SOMMARIO: 1. Massima. 2. Il fatto. 3. La decisione. 4. Conclusioni.
Massima
L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio. Nel caso di specie è stata riconosciuta l’applicabilità del tasso d’interesse maggiorato (pari al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, ad un’obbligazione di restituzione di parte del capitale investito conseguente alla declaratoria di nullità del contratto di investimento per violazione dell’art. 23 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.).
Il fatto
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza oggetto di esame in questa sede, n. 23891 depositata il 22 luglio 2026, ha affrontato e risolto, quantomeno momentaneamente, la questione interpretativa controversa, di indubbia rilevanza non soltanto a livello dogmatico, ma anche (e, forse, soprattutto) a livello pratico, circa il perimetro di applicabilità della previsione degli interessi “speciali”, al tasso maggiorato (corrispondente a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), decorrenti dal momento della proposizione della domanda giudiziale, di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dall’art. 17 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con finalità espressa di contrasto del ritardo nei pagamenti e scopo implicito, nel quadro del complessivo intervento normativo, di deflazione del contenzioso giudiziale.
La decisione, di cui si discorre, trae origine da una controversia milionaria, incardinata nel 2016 avanti al Tribunale di Milano da un risparmiatore ed avente ad oggetto, principalmente, la dedotta nullità di un contratto di investimento finanziario (appartenente alla tipologia di polizze cosiddette “unit linked”), stipulato nel 2006 con l’emittente del prodotto (apparentemente) assicurativo da una società fiduciaria mandataria del risparmiatore per il tramite di un intermediario assicurativo, come se fosse stato un ordinario contratto di assicurazione sulla vita, ancorché esponesse il risparmiatore al rischio della perdita del capitale, con conseguente pretesa restitutoria del capitale investito, al netto delle somme percepite in sede di recesso dal contratto esercitato dopo circa 3 anni, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal versamento delle somme.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano nel 2021 [1], in parziale accoglimento delle domande proposte dal risparmiatore, ha dichiarato la nullità del contratto stipulato dal risparmiatore, ravvisandone la natura di contratto di investimento, per difetto della previa stipula in forma scritta di un contratto per la prestazione dei servizi di investimento ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o, in breve, T.U.F.), condannando l’emittente alla restituzione del capitale investito, al netto di quanto già percepito, pari a oltre 5 milioni di euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal versamento dal saldo.
Avverso la sentenza di primo grado è stata proposta impugnazione principale dall’emittente soccombente, oltre, per quanto rileva in questa sede, all’impugnazione incidentale del risparmiatore vittorioso ai soli fini della determinazione del saggio degli interessi dovuti sul capitale da restituirsi. Il giudizio di secondo grado avanti alla Corte d’Appello di Milano si è concluso nel 2023 con la sostanziale conferma della sentenza di primo grado, nonché con l’espressa concessione degli interessi al tasso “maggiorato” ex art. 1284, comma 4, c.c. [2]. In particolare, nell’accogliere l’impugnazione incidentale proposta dall’investitore, il collegio giudicante dedica molto più di qualche laconica affermazione in motivazione [3] alla confutazione dell’orientamento restrittivo sviluppatosi in tema di applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. [4], soffermandosi non solo sul criterio ermeneutico letterale (la mancata previsione espressa di limitazioni di sorta), ma anche sui criteri sistematico (la collocazione della norma nell’art. 1284 dedicato alla disciplina generale del saggio degli interessi per tutte le obbligazioni) e teleologico (la finalità deflattiva del contenzioso giudiziale sottesa alla sua introduzione).
