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Responsabilità da prodotto difettoso e nozione di produttore apparente: la coincidenza del marchio tra fabbricante e distributore quale criterio di imputazione della responsabilità – Cass., sez. III civ., 15 dicembre 2025, n. 32673

- 17 Marzo 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

In materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il distributore o fornitore può essere qualificato come “persona che si presenta come produttore”, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 85/374/CEE, anche quando non abbia materialmente apposto il proprio marchio sul prodotto, qualora il segno distintivo apposto dal fabbricante coincida, in tutto o in parte rilevante, con la sua denominazione. In tal caso, la coincidenza del marchio è idonea a ingenerare nel consumatore l’affidamento sulla responsabilità del distributore, giustificando l’estensione nei suoi confronti della responsabilità del produttore.

Il fatto 

La vicenda processuale trae origine da un’azione risarcitoria promossa da un consumatore nei confronti della società venditrice di un’autovettura e della società distributrice nazionale appartenente al gruppo industriale che commercializza il veicolo.

L’attore deduceva di aver subito danni in conseguenza di un sinistro stradale nel quale il sistema di sicurezza dell’automobile – in parti-colare il dispositivo airbag – non avrebbe funzionato correttamente. In ragione di tale difetto, egli conveniva in giudizio le società coinvolte nella catena distributiva del prodotto, chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivante dal malfunzionamento del dispositivo di sicurezza.

Nel corso del giudizio la società distributrice contestava la propria qualità di produttrice del veicolo, sostenendo che il fabbricante fosse una diversa società del medesimo gruppo industriale con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea. Essa invocava pertanto la disciplina prevista dall’art. 4 del d.P.R. n. 224 del 1988 – attuativo della direttiva 85/374/CEE – secondo cui il fornitore può essere chiamato a rispondere del danno solo nel caso in cui il produttore non sia individua-to.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea nell’an debeatur, ravvisando la responsabilità extracontrattuale per difetto di fabbricazione del dispositivo di sicurezza del veicolo.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello, la quale riteneva che il fornitore non avesse adempiuto pienamente all’onere di individuazione del produttore e che, ai fini della propria estromissione dal giudizio, avrebbe dovuto provvedere alla chiamata in causa del fabbricante.

Avverso tale decisione la società distributrice proponeva ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, la falsa applicazione della disciplina sulla responsabilità del fornitore e conte-stando l’interpretazione adottata dal giudice di merito in ordine agli obblighi gravanti sul distributore.

Nel corso del giudizio di legittimità la Corte di cassazione, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea, disponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, al fine di chiarire la por-tata dell’art. 3 della direttiva 85/374/CEE in relazione alla nozione di soggetto che “si presenta come produttore”.

La decisione

Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione rigetta il ricorso, recependo integralmente l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-157/23.

Il nucleo della questione interpretativa concerneva l’individuazione dei presupposti che consentono di qualificare un soggetto co-me produttore ai fini della responsabilità per danno da prodotti difettosi.

La direttiva 85/374/CEE stabilisce infatti che, oltre al fabbricante del prodotto, deve es-sere considerato produttore anche chi si presenti come tale apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. La disposizione, tuttavia, non chiarisce se tale presentazione debba necessariamente derivare da un comportamento attivo di apposizione materiale del segno distintivo o se possa derivare anche da una coincidenza tra il marchio apposto dal fabbricante e la denominazione del distributore.

La Corte di giustizia ha optato per una lettura funzionale e teleologica della norma. Secondo i giudici europei, la nozione di soggetto che “si presenta come produttore” non può essere interpretata in senso meramente formale, limitandola all’ipotesi in cui il distributore abbia materialmente apposto il proprio marchio sul prodotto.

Ciò che assume rilievo decisivo è, piuttosto, l’impressione generata nel consumatore: quando il marchio apposto sul prodotto coincide con la denominazione del distributore o con un elemento distintivo della stessa, il consumatore è naturalmente portato a ritenere che tale soggetto sia responsabile della qualità del bene.

In tale prospettiva, il distributore sfrutta la notorietà del marchio per rafforzare la fiducia del pubblico nel prodotto e, proprio per questo, deve sopportare le conseguenze giuridiche derivanti da tale rappresentazione.

La Corte di giustizia sottolinea inoltre che la direttiva 85/374/CEE è finalizzata a garantire un elevato livello di tutela del consumatore e ad agevolare l’individuazione del soggetto responsabile del danno.

Un’interpretazione restrittiva della nozione di produttore – limitata al solo fabbricante o a chi abbia materialmente apposto il proprio marchio – rischierebbe infatti di compromettere l’effettività della tutela, imponendo al consumatore l’onere di individuare il soggetto effettivamente coinvolto nel processo produttivo, spesso collocato in una diversa giurisdizione.

Muovendo da tali premesse, la Corte di cassazione conclude per l’infondatezza delle censure sollevate dalla società ricorrente.

La coincidenza tra il marchio apposto sul prodotto e la denominazione della società distributrice è infatti sufficiente a integrare la fi-gura del cosiddetto produttore apparente, con conseguente estensione della responsabilità prevista dalla normativa europea e nazionale in materia di prodotti difettosi.

Conclusioni

La pronuncia si inserisce in un orientamento interpretativo volto a valorizzare la funzione protettiva della disciplina europea sulla responsabilità da prodotti difettosi.

La decisione assume particolare rilevanza nel contesto economico contemporaneo, caratterizzato da catene produttive globali e da strutture societarie articolate su scala internazionale. In tali contesti, la distinzione tra produttore, importatore e distributore risulta spesso opaca per il consumatore, il quale interagisce con il prodotto attraverso il marchio che lo identifica sul mercato.

L’interpretazione accolta dalla Corte di giustizia – e fatta propria dalla Cassazione – amplia pertanto la nozione di produttore in senso sostanziale, includendovi anche il distributore che, mediante l’utilizzo di un marchio coincidente con la propria denominazione sociale, si presenti al pubblico come responsabile del prodotto.

La soluzione appare coerente con la ratio della direttiva 85/374/CEE, che mira a garantire un elevato livello di protezione del consumatore e a semplificare l’esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti dei soggetti economicamente coinvolti nella commercializzazione del bene.

Al contempo, la pronuncia evidenzia come le strategie di branding e di organizzazione societaria adottate dai gruppi industriali possa-no incidere significativamente sul piano della responsabilità civile, determinando un’estensione oggettiva dei soggetti chiamati a rispondere dei danni causati da prodotti difettosi.

In definitiva, la sentenza n. 32673 del 2025 conferma la tendenza della giurisprudenza europea e nazionale ad adottare una lettura so-stanziale e funzionale della nozione di produttore, privilegiando la tutela dell’affidamento del consumatore rispetto a interpretazioni formalistiche fondate sulla distinzione tra fabbricante e distributore.

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