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Il giudizio del tribunale di sorveglianza deve basarsi sulla condotta successiva e sui comportamenti attuali del condannato – Cass. Pen., sez. I, 19 agosto 2026, n. 31598

- 13 Settembre 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.

Massima

Nel decidere sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza deve basarsi sulla condotta successiva del condannato. Inoltre la mancanza di un lavoro può essere surrogata da attività socialmente utili anche volontaristiche.

Il fatto 

Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), formulata da P.S., in relazione alla pena residua di un anno, sei mesi e diciotto giorni di reclusione, irrogata per il reato di violazione della disciplina in materia di stupefacenti commesso nel maggio del 2015, accogliendo quella subordinata di detenzione domiciliare.

A ragione della decisione il Tribunale: i) richiamava le condanne per i reati di furto aggravato e falsa testimonianza fino al 2014; ii) valorizzava quanto emerso dall’informativa dei Carabinieri, che segnalavano più violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione e la compagnia di pregiudicati affiliati al locale clan di camorra; iii) quanto allo svolgimento dei lavori socialmente utili ha evidenziato che tale progetto, privo di retribuzione, non avrebbe garantito un effettivo reinserimento sociale e che, pertanto, l’ampia misura dell’affidamento in prova non sarebbe stata idonea a salvaguardare il pericolo di recidiva.

Su tali basi, reputava di non poter formulare un giudizio prognostico di completa affidabilità esterna del condannato che, tuttavia, ammetteva alla misura della detenzione domiciliare.

  1. propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia e, con un unico, articolato, motivo lamenta la carenza e l’illogicità della motivazione.

Per un verso, le censure si appuntano sulla mancata osservazione della personalità del condannato, avendo il Giudice specializzato deciso sulla base di un’informativa dei Carabinieri di Piemonte risalente al 2015, nella quale s’indicavano esclusivamente violazioni amministrative, mentre nell’informativa del maggio 2025 vi era la sola indicazione della circostanza che P. svolgeva l’attività di pizzaiolo in Germania. Per altro verso, il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza avrebbe affermato l’assenza di stabile attività lavorativa in Italia e depotenziato la documentata disponibilità allo svolgimento di lavori socialmente utili.

Infine, si duole del fatto che sarebbe stata omessa la considerazione dell’ineccepibile condotta serbata dal condannato in stato di libertà per un considerevole arco temporale, non risultando segnalati fatti delittuosi ulteriori e collegamenti con ambienti criminali.

Il Tribunale avrebbe, dunque, omesso di svolgere la doverosa verifica degli elementi sulla scorta dei quali fondare un giudizio prognostico favorevole anche con riferimento alla più ampia misura dell’affidamento in prova, facendo sostanzialmente discendere, in forza di un inaccettabile automatismo, il rigetto di tale misura dalle precedenti, risalenti condanne.

 Il Sostituto Procuratore generale intervenuto con conclusioni scritte pervenute il 25 maggio 2024, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.

La decisione

La Corte ritiene fondato il ricorso.

Come noto ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.

In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti, alle pendenze e alle informazioni di Pubblica Sicurezza, il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva.

Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione. In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato

Inoltre, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l’emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.

Conclusioni

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

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