Nel ricorrere in sede di legittimità avverso la sentenza di secondo grado, l’emittente, soccombente in entrambi i precedenti gradi di giudizio, ha riproposto, con quattro motivi di gravame, una serie di questioni, tutte indubbiamente rilevanti dal punto di vista giuridico, tra le quali:
- il supposto difetto di legittimazione ad agire per la declaratoria di nullità del contratto di investimento in capo al risparmiatore, quale mandante della società fiduciaria contraente (cfr. § 2 della motivazione, dedicato alla trattazione del primo motivo di ricorso);
- la dedotta qualificazione del contratto stipulato come assicurativo, anziché finanziario, con la conseguente presunta inapplicabilità, anche ratione temporis, della disciplina in materia di intermediazione finanziaria e, nella specie, dell’art. 23 del T.U.F. invocato a sostegno dell’azione di nullità esperita dal risparmiatore (cfr. § 3 della motivazione, dedicato alla trattazione del secondo motivo di ricorso);
- la pretesa inapplicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni restitutorie, quale l’obbligazione posta a carico dell’emittente in conseguenza della declaratoria di nullità del contratto impugnato dal risparmiatore (cfr. §§ 4-8 della motivazione, dedicati alla trattazione del terzo motivo di ricorso);
- l’asserita erroneità della statuizione di condanna al pagamento delle spese anche nei confronti delle altre parti processuali diverse dal risparmiatore vittorioso.
Invero, senza nulla togliere alla raffinatezza giuridica delle questioni sottese a ciascuno dei motivi di ricorso, poc’anzi enumerati, merita particolare attenzione il terzo dei motivi di gravame proposti dall’emittente ricorrente, in quanto sottopone al sindacato dei giudici di legittimità una controversa questione di ermeneusi normativa, qual è la determinazione del perimetro di applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., implicante il superamento di un contrasto giurisprudenziale dall’indubbia rilevanza dogmatica implicante, altresì, potenziali impatti pratici tutt’altro che insignificanti nell’elaborazione delle strategie di gestione delle controversie.
La decisione
Nei limiti di materia predeterminati in questa sede, dunque, ci si concentrerà sull’opera argomentativa compiuta dai giudici di legittimità nello scrutinare il tema dell’applicabilità o meno dell’art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni restitutorie e, in generale, a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro.
Nel caso concreto, la ricorrente, con il terzo motivo di gravame articolato nel ricorso principale, sosteneva che all’obbligazione restitutoria del capitale investito, dipendente dalla declaratoria di nullità del contratto di investimento stipulato in violazione dell’art. 23 del T.U.F., non s’applicasse il tasso d’interesse maggiorato, previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c., dal momento della proposizione della domanda giudiziale, siccome previsto esclusivamente per i diritti di credito di fonte contrattuale (cfr. § 4.1 della motivazione).
Nell’accingersi ad affrontare la questione i giudici di legittimità muovono dal rilievo preliminare circa l’esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità nella determinazione del perimetro di applicabilità della norma prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c., che vede contrapposti:
- da un lato, un orientamento restrittivo, diramato in due specifiche declinazioni:
1.1. l’una, massimamente restrittiva, secondo la quale la norma potrebbe applicarsi esclusivamente alle obbligazioni cosiddette “di valuta”, se di fonte contrattuale [1];
1.2. l’altra, meno rigorosa, a mente della quale la norma si applicherebbe alle obbligazioni pecuniarie liquide o di pronta liquidazione, indipendentemente dalla fonte [2];
- dall’altro lato, un orientamento estensivo, favorevole all’applicazione generalizzata della norma a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, indipendentemente dalla fonte o dalla natura dell’obbligazione [3].
A fronte di ciò, tuttavia, non si è ritenuto il contrasto giurisprudenziale, pur pacificamente esistente, meritevole di rimessione alle Sezioni Unite, sull’assunto che l’orientamento “restrittivo”, in entrambe le sue declinazioni interne, poggerebbe su argomenti “agevolmente superabili” (cfr. § 5.3 della motivazione).
