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Integra il delitto di cui all’art. 574 cod. Pen. Il genitore che impedisce all’altro di esercitare la potestà genitoriale – Cass. Pen. Sez. V, 21 maggio 2026, n. 18410

- 27 Giugno 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Integra il reato di sottrazione di persone incapaci, tipizzato dall’art. 574 cod. pen., la condotta del genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora.

Il fatto 

La Corte di appello confermava la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Primo Grado per il reato di cui al capo a (art. 605 cod. pen.) ascritto agli imputati, con la formula “perché il fatto non sussiste”; dichiarando, poi, l’intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi b e c (lesioni e minaccia) e, infine, assolvendo l’imputato dalla condotta di ingiuria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

La parte civile proponeva ricorso per Cassazione articolando i seguenti motivi.

Il primo denunciava la violazione di norma penale in relazione all’art. 605 cod. pen. richiamando il principio stabilito dalla Suprema Corte sul rapporto di alternatività esistente tra le fattispecie di sequestro di persona, prevista dall’art. 605 cod. pen., e quella di sottrazione di minore, prevista dall’art. 574 cod. pen.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 574 cod. pen. richiamando precedenti insegnamenti in ordine alla configurabilità del delitto di sottrazione di persona incapace di cui all’art. 574 cod. pen. anche da parte di un genitore nei confronti dell’altro.

Il penultimo motivo, ossia il terzo, evidenziava la violazione di una norma processuale, ossia l’art. 521 cod. proc. pen., affermando che la Corte di appello non avrebbe dovuto sottrarsi all’obbligo di riqualificazione giuridica della condotta, in relazione alla possibile configurabilità del reato di cui all’art. 574 cod. pen.

Con l’ultimo motivo, la parte civile denunciava la violazione dell’art. 578 cod. proc. pen. Siccome la sentenza di Secondo Grado veniva ritenuta in contrasto con il principio distillato dalle Sezioni Unite con sentenza del 28 Marzo 2024 n. 36228.

La decisione

La Corte riteneva il ricorso infondato.

Innanzitutto, la Quinta Sezione ripercorreva i fatti di cui a processo.

Il delitto di cui all’art. 605 cod. pen., ossia il sequestro di persona, veniva contestato per avere, gli imputati, privato della libertà personale la parte civile, impedendole di uscire dalla loro abitazione e di effettuare telefonate per un arco di tempo compreso dalle 15,30 alle 23,00 del giorno 28 agosto 2012. Tuttavia, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale assolveva gli imputati dal reato contestato siccome la stessa P.O. riferiva di avere avuto un figlio con uno degli imputati e che nell’affidamento del bambino esistevano accordi di fatto ma non provvedimenti giudiziari, precisando che, nel momento in cui voleva allontanarsi dal domicilio dell’ex partner con il bambino, gli imputati non le avevano permesso di andare via pur soggiungendo che l’imputato voleva soltanto trattenere con sé il figlio minore; la donna contattava il proprio legale, dall’abitazione degli imputati, ed era rimasta fino all’arrivo dei carabinieri, chiamati dallo stesso difensore.

Il Tribunale, valorizzando il dato per cui la P.O. era libera di allontanarsi dal luogo e che la volontà dell’imputato era esclusivamente quello di trattenere con sé la prole, escludeva il reato di sequestro di persona.

La Corte di appello confermava tale impianto motivazionale, evidenziando che tale verdetto trovava fondamento nelle stesse dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, oltre che sulle dichiarazioni rese dal teste di P.G. in quanto indicative della esclusiva volontà degli imputati di impedire alla suddetta di allontanarsi, portando con sé il figlio. È stata esclusa, inoltre, la possibilità di una diversa qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 574 cod. pen., sottolineando, peraltro, che, anche accedendo a tale diversa configurazione, il delitto di cui all’articolo 574 cod. pen. avrebbe dovuto, in ogni caso, ritenersi prescritto.

Tanto premesso, la Quinta Sezione procedeva a distillare gli elementi per cui le censure dovevano ritenersi infondate.

Innanzitutto, dal compendio probatorio, emergeva un clima conflittuale tra le parti in relazione all’affidamento del bambino e, in assenza di una regolamentazione affidata a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è difficile stabilire quali siano i confini del diritto di un genitore a trattenere con sé il figlio minore e del corrispondente dovere di consentire anche all’altro genitore di prendersi cura del figlio.

La motivazione della sentenza di appello, la quale si saldava con quella del precedente grado di giudizio andando a costituire un’unica motivazione, in quanto i giudici del gravame esaminavano le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e recependo sostanzialmente i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, hanno realizzato un’ipotesi di doppia conforme immune da vizi logici e giuridici.

Le doglianze risultano appiattite lungo una linea costruita sul piano della possibilità di una astratta configurazione della fattispecie di reato di cui all’art. 574 cod. pen. senza indicare sulla base di quali fonti probatorie tale diversa qualificazione sarebbe sostenibile.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di correlazione tra contestazione e sentenza, perché il giudice di appello adotti il provvedimento di cui all’art. 521 cod. proc. pen. è necessario che il fatto diverso da come descritto in imputazione, sia accertato e non solo prospettato dalle parti.

Nel caso in esame, la doglianza collegata alla mancata riqualificazione della condotta da parte della Corte di appello è rimasta su un piano generico e solo prospettata.

A tutto voler concedere, l’asserita riqualificazione del fatto in sottrazione di persone incapaci sarebbe insostenibile in diritto. Invero, tale fattispecie criminosa viene ad integrarsi qualora la condotta del genitore sottragga per un periodo rilevante la prole, contro la volontà dell’altro, tale da impedirgli l’esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora.

La Corte di appello, approfondendo tale ipotesi, escludeva la possibilità di una diversa qualificazione dei fatti «per la diversità del fatto», aggiungendo che, in ogni caso, il delitto di cui all’art. 574 cod. pen. avrebbe dovuto ritenersi prescritto.

La genericità delle doglianze espresse in ricorso impedisce di ritenere che la Corte territoriale, non ravvisando gli estremi per una diversa qualificazione della condotta- abbia fatto un erroneo utilizzo dei suoi poteri officiosi e che sia configurabile un vizio censurabile in questa sede.

Conclusioni

La Corte Suprema di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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