione causale tra il profitto confiscabile ex art. 19 d.lgs. 231/2001 e il reato presupposto.

Al riguardo, la Corte conclude richiamando il principio secondo cui il profitto del reato oggetto di confisca, nel sistema della responsabilità dell’ente, deve essere identificato con il solo vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall’illecito[2] .

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari, affinché proceda a un nuovo giudizio, emendando i vizi rilevati.

[1] Si vedano, ex pluris, Cass. pen., Sez. IV, 18 aprile 2018, n. 22468, Eurocos; Cass. pen., Sez. VI, 26 febbraio 2025, n. 14343, Marconi; Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 17664, Le fattorie degli Alburni.

[2] Si vedano, sul punto, Cass. pen., Sez. II, 6 novembre 2019, n. 50710, Bottoli; Cass. pen, Sez. II, 5 ottobre 2016, n. 53650, Maiorano; Cass. pen., Sez. VI, 14 luglio 2015, n. 33226.

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