Sicché l’opera di confutazione condotta dal collegio giudicate si è esplicata, essenzialmente, nella disamina dei quattro argomenti addotti a fondamento dell’orientamento, ritenuto massimamente restrittivo, nella misura in cui escludeva assolutamente dal perimetro applicativo dell’art. 1284, comma 4, c.c. qualsivoglia obbligazione pecuniaria di fonte non contrattuale.
Il primo argomento, secondo il quale l’art. 1284, quarto comma, c.c., non s’applicherebbe alle obbligazioni risarcitorie perché aventi natura “di valore” e, quindi, a differenza del caso delle obbligazioni “di valuta”, ove gli artt. 1282 e 1224 disciplinano gli interessi corrispettivi e moratori, gli interessi compensativi sul credito risarcitorio dovrebbero ristorare un danno specificamente allegato e provato, risulterebbe “giuridicamente insostenibile” (cfr. § 6.1 della motivazione), perché:
- si confonde lo scopo (compensativo o corrispettivo) con la misura (il saggio ordinario o maggiorato) dell’obbligazione d’interessi;
- si oblitera l’unicità di funzione sottesa agli interessi (sia corrispettivi e moratori, per le cosiddette obbligazioni di valuta, disciplinati dagli artt. 1282 e 1224 c.c., sia compensativi, per le cosiddette obbligazioni di valore, disciplinati dall’art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.), consistente nella remunerazione del creditore per l’indisponibilità del proprio denaro, sull’assunto di una distinzione meramente “scolastica”, oltre che, oramai, anacronistica;
- in ogni caso, così come l’art. 1224, comma 1, c.c. prevede un criterio generale e forfettario di liquidazione del risarcimento del danno da mora nelle obbligazioni pecuniare, non può precludersi, parimenti, al legislatore, con l’introduzione dell’art. 1284, comma 4, c.c., di stabilire una misura forfettaria e generale degli interessi applicabile anche alle obbligazioni risarcitorie, almeno a far data dalla domanda, indipendentemente dalla specifica allegazione e prova di un danno.
Il secondo argomento, a mente del quale la previsione dell’art. 1284, comma 4, c.c. confliggerebbe con gli ordinari criteri di liquidazione degli interessi compensativi disciplinati dall’art. 1223 c.c. ed eventualmente dall’art. 1226 c.c., viene ritenuto non condivisibile, in quanto l’art. 1284, comma 4, c.c.:
- in primo luogo, lungi dal disciplinare i “criteri di liquidazione” del danno da mora, si limita a stabilire il saggio degli interessi legali applicabili a determinate condizioni, senza in alcun modo entrare in conflitto con la disciplina ordinaria della liquidazione del danno (di cui agli artt. 1223, 1225, 1226, 1227, 2056, 2057 c.c.);
- in secondo luogo, l’applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della proposizione della domanda non risulta affatto incompatibile con l’applicazione delle norme generali nel diverso segmento temporale dal momento del fatto illecito dalla proposizione della domanda;
- in terzo luogo, alla luce dei principi dell’ordinamento, non potrebbe comunque assumersi la prevalenza del potere giudiziale di liquidazione equitativa del danno rispetto alla fissazione, in via legislativa, di una misura forfettaria e generale degli interessi.
Neppure il terzo argomento, secondo cui l’art. 1284, comma 4, c.c. avrebbe lo scopo di «colpire l’inadempienza rispetto ad un obbligo liberamente e dunque pattiziamente assunto», mentre tale esigenza non sussisterebbe allorché l’obbligazione sorga da un fatto illecito, è stato ritenuto condivisibile, specificamente per le seguenti ragioni (cfr. § 6.3 della motivazione):
- da un lato, per l’incoerenza nel ritenere meritevole di essere “sanzionato”, con un saggio d’interessi maggiorato come quello previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. soltanto il contraente inadempiente e non anche il responsabile di un illecito aquiliano;
- dall’altro lato, per l’irragionevolezza della comminazione di una sanzione più rigorosa, com’è il saggio d’interessi maggiorato di cui si discorre, per l’inadempimento di un obbligo assunto pattiziamente rispetto a quella comminabile per l’inadempimento di un obbligo di fonte legale, non essendovi alcuna concreta ed effettiva differenziazione dei beni giuridici protetti.
