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Corte di giustizia 8 ottobre 2026 nella causa C 108/26 RX, D (decisione relativa alla gestione del traffico aereo), ECLI:EU:C:2026:838

- 28 Ottobre 2026

SOMMARIO: 1. Massima. 2. Antefatto della causa. 3. Le motivazioni della pronuncia della Corte di giustizia.

Massima

Il ritardo di un volo causato da una decisione di gestione del traffico aereo non esonera automaticamente il vettore aereo dall’obbligo di compensare il passeggero, poiché tale circostanza non può essere qualificata, di per sé, come eccezionale. La Corte di giustizia, annullando per la prima volta una pronuncia del Tribunale resa in sede pregiudiziale, ha sottolineato la necessità di preservare l’uniformità interpretativa e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.

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