Il quarto argomento, il quale valorizzerebbe il tenore letterale dell’art. 1284, comma 4, c.c. laddove, in particolare, se si ritenesse applicabile la norma a qualunque credito l’incipit del testo normativo («se le parti non ne hanno determinato la misura») rimarrebbe privo di senso, è apparso, ad avviso del collegio giudicante, «il più fragile di tutti» (cfr. § 6.4 della motivazione). Infatti, sul piano dell’esegesi logica del periodo di cui si compone la norma, l’art. 1284, comma 4, contiene una regola (dalla domanda sono dovuti gli interessi maggiorati) ed un’eccezione (dalla domanda sono dovuti gli interessi convenzionali), quest’ultima introdotta da una pròtasi che definisce il presupposto dell’eccezione (la pattuizione di interessi convenzionali), non già il perimetro di applicazione della regola, sicché la norma va letta nel senso che «il tasso maggiorato […] si applica a tutte le controversie; non si applica a nessuna controversia, se le parti hanno stipulato un patto di interessi» (cfr. §6.4.1 della motivazione). Inoltre, sul piano sistematico, l’assunto che soltanto ad un’obbligazione di fonte contrattuale possa accedere la pattuizione di interessi convenzionali, ma giammai ad un’obbligazione di fonte legale o aquiliana, è privo di qualsivoglia fondamento, giacché non è affatto inconcepibile che debitore e creditore possano concordare un saggio degli interessi di mora in relazione ad un’obbligazione non contrattuale.
Il vaglio critico dei giudici di legittimità si è abbattuto, inoltre, sull’altra declinazione dell’orientamento restrittivo, che limitava l’ambito applicativo dell’art. 1284, comma 4, c.c. alle sole obbligazioni «liquide o di pronta liquidazione» (cfr. § 6.5 della motivazione). In disparte il fatto che il criterio discretivo così prescelto (la liquidità o pronta liquidabilità) di un’obbligazione sarebbe foriero di non poche incertezze e controversie in sede di applicazione concreta, sostenere questa interpretazione, ad avviso del collegio giudicante, significherebbe, da un lato, limitare gli effetti della mora ex re operante anche in illiquidis (disapplicando, di fatto, l’art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.) e, dall’altro lato, smentire il risalente ed univoco orientamento giurisprudenziale che ammette la maturazione di interessi compensativi in caso di obbligazione risarcitoria illiquida per definizione [4].
L’esegesi della norma, più volte richiamata, non poteva, però, esaurirsi nella sola pars destruens del ragionamento, tant’è che i giudici di legittimità non si sono sottratti dal rimarcare, in una pars construens, volutamente (forse) sintetica ed assertiva, le ragioni a sostegno dell’interpretazione “estensiva ampliativa”, fatta propria nell’ordinanza in esame, secondo la quale la misura degli interessi prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. si applica a tutte le obbligazioni che si possono estinguere con una somma di denaro, quale che ne sia la fonte (cfr. § 7 della motivazione). Depongono in questo senso:
- la “lettera” della norma, formulata in termini tanto limpidi quanto generali da non consentire alcuna congettura restrittiva in merito alla portata precettiva che si estende a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro;
- la “ratio” della norma, insita nella finalità espressa perseguita dal legislatore di contrastare i ritardi nei pagamenti e di tutelare il creditore, unita ad un’ulteriore finalità indiretta, insita nel complessivo intervento normativo, di deflazione del contenzioso giudiziale in sede civile [5], esigenze di tutela che non si esauriscono affatto nel ristretto ambito dell’inadempimento delle obbligazioni di fonte contrattuale, ma si estendono all’inadempimento delle obbligazioni, quale che ne sia la fonte.
All’esito dell’iter logico e argomentativo, appena ripercorso, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha, pertanto, superato l’annoso contrasto giurisprudenziale, enunciando il seguente principio di diritto: «L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio» (cfr. § 8 della motivazione).
Conclusioni
In conclusione, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza in esame, superando un annoso contrasto sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità (e, per l’effetto, alla giurisprudenza di merito), in adesione all’orientamento estensivo, ancorché meno frequentato, ha ridefinito il perimetro applicativo dell’art. 1284, comma 4, c.c. in termini tanto ampi da ritenere applicabile il saggio d’interessi maggiorato (corrispondente al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio. E così, ad avviso dei giudici di legittimità, debbono soggiacere all’applicazione del tasso d’interesse maggiorato, in corso di giudizio, non più soltanto i diritti di credito di fonte contrattuale, ma anche i diritti di credito di natura restitutoria (come, nel caso di specie, la ripetizione d’indebito conseguente alla declaratoria di nullità del contratto) e risarcitoria, come qualsivoglia altra obbligazione pecuniaria indipendentemente dalla fonte.
Al primo impatto, una così ferma e generale presa di posizione da parte della giurisprudenza di legittimità, fondata su un’esegesi letterale e logica, teleologica e sistematica della norma solida come si desume, peraltro, dalla chiarezza e regolarità espositiva della motivazione, potrebbe (e, forse, dovrebbe) indurre un generale ripensamento delle strategie di gestione del contenzioso sia dal lato del creditore, che dovrebbe avere interesse, presumibilmente, ad anticipare quanto più possibile la proposizione della domanda, sia dal lato del debitore, che, altrettanto presumibilmente, dovrebbe esperire ogni tentativo, per quanto nelle sue possibilità, di anticipare il momento del pagamento, rinunciando ai più arditi espedienti difensivi e dilatori. La ragione sarebbe autoevidente: non lasciar maturare interessi ad un saggio che, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, si incrementa notevolmente rispetto al tasso ordinario degli interessi legali [1].
Ciò che sembrerebbe, a rigor di logica, altamente prevedibile, tuttavia, non sempre si verifica nel concreto.
A ben vedere, infatti, il creditore, qualora fosse privo di concrete esigenze di urgente impiego della somma di denaro oggetto del contendere, nel tentativo di lucrare rendimenti che difficilmente potrebbe conseguire, ad esempio, investendo il medesimo capitale negli ordinari strumenti finanziari (a meno di accettare elevati rischi), risulterebbe, di fatto, disincentivato dal definire la controversia in sede stragiudiziale, frustrando la finalità complessiva perseguita dal legislatore con l’introduzione, tra l’altro, dell’art. 1284, comma 4, c.c. [2].
D’altro canto, l’innegabile contributo alla certezza del diritto ed alla prevedibilità dei costi complessivi di un contenzioso giudiziale (anche in termini di interessi maturandi sulle eventuali somme dovute), apportato dall’ordinanza in esame, si presume possa avere un significativo impatto, anche sul piano della pianificazione economico-finanziaria, in settori, come quello assicurativo, in cui la gestione di diritti di credito di natura risarcitoria, che sino ad ora non era certo fossero attinti dalla misura “sanzionatoria” degli interessi maggiorati in sede giudiziale, prevale nettamente rispetto alla gestione di diritti di credito di fonte contrattuale, inducendo le compagnie assicurative, con molta probabilità, a modificare consolidate strategie e procedure operative nella gestione dei sinistri.
Impregiudicato tutto ciò, resta, in ogni caso, la variabile indipendente della espressa menzione nel provvedimento decisorio dell’applicazione del tasso d’interesse maggiorato, di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non emendabile in fase esecutiva, atteso che, come affermato da giurisprudenza oramai univoca, ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, come spesso accade, dovrà intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio ordinario previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. [3].




